Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18495 del 25/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18495 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MULTILINE srl
avverso l’ordinanza 53/2014 del 17/7/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME
DI MODENA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M.G. FODARONI che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. ALESSANDRO SIVELLI che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso
RITENUTO IN FATTO

MULTILINE S.r.l. propone ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del
Riesame di Modena del 17/7/14 di conferma del sequestro preventivo disposto dal
Gip del Tribunale di Modena con decreto dell’8/6/2014, salva la riduzione
dell’importo sequestrato avendo il pubblico ministero parzialmente rettificato l’
imputazione.
Si procede per ipotesi di corruzione, turbativa d’asta e riciclaggio che si
assume essere state commesse da Stefano Cencetti nel contesto delle proprie
attività di direttore generale del Policlinico di Modena. Costui, quale illecita

Data Udienza: 25/02/2015

retribuzione per la assegnazione di appalti per conto dell’azienda, avrebbe ricevuto
dei pagamenti illeciti attraverso vari enti a lui collegati.
Si tratta di un primo gruppo di appalti legati ad attività edilizie e servizi vari
e di un secondo gruppo di appalti relativi a servizi e forniture in materia specifica
del settore medico.
Gli inquirenti hanno quindi individuato violazioni del codice degli appalti
nonché versamenti di denaro ritenuti corrispondenti temporalmente a tali
violazioni

confronti è stato disposto il sequestro di urgenza il 15 maggio 2014 “finalizzato
alla confisca dei rapporti di conto corrente o di deposito intestati ovvero cointestati
alla società sino alla concorrenza di circa C 450.000, (cifra poi ridotta ad euro
360.000).
Va considerato che le imputazioni sono state modificate dallo stesso pubblico
ministero nel corso della procedura di riesame.
La contestazione finale sulla quale ha deciso il Tribunale del Riesame è la
seguente:
tra gli appalti di rilievo ai fini del sequestro Multiline, e comunque il più
importante, vi è quello relativo a servizi vari, definiti “global service”, per l’importo
di circa 130 milioni di euro spalmato in più anni.
Tale appalto era stato assegnato al RTI (raggruppamento temporaneo di
imprese) guidato dalla società Coopservice. Tale raggruppamento era stato l’unico
concorrente e si era aggiudicato l’appalto con il ribasso dello 0.50%.
Con riferimento a tale gara gli inquirenti hanno individuato flussi finanziari
ritenuti di per sè anomali:
– Vi erano versamenti da parte delle imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo di circa C 338.000 in favore di HFM nell’arco di
cinque anni per quote di partecipazione e sponsorizzazione di eventi e convegni.
Di tale HFM Cercetti era socio amministratore insieme ad Amadei Mauro. Nello
stesso periodo la HFM versava C 108.000 all’ambulatorio FKT del quale è socia la
moglie del Cencetti.
– Vi era un ulteriore flusso finanziario del medesimo periodo, più
direttamente interessante l’odierna ricorrente, consistente in versamenti, da parte
delle medesime società raggruppate come sopra, di circa C 360.000 in favore della
Multiline, dato ritenuto rilevante considerando che il rappresentante legale della
Multiline era il medesimo Amadei di HFM.
Per questi fatti il pubblico ministero contestava due ipotesi di reato di cui agli
articoli 81 cpv, 318, 110 e 321 cod. pen.. In ciascuno di questi casi si assumeva
che il responsabile della società capogruppo del RTI avesse determinato i

In questa sede si considera solo la vicenda che riguarda la Multiline srl nei cui

versamenti nell’un caso alla HFM e nell’altro alla Multiline per le cifre sopra indicate
“in corrispettivo del prolungato impegno del pubblico ufficiale” Cercetti.
Alla Multiline è stata contestata quindi la violazione amministrativa di cui
all’art. 25 octies 5° e 6° comma d.lgs.231/2001 in relazione al reato di cui all’art.
318 cod. pen. commesso dal legale rappresentante Amadei e per tale ragione è
stato disposto il sequestro preventivo della somma indicata.
Il Tribunale considerava i motivi di cui alla memoria depositata in udienza
rilevando che era stata offerta giustificazione del rapporto per vari servizi con le

funzionale” tra

“una intrinseca distorsione delle modalità e dei contenuti

dell’attività amministrativa” ed il flusso di denaro citato.
Secondo il tribunale vi sono stati:

l’assegnazione di appalti a soggetti individuati in via preventiva a

prescindere dalle regole imposte dal codice degli appalti “ed, anzi, spesso in
relazione alle stesse con frequente formazione di atti amministrativi volti a
conferire legittimità formale apparente a procedure di gara sostanzialmente
viziati”.
– Rapporti stabili di interesse tra il Cencetti e le varie società.
Il giudizio finale è che il

“direttore generale referente interno alla

amministrazione ospedaliera di ditte previamente individuate anche in base alla
loro appartenenza territoriale” e che quindi l’affidamento degli appalti “è frutto
essenzialmente della concertazione preventiva”.
Osserva ancora come “sebbene non faccia difetto una componente di scelta
di carattere politico volta ad assicurare lavori a ditte locali anche in quanto più
affidabili” sarebbero stati esclusi arbitrariamente dei possibili concorrenti e non si
è fatta alcuna seria indagine sulla convenienza di opportunità alternative.
Rileva ancora la importanza della osservazione del pubblico ministero che non
è condivisibile la condotta, risultante da una intercettazione, di aver il Cercetti
effettuato scelte di convenienza di politica locale avvantaggiando la economia del
territorio non spettando al direttore generale dell’azienda ospedaliera alcuna
valutazione di politica economica.
Segnala quindi il Tribunale che vi sarebbe una serie di specifiche distorsioni
nelle singole procedure di affidamento dei lavori che espressamente ritiene di non
valutare in via analitica ai fini della decisione essendo sufficiente la analisi fatta
nel provvedimento del pubblico ministero di sequestro di urgenza.
Con riferimento alla Multiline osserva che “l’allegazione di una causa
commerciale lecita sottese versamenti (sponsorizzazione a partecipazione ai
forum; fruizione dei servizi della Multiline) non esclude il concorso una finalità
corruttiva che abbia orientato di ditte le proprie opzioni. Il che è sufficiente fini del

ditte del RTI; si osservava, però, che vi è “precisa correlazione cronologica e

fumus, specialmente in una situazione in cui siano suscettibili di miglior verifica
sussistenza e concreta portata di tale causa lecita” Osserva anche che vi erano
ampie ragioni di dubbio in ordine alla necessità che colossi commerciali avessero
la necessità oggettiva di ricorrere ai servizi di una società di modeste dimensioni,
esternalizzando funzioni ampiamente eseguibili “in house”.
Multiline propone ricorso avverso tale ordinanza deducendo:
con primo motivo la violazione di legge per assenza di motivazione. Il
Tribunale ha omesso di valutare le argomentazioni difensive svolte con la memoria

dimostrare la infondatezza dell’accusa comunque la impossibilità di contestare il
tipo di reato in questione.
Non si è considerato che il direttore generale presunto corrotto non ha alcun
ruolo nella Multiline e, quindi, nella stessa prospettazione dell’accusa non è
comprensibile come tale società, ritenuta operativa dal 1987 dallo stesso
Tribunale, possa aver avuto un ruolo nella ricezione della somma dovuta al
funzionario corrotto. Inoltre la iniziale ipotesi di accusa, secondo la quale la società
avrebbe destinato parte delle somme ricevute alla diversa società di cui è
amministratrice la moglie del presunto corrotto, è stata esclusa dallo stesso
pubblico ministero nel corso della procedura di riesame.
Inoltre il sequestro è stato emesso senza alcuna verifica delle causali poste
alla base dei pagamenti per i quali risultano regolari fatture. Il Tribunale non ha
così tenuto conto delle precise causali documentate dalla difesa che dimostravano
la impossibilità di collegare i pagamenti all’accordo corruttivo.
Lo stesso Tribunale da atto alle pagine 68 e 69 che la Multiline intratteneva
con alcune delle società del RTI rapporti economici, così dimostrando che tali
rapporti non sono ricollegabili all’appalto in contestazione.
Rileva la difesa che la Multiline ha addirittura documentato di aver ricevuto da
alcune delle società presunte corruttrici somme ben maggiori anche rispetto ai
ricavi dell’appalto.
Con il secondo motivo rileva che non è stato determinato il prezzo del reato.
Con il terzo motivo osserva che non è stato chiarito se si sia in presenza di un
sequestro diretto o per equivalente e, comunque, dal possibile ricavo illecito
andava escluso l’importo dell’Iva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è sostanzialmente del tutto privo di motivazione
ovvero fornito di motivazione solo apparente con riferimento a ciò che doveva
essere oggetto di dimostrazione.

dell’ 8 giugno 2014, riscontrate da numerosi documenti prodotti, che valevano a

Si rammenta che in materia di ricorso per cassazione avverso il sequestro
preventivo ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. è deducibile solo il vizio di
violazione di legge in cui, però, rientra anche l’ipotesi di motivazione del tutto
assente o meramente apparente, realizzandosi in questo caso una violazione di
legge per la mancanza di un elemento essenziale dell’atto.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato doveva individuare gli
elementi fattuali sulla cui base ritenere una seria ipotesi di accusa, anche alla luce
degli elementi contrari forniti della difesa. Poi, sulla scorta di tale valutazione,

per equivalente all’esito del processo in danno della ricorrente, tale da giustificare
il provvedimento cautelare di sequestro.
Dal testo del provvedimento impugnato, invece, tutti tali profili risultano privi
di motivazione pur a fronte della apparente ampiezza del provvedimento
impugnato:
Innanzitutto è incerta la stessa prospettazione dei reati di corruzione a carico
del presunto pubblico ufficiale corrotto. Risulta, difatti, formulata una prima ipotesi
alla base del sequestro di urgenza poi parzialmente modificata in corso di
procedimento di riesame dal pubblico ministero. L’incertezza della ipotesi di accusa
è dimostrata dallo stesso Tribunale del Riesame che, per potere specificare i fatti
per i quali si procede, si riporta testualmente alla interpretazione data dalla difesa
nei propri atti (difatti a pagina 6 della ordinanza si legge “come correttamente
sintetizzate nell’atto di impugnazione dei medesimi interessati” cui fa seguito la
trascrizione della descrizione della vicenda fatta negli atti difensivi).
Il capo di imputazione riferito alla condotta principale, da cui deriverebbe il
pagamento di somme alla società ricorrente, non individua in termini concreti
alcuna condotta specifica del Cencetti ma riteneva che i pagamenti pervenuti alla
Multiline srl rappresentassero il “… prezzo del prolungato impegno a favore della
RTI da parte di Cencetti Stefano”. Si tratta di affermazione indiscutibilmente
generica e priva di per sé di concreto significato. Il Tribunale dà atto che il pubblico
ministero avrebbe individuato delle irregolarità degli appalti, ma nulla dice al
riguardo 1 limitandosi ad un richiamo al decreto di urgenza. Pur non potendosi
contestare in sé la modalità della motivazione per relationem, a fronte delle
motivate obiezioni della difesa tale generico rinvio non è in grado di dimostrare
che tale punto sia stato oggetto di specifica e doverosa valutazione.
Invero lo stesso Tribunale formula varie ipotesi sulle ragioni di scelta dei
contraenti negli appalti in questione, segno questo del carattere “esplorativo” della
contestazione; giunge ad ipotizzare anche che il Cencetti abbia effettuato scelte in
favore delle realtà economiche locali, scelta la cui legittimità il Tribunale contesta
ma che, a ben vedere, rende ancora più incerta la individuazione, nell’ambito del

doveva individuare, stavolta in termini di elevata probabilità, la probabile confisca

provvedimento impugnato, della condotta del pubblico ufficiale motivata dal
pagamento di somme a titolo di corruzione avendo lo stesso Tribunale segnalato
altre possibili motivazioni per favorire il citato RTI (il “localismo”).
E, ancora, il capo di imputazione si limita ad affermare che la Multiline srl era
“terzo beneficiario dei pagamenti corruttivi in accordo con Cencetti”. Già nel testo
della imputazione, quindi, non è affatto individuata la modalità di retribuzione del
pubblico ufficiale, dandosi semplicemente atto che un pagamento avveniva in
favore del terzo Multiline, asseritannente in accordo con Cercetti; nè il Tribunale

Multiline dovesse essere ritenuto effettuato in favore del Cencetti. Peraltro lo
stesso Tribunale dà atto che la difesa, a fronte di versamenti provenienti dalle
varie imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, aveva offerto
elementi concreti per dimostrare come tali pagamenti andassero imputati a servizi
forniti dalla Multiline, ma smentisce apoditticamente tale giustificazione offerta
dalla difesa sul presupposto che sia già dimostrato ciò che, invece, andava
dimostrato, ovvero che il pagamento era effettuato alla Multiline solo in via
mediata, essendo in realtà il pagamento diretto a Cencetti quale prezzo delle sue
presunte condotte.
Si impone quindi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il
giudice del rinvio dovrà, se del caso, individuare e valutare gli elementi concreti
da cui ricostruire la condotta di corruzione – i concreti atti di “messa a disposizione”
o contrari ai doveri di ufficio ed in favore del RTI; gli elementi concreti per
individuare la retribuzione per tale condotta e quali elementi siano indicativi che i
versamenti effettuati in favore di Multiline erano in realtà finalizzati al pagamento
del Cencettí. Dovrà essere anche valutata in termini effettivi la documentazione
offerta dalla difesa ed asseritamente in grado di giustificare tali versamenti.
P.Q.M.
Annulla l’o dinan a impugnata e rinvia al Tribunale di Modena per nuovo
esame.

offre alcuna concreta indicazione delle ragioni per le quali tale pagamento alla

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