Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18493 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18493 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO SEBASTIANO GIOVANNI nato il 23/06/1965 a MONGIUFFI MELIA

avverso l’ordinanza del 28/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO MAURO IACOVIELLO
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
Il difensore si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Messina ha confermato l’ordinanza in data 10/08/17 del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Messina, che applicava a D’Agostino
Sebastiano Giovanni la misura della custodia cautelare in carcere in
ordine ai delitti di tentato omicidio in danno di Lo Po Cateno e Lo Monaco

fuoco utilizzata.
L’ordinanza impugnata, in sintonia con quella applicativa della misura
all’esito dell’udienza di convalida del fermo, ravvisa i gravi indizi di
colpevolezza dei delitti summenzionati, dopo avere attentamente
ricostruito la dinamica dei fatti; sulla base, innanzitutto, delle s.i.t. rese
dalle persone offese, confortate dal referto medico documentante
un’escoriazione al gomito del Lo Monaco, dal rilievo fotografico relativo al
foro d’entrata sul portello posteriore destro dell’autovettura del Lo Po, dal
rinvenimento di due bossoli sul manto stradale e di cartucce dello stesso
tipo nella disponibilità dell’indagato, che alla vista dei militari tentava di
disfarsene, nonché dall’immediata ammissione di responsabilità del
D’Agostino, il quale riferiva di avere gettato l’arma in un dirupo.
Invero, quest’ultimo, che circa un’ora prima del fatto aveva
denunciato il danneggiamento del veicolo della figlia asseritamente patito
ad opera delle persone offese, era notato intorno all’una di notte da
queste ultime mentre percorrevano in auto una strada provinciale, tanto
che il Lo Po alla guida del veicolo rallentava, ritenendo che volesse loro
comunicare qualcosa. Al che D’Agostino repentinamente attingeva il Lo
Monaco con un colpo al gomito e sparava un altro colpo verso il veicolo in
movimento, avendo il guidatore accelerato a seguito delle grida
dell’amico ferito.
L’ordinanza impugnata sottolinea come la volontà omicidiaria nel
caso in esame emerga indubbiamente dall’arma prescelta (pistola) e dalla
sua potenzialità letale, oltre che delle stesse modalità di utilizzo, che
hanno visto il D’Agostino richiamare l’attenzione delle vittime, al fine di
indurle a rallentare la marcia del veicolo, per poi sparare al loro indirizzo
ben due colpi, di cui uno solo colpiva di striscio il Lo Monaco. Evidenzia
come l’azione reiterata non abbia avuto effetti ben più gravi, in quanto il
Lo Po immediatamente accelerava la marcia, di guisa che il secondo colpo
si conficcava sulla parte posteriore del veicolo; inoltre, come i colpi siano
stati sparati ad altezza d’uomo e non certo in aria per fini intimidatori.

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Matteo, aggravati dalla premeditazione, e di porto abusivo dell’arma da

L’ordinanza sottolinea come sussista anche l’aggravante della
premeditazione, atteso che il prevenuto, dopo avere richiesto l’intervento
della forza pubblica per un preteso danneggiamento, si è procurato
un’arma ed ha atteso le persone offese per utilizzarla contro di loro.
Passando alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame rileva che le
stesse sono del tutto eccezionali e pertanto adeguatamente fronteggiabili
solo con la misura di massimo rigore, tenuto conto delle modalità di

D’Agostino per l’altrui incolumità e della facilità con cui si è procurato
un’arma e l’ha utilizzata per motivi futili, nonché della personalità del
medesimo, gravato da un precedente specifico. Sottolinea come
l’incapacità di autocontrollo dell’indagato renda evidente l’inadeguatezza
di una misura gradata a contenere le esigenze criminose.
2. Avverso la summenzionata ordinanza propone ricorso per
cassazione, tramite il proprio difensore, D’ Agostino Sebastiano Giovanni.
2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge
e vizio e/o assenza di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc.
pen.. Si sottolinea come dalla descrizione fatta dai denuncianti, e
riscontrata dai carabinieri, risultino sparati due soli colpi, di cui uno
colpiva la macchina nella parte posteriore del portello del passeggero,
sotto la maniglia di apertura. Si evidenzia come l’unico colpo indirizzato
verso l’autovettura sia stato diretto nella parte posteriore non occupata
da alcuno dei soggetti e con proiezione dello sparo dall’alto verso il basso.
Si rileva che, ove vi fosse stata la volontà di uccidere, i colpi sarebbero
stati esplosi dal basso verso l’alto e con direzione diretta verso gli
occupanti dell’autovettura. Si sottolinea come i colpi, anche per la lieve
escoriazione prodotta al Lo Monaco, siano stati indirizzati unicamente
verso la vettura a scopo intimidatorio. Ci si duole che il Tribunale del
riesame non si sia confrontato con questa ricostruzione alternativa offerta
dalla difesa, dando vita ad una carenza di motivazione sul punto.
Con riferimento all’ aggravante della premeditazione la difesa si
duole che la motivazione sia apodittica. Il difensore evidenzia come non
solo l’attesa delle persone offese e l’uso della pistola non siano
significativi di una volontà di pianificazione, ma come, altresì, il breve
lasso di tempo intercorso tra la telefonata di segnalazione del
danneggiamento subito ed il momento della commissione del fatto reato
non consenta di parlare di premeditazione.

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commissione del fatto, ed in particolare dell’indifferenza manifestata dal

I

2.2. Col secondo motivo di impugnazione si deduce violazione di
legge e motivazione mancante in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.. La
difesa si duole che il provvedimento impugnato si limiti a desumere il
pericolo di reiterazione dalle modalità e circostanze del fatto, rispetto al
quale non sono stati considerati i rilievi difensivi relativi ad una diversa ed
obiettiva ricostruzione dello stesso.
La difesa chiede, pertanto, alla luce dei suddetti motivi,

provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di
legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è
priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito,
rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e
del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato
all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni
giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza
d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto
argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto
ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992

del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007,
Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv.
221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza
che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle
indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez.
1, n. 1496 dell’11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del
25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 ).
Orbene, nel caso di specie, a fronte di argomentazioni senza dubbio
non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze investigative,
come quelle riportate in punto di fatto, si invita ad una rivalutazione, non
consentita in questa sede, degli elementi fattuali. Laddove : – si rileva
che se l’ indagato avesse avuto l’ animus necandi avrebbe indirizzato il

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l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni consequenziale

colpo non verso la parte posteriore del veicolo e comunque avrebbe
mirato agli occupanti dell’autovettura, sparando dal basso verso l’alto; si prospetta una mera azione intimidatoria attraverso il danneggiamento
del veicolo; – si pone, con riguardo alla ritenuta premeditazione, l’accento
sul breve lasso temporale intercorso tra la segnalazione del
danneggiamento subito e la commissione dei fatti e sull’irrilevanza
dell’attesa delle persone offese e dell’uso della pistola; – ci si duole che,

attenzione alla diversa ricostruzione del fatto prospettata dalla difesa.
Rivalutazione, che, peraltro, ripercorre gli stessi argomenti già
sottoposti al Collegio a quo e che, rapportata alla congrua motivazione
del provvedimento impugnato con riferimento alla volontà omicidiaria,
all’indubbia pianificazione dell’azione criminosa, alla reazione difensiva
posta in essere dal Lo Po tale da neutralizzare la reiterazione dei colpi ad
altezza d’uomo, ed infine al concreto ed attuale pericolo di recidiva,
relazionato non solo alle gravi modalità ma ad una personalità
delinquenziale analiticamente descritta, senza dubbio pecca di aspecificità
e, quindi, di inammissibilità anche sotto tale profilo.
Secondo consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte
(Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, Rv. 221693;
Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, Rv. 256133; in
ultimo Sez. 2, n.5522 del 22 ottobre 2013, Rv.258264, di cui si
ripercorrono i passaggi), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso
che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di
appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,
meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza
impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le
argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati
accolti. Ed è evidente che lo stesso ragionamento può farsi per la
pedissequa reiterazione dei motivi di riesame. Si è, infatti, esattamente
osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013,
Rv. 254584) che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica
argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena
di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è,
pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con

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anche con riguardo al pericolo di reiterazione, non si sia prestata

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma,
7 APR, 2018 specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento il cui
dispositivo si contesta).
2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna di D’Agostino Sebastiano Giovanni al pagamento delle
spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo
determinare in euro duemila a favore della Cassa delle ammende, non

n. 186 del 13 giugno 2000.
Non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1

ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
si trova ristretti, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del
citato articolo 94.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
comma 1-ter, disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale

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