Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18493 del 25/02/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18493 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARI CARLA n. 31/5/1958
p.o. nel procedimento contro
DONATO ALESSANDRA FRANCA n. 2/9/1961
BALLARINI ANDREA n. 10/10/1965
avverso il decreto 17210/2013 del 1/3/2014 del GIP DEL TRIBUNALE DI
ROMA
visti gli atti, il decreto ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
M.G. FODARONI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mari Carla, quale persona offesa, ricorre per asseriti vizi di motivazione
avverso la ordinanza del gip del Tribunale di Roma del 1° marzo 2014 che, all’esito
del contraddittorio instaurato sulla base della opposizione all’archiviazione
proposta dalla ricorrente, disponeva la archiviazione del procedimento nei
confronti di Donato Alessandra Franca e Ballarini Andrea.
Il ricorso è inammissibile in quanto l’art. 409 comma 6° cod. proc. pen.
consente il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione solo per violazione
del contraddittorio.
Data Udienza: 25/02/2015
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese proces ali e dell somma di euro 1000 alla Cassa delle Ammende.
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ella camera di consiglio del 25 febbraio 2015