Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18492 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18492 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PESCE ANTONINO nato il 14/04/1992 a CINQUEFRONDI

avverso l’ordinanza del 12/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Fette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO MAURO IACOVIELLO
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udito il difensore
Il difensore conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza in data 24/04/17 del G.i.p. del
Tribunale di Reggio Calabria, che applicava a Pesce Antonino cl. 1992 la
misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato
del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo

proprio dal G.i.p. e condiviso dal Tribunale del riesame il materiale
indiziario in atti, rappresentato in larga misura dà intercettazioni
telefoniche ed ambientali, ha consentito di dimostrare la persistente
operatività della cosca Pesce di Rosarno con riferimento al controllo delle
attività economiche nella zona territoriale di competenza (specie nel
settore del trasporto merci su gomma per conto terzi) e allo svolgimento
di attività illecite come il traffico degli stupefacenti; inoltre, di individuare
l’esistenza, accanto al ramo capeggiato da Pesce Marcello, unitamente ai
cugini Pesce Francesco cl. 78 e Pesce Antonino cl. 82 (con funzioni
fiduciarie svolte da Scordino Filippo, la cui agenzia di mediazione e la
Getral appaiono un’ unica entità operativa al servizio degli interessi
economici di Pesce Marcello, nonché da Nicolaci Giuseppe, inserito nel
traffico di stupefacenti e nel trasporto su ruote, e da altri), di un ramo di
detta cosca facente capo a Vincenzo Pesce, detenuto sottoposto al regime
di cui all’ art. 41 bis ord. pen., gestito, durante la detenzione di questi e
del figlio Francesco, dai figli del medesimo, Pesce Antonino cl. 92 e Pesce
Savino cl. 89.
L’ordinanza di riesame evidenzia come elementi di indubbio spessore
indiziario in ordine alla partecipazione di Pesce Antonino al sodalizio
investigato debbano ricavarsi dalla vicenda che lo vede protagonista,
unitamente al fratello Savino, dell’ imposizione mafiosa nel trasporto di
kiwi gialli. I suddetti, invero, spendendo il nome del padre Vincenzo,
rivendicavano il controllo di una parte del mercato del trasporto merci su
gomma per conto terzi ed ottenevano l’estromissione di Nicolaci Giuseppe
dal servizio in passato da lui prestato a favore dell’azienda agricola dei
fratelli Pronestì. In tal modo, come emergente nitidamente dalle
conversazioni captate, aprivano un controversia tra i due schieramenti
della cosca, di cui veniva informato il boss latitante Pesce Marcello e che
veniva ricomposta anche mediante l’intervento di Pesce Antonino cl.
1982, il quale aveva interessi economici nel settore dei trasporti, tra
l’altro proprio per mezzo di Nicolaci Giuseppe, suo uomo di fiducia anche
1

mafioso ex art. 416 bis cod. pen.. Secondo il costrutto accusatorio fatto

nel settore del traffico internazionale di stupefacenti. Sottolinea
l’ordinanza impugnata come le prime avvisaglie delle rivendicazioni dei
due indagati emergevano dalla conversazione tra presenti del 14.10.15 e
come non vi siano dubbi sull’identificazione di Pesce Antonino cl. 1992
quale uno dei due soggetti che avevano espresso dette rivendicazioni
mafiose, atteso che / diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del
suddetto, gli interlocutori dei dialoghi captati menzionano i responsabili

soggetti a loro legati da rapporti familiari, nonché specificando in più
occasioni il loro grado di parentela di cugini rispetto a Pesce Antonino cl.
1982. Evidenzia detta ordinanza che le conversazioni intercettate, a far
tempo da quella sopra indicata, consentivano di individuare un’azione
sinergica dei due fratelli, descritta dai soggetti coinvolti nella questione,
di indubbia valenza associativa; posto che le modalità operative della
condotta di imposizione mafiosa cui partecipavano “i figli di Cenzo” erano
funzionali ad imporre l’osservanza della spartizione territoriale mafiosa in
relazione ad un affare di sicuro interesse della cosca, rivendicandone la
titolarità in quanto ricadente nel territorio di controllo del padre. Ed
inoltre rileva che la condotta

de qua

rappresenta estrinsecazione

dell’inserimento dell’odierno ricorrente nel tessuto organizzativo del
sodalizio, tanto da determinare l’intervento di altri sodali ed anche dei
maggiorenti della cosca per ricomporre la questione, pacificamente da
ricondurre ad una rivendicazione di potere di un ramo della consorteria
rispetto a quello diretto dall’attuale reggente.
2. Avverso la summenzionata ordinanza propone ricorso per
cassazione, tramite i propri difensori, Pesce Antonino.
2.1 Col primo motivo di impugnazione si eccepisce la violazione dell’
art. 416 bis cod. pen., per errata individuazione dei presupposti necessari
a ritenere sussistente l’ intraneità ad un’associazione di tipo mafioso, e
vizio di motivazione. Ci si duole che hessuna indagine sia stata compiuta
a riscontro degli esiti delle intercettazioni, non essendo stati sentiti i
titolari dell’azienda agricola rosarnese, né quelli della ditta destinataria
del trasporto dei kiwi, né acquisite bolle e quant’altro, per verificare chi
abbia effettuato i viaggi in questione, non essendo invero provato che vi
abbia provveduto il Raso per conto del ricorrente e del fratello. Si
evidenzia come Pesce Antonino non sia stato mai osservato né
intercettato in compagnia dei presunti sodali e come gli stessi
collaboratori di giustizia Albanese e Tirintino non lo menzionino come

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della vicenda al plurale, utilizzando i relativi nomi di battesimo, evocando

soggetto intraneo alla cosca. I difensori lamentano che dalla vicenda
accertata sia stata tratta la prova della partecipazione associativa del
ricorrente, quando, invece, andava evinta la piena autonomia
dell’iniziativa dei fratelli Pesce, in contrasto con i vertici rappresentati
dallo zio e dal cugino Antonino cl. 82 e fuori di qualsivoglia

affectio

societatis. Evidenziano come manchi la prova di un’efficacia intimidatoria
dell’azione compiuta e i come unico elemento a carico, sia la pretesa di

monopolio imposto dai vertici del sodalizio, ben diversa dalla messa a
disposizione del Pesce rispetto al programma del gruppo.
La difesa chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
e l’adozione delle conseguenti statuizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di
legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è
priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito,
rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e
del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato
all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni
giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza
d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto
argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto
ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992
del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007,
Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv.
221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza
che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle
indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez.
1, n. 1496 dell’11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del
25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 ).
Orbene, nel caso di specie, a fronte di argomentazioni senza dubbio
non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze investigative,

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ottenere la commessa dai fratelli Pronestì in contrasto col regime di

come quelle riportate in punto di fatto, si invita ad una rivalutazione, non
consentita in questa sede, degli elementi fattuali. Laddove : – a fronte
dell’affermazione del palese tenore delle conversazioni intercettate da
parte dell’ordinanza impugnata, ci si lamenta dell’assenza di indagini di
riscontro; – a fronte dell’argomentazione circa l’evidente inserimento
dell’indagato nel tessuto organizzativo del sodalizio e precisamente in un
ramo della consorteria facente capo al padre del medesimo, che entra in

controlli di polizia giudiziaria o di intercettazioni di Pesce Antonino con
altri sodali ovvero il fatto che il suddetto non sia stato menzionato come
partecipe alla cosca dai collaboratori di giustizia sopra indicati; – a fronte
dell’ argomentazione sulla logica mafiosa di spartizione dei territori di
interesse economico e sulla necessità di ricomposizione del contrasto con
l’intervento dei maggiorenti della cosca, si parla di autonoma iniziativa
dei fratelli Pesce.
Rivalutazione, che, peraltro, ripercorre gli stessi argomenti già
sottoposti al Collegio a quo e che, rapportata alla congrua motivazione
del provvedimento impugnato, senza dubbio pecca di aspecificità e,
quindi, di inammissibilità anche sotto tale profilo.
Secondo consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte
(Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, Rv. 221693;
Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, Rv. 256133; in
ultimo Sez. 2, n.5522 del 22 ottobre 2013, Rv. 258264, di cui si
ripercorrono i passaggi), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso
che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di
appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,
meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza
impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le
argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati
accolti. Ed è evidente che lo stesso ragionamento può farsi per la
pedissequa reiterazione dei motivi di riesame. Si è, infatti, esattamente
osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013,
Rv. 254584) che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica
argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica
argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena
di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è,

4

contrasto con altro facente capo a Pesce Marcello, si rileva l’assenza di

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

eqam., lì

APR. 2018:=J,

pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento il cui
dispositivo si contesta).
2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna di Pesce Antonino al pagamento delle spese
processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro

previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000.
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma

1 ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
si trova ristretti, perché provveda a quanto stabilito dal comma

1 bis del

citato articolo 94.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
comma i-ter, disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

duemila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni

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