Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18492 del 25/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18492 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

XHYHERI ASTRIT n. 13/5/1972
avverso l’ordinanza 701/2010 del 24/9/2010 della CORTE DI APPELLO DI LECCE
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. U. DE
AUGUSTINIS che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Espone il difensore di Xhieri Astrit:
– Il predetto in data 8 giugno 2010 era arrestato in Italia in base alla sentenza
della Corte di Appello di Lecce del 14 febbraio 2007 che confermava la condanna
alla pena di anni 18 di reclusione inflittagli dal Tribunale di Lecce il 14 marzo 2005.
La sentenza era emessa in contumacia.
– Il 30 giugno 2010 Xhiheri proponeva richiesta di restituzione in termini non
avendo mai partecipato al procedimento e non avendo mai nominato un difensore
di fiducia
– La Corte di Cassazione con sentenza del 14 giugno 2011rimetteva la parte
nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello
di Lecce.
– Xhieri proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Appello di
Lecce. La Corte di Appello trasmetteva tale impugnazione alla Corte di Cassazione
considerando l’impugnazione stessa un ricorso in sede di legittimità.

Data Udienza: 25/02/2015

e

– Il 21 novembre 2012 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile tale
ricorso.
Ritiene quindi applicabile la nuova disciplina di cui alla legge 67/2014 e, in
ogni caso, eccepisce la illegittimità costituzionale della disposizione transitoria di
cui all’articolo 15 bis della medesima legge laddove non consente l’applicazione
dell’art. 625 ter cod. proc. pen. ai casi in cui sia stata pronunziata sentenza
definitiva prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione. Al riguardo osserva
che in questo modo “Le disposizioni transitorie menomano il progresso fatto dalla

Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto va considerato che non è applicabile l’istituto in questione alle
sentenze passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge citata
(L’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si
applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a
norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile
2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la
normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad
applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione
dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente. (Sez.
U, n. 36848 del 17/07/2014 – dep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992)).
Poi, quanto alla eccezione di incostituzionalità proposta dal ricorrente, non è
necessario valutarla essendo formulata in modo assolutamente generico.
In ogni caso, è evidente dalla stessa esposizione dei fatti come la parte abbia
avuto modo di difendersi ottenendo la rimessione in termini e, quindi, non
ricorrono le condizioni di applicabilità dell’articolo 625 ter cod. proc. pen.

E

./;lutati i motivi della inammissibilità, la sanzione pecuniaria determinata nella

misura di cui in dispositiv
P.Q.M.

J

Dichiara i nammiibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento
delle spese d

mento.

Roma c

nella camera di consiglio del 25 febbra’ 2015

Il Co

nsore

il P

legge istitutiva della rescissione del giudicato…”.

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