Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18491 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18491 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ARMELI ROSARIO nato il 12/05/1983 a CINQUEFRONDI
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 08/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lUtte/sentite le conclusioni del PG FRANCESCO MAURO IACOVIELLO
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
Il difensore conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio

Calabria, costituito ex art. 324 cod. proc. pen., per quanto in questa sede
di interesse, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro
preventivo emesso dal G.i.p. presso lo stesso Tribunale in data 14 aprile

Nazionali ed Internazionali di Arrrieli Rosario.
Osserva l’ordinanza impugnata come sia correttamente motivata
l’ordinanza del G.i.p., sussistendo senza dubbio il fumus commissi delicti
in relazione al reato di cui all’ art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992,
aggravato dall’art. 7 I. 203/91, essendo emerso dalle indagini di polizia
giudiziaria che l’ Armeli si era prestato ad essere intestatario fittizio della
suddetta impresa a carico dei reali gestori della stessa, Scordino Filippo e
Pesce Rocco, partecipi della cosca Pesce, consentendo loro di operare nel
mercato dei trasporti di merci su gomma per conto terzi senza figurarvi
ufficialmente, in modo da mettere al riparo il patrimonio della cosca da
eventuali possibili provvedimenti ablativi dell’autorità giudiziaria.
Osservano i Giudici a quibus come il G.i.p. correttamente abbia ritenuto
di procedere al sequestro preventivo della ditta, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 416 bis, comma 7 cod. pen., trattandosi di un bene suscettibile
di confisca obbligatoria a norma di detto articolo, nonché anche in base al
disposto di cui alli art. 321, comma 1 cod. proc. pen., trattandosi di un
bene mediante il quale sono stati commessi i delitti di associazione per
delinquere di stampo mafioso e di intestazione fittizia, essendo evidente
che gli indagati hanno potuto e possono – rendendo palese la sussistenza
del periculum in mora – realizzare il loro scopo di infiltrarsi nell’economia
lecita, con particolare riferimento al settore del trasporto merci su
gomma per conto terzi, in posizione di sostanziale monopolio a Rosarno,
avendo disposto e potendo tuttora disporre di “ditte di riferimento”, quale
quella in questione.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Armeli
Rosario, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e
motivazione manifestamente illogica, apparente ed erronea in relazione al
fumus commissi delicti con riferimento agli artt. 416 bis cod. pen. e 12
quinquies

I. n. 356 del 1992. La difesa si duole che l’ordinanza

impugnata, pur recependo la dichiarata assenza della gravità indiziaria

2017, avente ad oggetto l’ impresa individuale Trans-Log Trasporti

per il delitto di associazione mafiosa a carico dell’Armeli, affermi
comunque che il sequestro vada confermato ai sensi dell’ art. 416 bis,
comma 7 cod. pen.. Rileva, altresì, che il Tribunale di Reggio Calabria,
sezione misure di prevenzione, nel luglio 2017 ha rigettato la proposta di
sequestro e di successiva confisca preventiva della società. Evidenzia la
difesa come il Tribunale del riesame non abbia correttamente individuato
il rapporto tra Scordino e Stilo, da un lato, e l’Armeli, dall’altro, in quanto

fittizia, i primi sarebbero stati a conoscenza delle coordinate bancarie
della Trans-Log. Aggiunge che la conversazione fa esclusivo riferimento
all’incasso da parte della Getral, società mediatrice tra gli imprenditori
che producono beni e quelli che gestiscono società di trasporti, di una
fattura emessa dalla Trans-Log per una commessa già eseguita. Rileva,
sempre la difesa, come nessuna valenza possa essere riconosciuta alle
esternazioni di Fortunato Carrozza, che avrebbero meritato un
approfondimento, trattandosi di un autotrasportatore che nutriva un
risentimento nei confronti dell’Armeli e che senza dubbio non avrebbe
fatto dette esternazioni a persona in strettissimo contatto con lo
Scordino, con lo Stilo e con Rocco Pesce.
Rileva la difesa, con riguardo alla circostanza dell’intestazione delle

coi

polizze assicurative dei camion intestati alla Viocar s.p.a., come il
Tribunale del riesame non si avveda di due circostanze che rendono
irrilevante la vicenda, ossia che i camion siano stati acquistati con lo
strumento del leasing finanziario dalla suddetta società, rimanendo in sua
proprietà fino al pagamento dell’ultima rata, e che Mario Gerace sia stato
autista della Trans-Log e non già della Getral. Inoltre, secondo il
difensore, il fatto che Scordino Filippo abbia eseguito la revisione di un
veicolo dimostra l’interesse di quest’ultima società acchè i veicoli delle
ditte che eseguono i loro viaggi siano in regola.
Sottolinea, infine, la difesa come irragionevolmente la stessa
ordinanza abbia ritenuto di non accogliere la richiesta del P.m. in
relazione al sequestro dei beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 321 cod.
proc. pen. e 416

bis cod. proc. pen., avendo il G.i.p. ritenuto la

sussistenza del fumus commissi delicti solo in relazione al delitto di
intestazione fittizia.
Il difensore chiede, pertanto, l’ annullamento dell’ ordinanza
impugnata nella parte in cui rigetta l’istanza di riesame.

2

t

ove riconducibile, come da prospettazione accusatoria, all’intestazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va preliminarmente osservato come, in subiecta materia, il ricorso
per cassazione sia limitato alla denuncia di eventuali violazioni di legge
(vedi art. 325, comma 1 cod. proc. pen.), per cui non possono essere
censurati in questa sede né vizi di motivazione, né profili ricostruttivi in

3.

Orbene, ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente,

lamentando formalmente violazione di

legge e motivazione

manifestamente illogica, apparente ed erronea, contesta proprio la
concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale ed ancor prima dal
G.i.p., secondo cui l’ Armeli era intestatario fittizio dell’impresa oggetto di
sequestro, gestita di fatto da Scordino Filippo e Pesce Rocco per conto
della cosca Pesce. E ciò a fronte di un completo

iter argomentativo,

coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale
valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la
sussistenza del

fumus commissi delicti

giustificativo della misura

cautelare reale.
Evidenzia, invero, il Tribunale del riesame come all’ inequivoco
tenore letterale della conversazione ambientale dell’11.2.2017, tra
Carrozza Fortunato ed il ragioniere Addis, all’interno dei locali della
Getral, nella quale il primo qualificava espressamente l’ Armeli come
prestanome, si aggiungano, oltre alla circostanza che quest’ultimo
risultava sottoscrittore di due polizze assicurative per l’utilizzo di camion
formalmente intestati alla Viocar s.p.a. ma nell’effettiva disponibilità di
Scordino Filippo (tanto da provvedere questi personalmente alla revisione
di uno e fare utilizzare l’altro da Gerace Mario, autista della Getral), le
conversazioni oggetto di pregressa captazione, dalle quali emerge come i
camion, le fatture, le coordinate bancarie e persino il codice fiscale dell’
Armeli fossero utilizzati da Scordino Filippo o Pesce Rocco ( conversazione
tra Stilo Bruno e Scordino Filippo del 22.3.2016, nella quale il primo
faceva notare che per ottenere il pagamento di un trasporto fosse
necessario avere delle coordinate bancarie e Scordino lo invitava a
rivolgersi all’Armeli; successiva conversazione nella stessa data tra Stilo e
Armeli, al quale il primo telefonava apprendendo che anche quest’ultimo
avesse una fattura da incassare, a riprova del fatto che l’altra fattura di
cui parlava lo Stilo non si riferisse a lui e che il suo importo fosse

3

fatto.

destinato ai suddetti; conversazione tra Scordino Filippo e Figliuzzi
Salvatore, assunto come autista presso la Getral dal primo, nella quale
Scordino invitava l’interlocutore a fare intestare la fattura relativa alla
riparazione di un guasto meccanico di uno dei camion della Getral alla
Trans-Log e a fornire il codice fiscale dell’Armeli; conversazione
ambientale del 13.2.2017 all’interno della Getral tra Pesce Rocco e
Scordino Filippo, nel corso della quale il primo apriva una busta

chiedeva a Scordino se fosse un loro incasso, ricevendo dal medesimo
conferma).
Tale essendo la ricostruzione del fatto da parte dei Giudici della
cautela, a nulla rileva – palesando le relative doglianze difensive la loro
manifesta infondatezza – che l’ Armeli non sia gravemente indiziato
dell’appartenenza alla cosca Pesce e che il Tribunale di Reggio Calabria,
sezione misure di prevenzione, non abbia accolto la proposta di sequestro
e di confisca preventiva della Trans-Log.
Quanto, invero, al primo profilo, va osservato che in tema di misure
cautelari reali non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la
misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura
cautelare personale sono cosa diversa dal

fumus commissi delicti a

fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la
pertinenza del bene al reato e l’astratta sussumibilità in una determinata
ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro
riferibilità soggettiva. Si veda Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999 – dep.
21/12/1999, P.M. in proc. Coppola ed altri, Rv. 215089, secondo cui in
tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali,
vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia
in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa
in sé che giustifica l’imposizione della misura stessa e per questa ragione,
la misura “de qua”, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo,
ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di
colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente
all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento
come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una
situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità
del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà
mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma

4

contenente gli estremi di un bonifico bancario in favore della Trans-Log e

dovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un
soggetto in una determinata ipotesi di reato (nella fattispecie, in tema di
sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine
del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti
presupposti, mentre l’elemento subbiettivo del reato – che emerga “ictu
oculi” in modo macroscopico ed evidente – può essere preso in
considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla

Si veda, inoltre, Sez. 2, n. 22207 del 29/04/2014 – dep. 29/05/2014,
Iani’ e altro, Rv. 259758, secondo cui in tema di sequestro preventivo, la
valutazione di insussistenza del presupposto del “fumus commissi delicti”
può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento
dell’ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purchè
l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione
incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie
criminosa che costituisce requisito essenziale per l’applicabilità della
misura cautelare reale (fattispecie in cui la Corte ha escluso che una
sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era
possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità
indiziaria, fosse idonea a giustificare l’affermazione di insussistenza del
“fumus commissi delicti”). Nel caso concreto va, poi, rilevato che il
sequestro è stato disposto sia ai sensi dell’art. 321, comma 1 cod. proc.
pen., per il fumus commissi delitti relativo alla fattispecie di cui all’art. 12
quinquies I. n. 356 del 1992 per la quale risulta gravemente indiziato e
sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari
l’Armeli, sia, per quanto poi ampiamente specificato nell’ordinanza di
riesame, ai sensi dell’ art. 321, comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di
bene suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 416 bis, comma 7, avuto
riguardo all’ effettiva gestione della ditta da parte della cosca Pesce
tramite i suoi emissari.
Quanto, poi, al secondo profilo, si osserva che il sequestro finalizzato
ad una confisca quale misura di prevenzione patrimoniale richiede
presupposti diversi – in primis la pericolosità sociale del proposto, da
rapportarsi al momento dell’acquisto del bene nelle misure di prevenzione
patrimoniale – dal sequestro cautelare disposto nell’ambito di un
procedimento penale, attesa, altresì, la piena autonomia del
procedimento di prevenzione da quello penale.

5

componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato).

Inammissibili sono i restanti rilievi difensivi sopra riportati, in quanto
invitano ad una mera rivisitazione di elementi fattuali valutati in modo
non manifestamente illogico dall’ordinanza impugnata ed ancor prima
dall’ordinanza genetica e quindi non censurabili in questa sede per quanto
sopra detto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna di Armeli Rosario al pagamento delle

nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende
di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in duemila
euro.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA