Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18490 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18490 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPATOLA FRANCESCO nato il 30/01/1963 a SCORDIA

avverso l’ordinanza del 14/07/2017 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
~sentite le conclusioni del PG FRANCESCO MAURO IACOVIELLO
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udito il difensore
Preliminarmente l’avvocato Bevilacqua fa presente che la nomina dei difensori
Sinatra e Spataro è stata precedentemente revocata e conclude chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Caltanissetta ha confermato l’ordinanza in data 27/06/2017 del G.i.p. del
Tribunale di Caltanissetta, che aveva applicato a Spatola Francesco la
misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato
del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo

proprio dal G.i.p. e condiviso dal Tribunale del riesame il materiale
indiziario in atti, rappresentato in larga misura da intercettazioni
telefoniche ed ambientali, ha consentito di individuare l’esistenza di un
accordo in cui la Rosa Francesco ed Attardi Carlo (Calogero), eletti
rispettivamente quale sindaco del Comune di Niscemi e quale consigliere
del medesimo Comune, nel mese di maggio 2012 concordavano con
esponenti di primo piano del sodalizio mafioso operante in Niscemi
(Barberi Alessandro e Giugno Giancarlo,

in primis, Ficarra Salvatore,

Spatola Francesco e Alesci Francesco, in secundis) uno scambio politico
mafioso in cui una parte (quella mafiosa) si impegnava a procurare i voti
necessari ad ottenere il successo elettorale e l’altra (quella politica) ad
assicurare somme di denaro ed altre utilità (fra cui posti di lavoro tramite
le aziende di Attardi Giuseppe, padre dell’Attardi Calogero). Con riguardo
all’indagato in esame, il G.i.p. ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza in
relazione alla partecipazione alli associazione di stampo mafioso Cosa
Nostra di Gela, Mazzarino e Niscemi, come contestata al capo a) della
rubrica, nella sua finalità di condizionamento della consultazione
elettorale, rigettando la richiesta del P.m. in relazione alla contestazione
di concorso allo scambio elettorale di cui al capo c) della rubrica. Invero,
ha rilevato il primo Giudice come le condotte poste in essere dalla parte
mafiosa si fossero “estrinsecate proprio nell’ambito della condotta tipica
di partecipazione al sodalizio di stampo mdioso, con la conseguenza che
il disvalore concreto della condotta” rimanesse “assorbito nel reato più
grave”, per il quale soltanto ha, quindi, ritenuto di applicare la misura
cautelare richiesta.
L’ordinanza del G.i.p., in riferimento proprio allo Spatola, sottolinea
come le conversazioni intercettate permettano di far emergere anche il
ruolo tenuto dallo stesso, “cognato del boss gelese Barberi Alessandro,
quale persona che aveva partecipato e operato per il buon fine del patto
elettorale politico-mafioso, volto a favorire il candidato Attardi Calogero e
che, ad elezioni effettuate, si faceva valere per andare a riscuotere
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mafioso ex art. 416 bis cod. pen.. Secondo il costrutto accusatorio fatto

quanto promesso”. Evidenzia come particolarmente significative siano “un
paio di conversazioni intercettate su utenza in uso allo Spatola, dalle quali
traspare il profilo delinquenziale dello stesso, quale espressione
dell’infiltrazione mafiosa all’interno dell’amministrazione comunale
niscemese”. E, in particolare, quella – del 20 maggio 2012 – avuta con un
soggetto non identificato di una società campana, nell’ambito della quale
quest’ultimo chiedeva l’interessamento del predetto in ordine ad un

prossimo appalto per la depurazione delle acque fognarie, ottenendo
piena disponibilità da parte del primo, che riferiva di conoscenze ed
entrature nell’amministrazione comunale nonché quella – del 21 maggio
2012 – ancora più significativa con l’imprenditore gelese Cassisi Andrea,
amministratore della società “Ceramiche Cassisi s.r.l.” di Gela, nel corso
della quale lo Spatola espressamente rappresentava al Cassisi che se
avesse voluto aggiudicarsi uno fra gli appalti che il nuovo sindaco, il “suo
sindaco”, avrebbe a breve bandito e di cui l’indagato era già a
conoscenza, avrebbe dovuto pagare la somma di diecimila euro.
Il G.i.p. sottolinea come nel caso dello Spatola emerga in modo
palese “la consapevolezza di avere comunque agito per ottenere il
controllo del settore pubblico, quantomeno di quel settore connesso
all’attività economica”, rivolgendosi lo stesso al suo interlocutore “senza
preoccuparsi di manifestare quasi il senso del possesso della persona e
della res publica”
L’ ordinanza impugnata aggiunge alle considerazioni svolte dal primo
Giudice, a riprova della partecipazione dello Spatola alla buona riuscita
del patto politico-mafioso, anche i riferimenti : a) nella conversazione del
6.5.2012 tra il Barberi e lo Spatola, di quest’ultimo al fatto che in testa
secondo gli exit poli fosse “il loro cavalluccio”, aggiungendo che il loro
obiettivo era portarlo all’interno del Consiglio comunale ( a nulla
rilevando, secondo detta ordinanza, ai fini della ricostruzione della
dinamica degli eventi e dei rapporti intersoggettivi tra gli indagati, il
contenuto canzonatorio della conversazione, espressione comunque di
una comunanza di interessi per gli esiti elettorali in loro favore ); b) nelle
conversazioni tra lo Spatola e Di Noto Salvatore del 7.5.2012 alla
formazione sull’amianto dei dipendenti dell’Attardi, con cui il primo è
consapevole di dover tenere buoni rapporti, anche in virtù degli accordi
già stretti ; c) nella conversazione dello Spatola col fratello al numero di
voti raggiunto dal suo “cavallo”; d) nelle “conversazioni successive alle
elezioni, alle elargizioni e alle pretese vantate dal Barberi nei confronti dei

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politici, a riprova della sussistenza del patto di cui sopra, alla cui
attuazione anche l’indagato aveva collaborato e di cui risultava ben
consapevole ( conversazione tra il Ficarra e lo Spatola sullo “aiutino” che
era stato chiesto dal Barberi ad Attardi Calogero).
Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, l’ ordinanza
osserva come la sussistenza a carico dello Spatola di un quadro indiziario,
connotato in termini di sicura gravità, del delitto associativo comporti

proc. pen., rimasto inalterato anche a seguito della novella legislativa di
cui alla I. n. 47 del 2015; a fronte del quale, la difesa non è stata in grado
di allegare elementi specifici – né aliunde evincibili – idonei a consentire
di ritenere insussistenti le esigenze cautelari, imponendosi, pertanto, ex

lege, l’applicazione della misura della custodia inframuraria. Evidenzia
detta ordinanza che, anche a prescindere dal regime presuntivo suddetto,
l’acritica adesione dell’indagato al piano di riorganizzazione del sodalizio
Cosa Nostra nel territorio di Niscemi portato avanti dai vertici Barberi e
Giugno – peraltro in un lasso temporale abbastanza esteso e affatto
limitato alla competizione elettorale del 2012, come evidenziato da
condotte di interessamento del sodalizio all’amministrazione pubblica del
territorio anche in epoca successiva – , l’assoluta determinazione
dimostrata nel portare a termine il progetto delittuoso in un settore
nevralgico dell’associazione criminale, qual è il condizionamento delle
dinamiche democratiche di una data collettività, e l’ assenza di segnali di
scioglimento dei legami intersoggettivi con gli altri sodali o di
decontestualizzazione del proprio modus vivendi non solo consentono un
giudizio prognostico in ordine al rischio di reiterazione criminosa
senz’altro sfavorevole all’indagato, ma inducono a ritenere quest’ultimo,
da un lato, inserito in un contesto criminale di elevato spessore e,
dall’altro, privo della minima capacità di autocontrollo. E rendono la
misura cautelare più rigorosa unica misura proporzionata all’entità dei
fatti ascritti allo Spatola e adeguata a salvaguardare le riferite esigenze.
2. Avverso la summenzionata ordinanza propone ricorso per
cassazione, tramite il proprio difensore, Spatola Francesco.
2.1 Col primo motivo di impugnazione si eccepisce l’errata
interpretazione ed applicazione dell’ art. 416 bis cod. pen., la violazione
dell’ art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 309 cod. proc.
pen. e, quindi, il vizio di motivazione.

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l’applicazione del regime presuntivo di cui all’ art. 275, comma 3 cod.

Si evidenzia come le indagini di cui dà atto l’ordinanza impugnata,
relative a Cosa Nostra di Niscemi, abbiano disvelato un organigramma
che vedeva Barberi Alessandro come protagonista nella veste di
rappresentante del sodalizio, dalla scarcerazione del 2011 all’ arresto del
2014, ma che non coinvolgeva l’odierno ricorrente, il quale non era
arrestato col Barberi. E come sia illogica la motivazione dell’ordinanza
impugnata, secondo cui le indagini contestuali compiute nel presente

Cosa Nostra, quello della finalizzazione all’ acquisto del controllo o
comunque della disponibilità degli amministratori pubblici e/o dei politici
locali, con l’impegno anche di soggetti diversi tra cui l’odierno indagato.
In quanto non tiene conto del fatto che lo Spatola, come da esiti delle
intercettazioni svolte, non partecipò ad alcuno scambio politico-mafioso
come quello descritto e non ebbe contatti con soggetti diversi dal cognato
Barberi. Evidenzia la difesa che, se lo stesso avesse partecipato alla
buona riuscita del patto politico-mafioso e al reclutamento di voti operato
dal sodalizio, il suo coinvolgimento sarebbe, invero, emerso nel periodo
pre-elettorale, mentre di lui non v’è alcuna traccia né in detto periodo né
nel periodo post-elettorale, ma solo nel maggio 2012, addirittura nello
stesso giorno delle elezioni. Rileva, inoltre, che se lo Spatola fosse stato
alle direttive del cognato Barberi, come da costrutto accusatorio, non
avrebbe rifiutato l’invito (rivolto a lui e alla sua famiglia) di quest’ultimo
ad andare a Gela. La difesa censura, inoltre, l’ordinanza impugnata per
avere dato rilievo a detto dialogo, pur ammettendone la natura
canzonatoria. Sottolinea come non esista una sola intercettazione
telefonica e/o ambientale che documenti il contatto dello Spatola con
elettori obbligati mediante una condotta intimidatoria a votare per il
consigliere Attardi o per il sindaco La Rosa e, comunque, il suo attivismo
durante la campagna elettorale, o, infine, che lo stesso abbia agito sotto
le direttive del Barberi. Quanto a quest’ultimo punto, la difesa evidenzia
come il semplice rapporto di parentela con un mafioso non possa
considerarsi sintomatico della partecipazione ad un’ associazione mafiosa.
Il difensore rileva, inoltre, come siano enfatizzati i dialoghi tra lo Spatola
ed il Di Noto in merito alla formazione dell’amianto dei dipendenti di
Attardi Giuseppe, non essendo gli interlocutori mafiosi e non risultando i
dialoghi, che dovrebbero dare atto dell’ingerenza dello Spatola nella
regolarità della concessione degli appalti pubblici, riscontrati
dall’individuazione degli appalti cui fanno riferimento.

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procedimento abbiano disvelato un altro profilo dell’articolazione locale di

Il difensore rileva, inoltre, come la mancata assunzione dello Spatola
presso la società TIA di Attardi Giuseppe costituisca riprova della sua
estraneità alla fattispecie di cui all’ art. 416 bis, comma 3 cod. pen., con
particolare riferimento alla condotta associativa di ostacolo al libero
esercizio del voto, e come su detto punto l’ordinanza non abbia fornito
alcuna giustificazione. Come, infine, nei comportamenti del ricorrente non
siano evidenziati neppure comportamenti genericamente “riconducibili ad

motivazione dell’ordinanza impugnata sulla fattispecie associativa.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si deducono vizio e/o apparenza di
motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.. La difesa si
duole dell’ assoluta assenza di motivazione in punto di attualità delle
esigenze cautelari, tenuto conto che il fatto contestato all’indagato risulta
circoscritto al maggio 2012 e che in contrasto con detto dato si sostiene
che l’adesione al sodalizio del ricorrente sia per un periodo più esteso.
Lamenta, quindi, l’illogicità di una motivazione che ritenga attuali le
esigenze cautelari cinque anni dopo i fatti, tanto da applicare la custodia
cautelare in carcere.
La difesa, per tali motivi, chiede l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con ogni consequenziale provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Invero, l’ordinanza impugnata si riallaccia a quella del G.i.p.,
costituendo con essa un unicum motivazionale, nel quale, in particolare,
si evidenzia come la captazione telefonico-ambientale che vede
protagonista lo Spatola sia espressiva dell’ infiltrazione mafiosa all’interno
dell’amministrazione comunale niscemese e del pieno coinvolgimento
nella stessa del suddetto.
A fronte di dette argomentazioni, logiche e coerenti con le
emergenze investigative, la difesa continua a dolersi dell’assenza di un
solido quadro indiziario circa una partecipazione associativa di Spatola
Francesco connotata dal fine di ostacolare il libero esercizio del voto,
rilevando, invero, come non sia sufficiente, a tali fini, il fatto di essere
cognato del Barberi e come l’assenza di contatti con altri mafiosi, la
mancata assunzione dello Spatola ad opera di Attardi Giuseppe, la

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autorevolezza dei membri del sodalizio”, risultando apparente la

comparsa del medesimo nelle intercettazioni solo il giorno delle elezioni e
l’assenza di suoi comportamenti intimidatori nei confronti degli elettori o,
comunque, mafiosi, militino in senso contrario alla ritenuta
partecipazione. E dà, così, vita ad una serie di doglianze infondate, che
non si confrontano col suddetto iter motivazionale.
1.2. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, oltre che
aspecifico, è il secondo motivo di impugnazione.

legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, come
lamentato dalla difesa, pur invocando la presunzione di pericolosità
connessa al titolo di reato, individua aspetti concreti relativi alla
personalità dell’ indagato e alle modalità e circostanze del fatto delittuoso
ascrittogli, che denotano il rischio della reiterazione della condotta
criminosa. Sottolinea, inoltre, come l’ interessamento del sodalizio
all’amministrazione pubblica del territorio anche in epoca successiva alla
competizione elettorale attualizzi detto pericolo di recidiva. Dopo avere
ricostruito i fatti per cui si procede in forma diacronica. A partire dalla
prima captazione ambientale sull’autovettura in uso al Ficarra del 3
marzo 2012, per passare a quelle successive all’insediamento dei “nuovi
organi amministrativi”, a riprova della permanenza dei contatti fra il
mondo politico e quello mafioso, fino a quelle di agosto ed ottobre 2015,
da cui si evince, da un lato, il continuo interessamento della criminalità
organizzata locale alla gestione amministrativa del comune di Niscemi e,
dall’ altro, la forte delusione per l’atteggiamento del sindaco La Rosa e
per il fatto che lo stesso si fosse dimenticato dell’appoggio elettorale
datogli dalla consorteria mafiosa di Niscemi. Per concludere con quelle
relative alla destinazione di diversi soggetti niscemesi nell’impresa di
Attardi Giuseppe in epoca recente, con interessamento sul punto anche
del summenzionato sindaco.
A fronte di dette argomentazioni, che evidenziano la persistente
pericolosità dell’ indagato, tenuto conto anche della natura permanente
del reato di partecipazione associativa, la difesa insiste, in modo
manifestamente infondato, sul tempo trascorso dai fatti, peccando anche
di assoluta aspecificità. Senza, invero, confrontarsi con le vicende in
ultimo riportate, se non per affermare genericamente l’estraneità del
singolo indagato, quando la contestazione è di partecipazione associativa,
e senza dedurre fatti che comproverebbero che nel lasso temporale
trascorso l’indagato abbia fatto scelte in contrasto col suo vissuto

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L’ordinanza impugnata, lungi dall’ essere affetta da violazione di

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. ,2-8-95 n. 332

a 7 APR. 2018

i3cvna, — i

criminale, rescindendo il vincolo associativo e facendo, così, venir meno il
pericolo presunto connesso al reato.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1

ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della

l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma
1 bis del citato articolo 94.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co.1-ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui

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