Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18490 del 24/02/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18490 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TURGUT SENAR n. 1/2/1966
avverso la sentenza 6080/1992 del 20/2/1997 della CORTE DI APPELLO DI
TORINO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Turgut Senar propone ricorso finalizzato alla rescissione ex art. 625 ter cod. proc.
pen. del giudicato formatosi sulla sentenza 6080/1992 del 20/2/1997 della Corte di
appello di Torino
Espone che:
Era stato condannato con sentenze del Tribunale di Torino dell’Il marzo 96
e della Corte d’Appello di Torino del 20 febbraio 97 ad anni 12 di reclusione per
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,
nel corso del processo era stato latitante e contumace ed era stato difeso
da un difensore di ufficio,
nel 2011 era stata rigettata una sua richiesta di restituzione nel termine.
Rileva che la legge 67 /2014, introducendo il nuovo articolo 625 ter cod. proc.
pen., ha riconosciuto il diritto alla retrocessione del procedimento laddove il prevenuto
sia stato assente al procedimento non per sua volontà.
Data Udienza: 24/02/2015
Ritenuto quindi che “è stato condannato in contumacia, in assenza e nella assoluta
inconsapevolezza delle accuse portate con lui”, chiede la rescissione del giudicato con
trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto, essendosi in presenza di sentenza passata in giudicato nel 2007, la
norma invocata non è applicabile (L’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art.
625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata
l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla
secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad
applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata
dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente. (Sez. U, n. 36848 del
17/07/2014 – dep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992)). Poi, anche laddove tale istituto
fosse applicabile nel caso di specie, poiché l’art. 635 ter cod. proc. pen. prevede
l’eventuale rescissione a favore di colui che “provi … incolpevole mancata conoscenza”,
il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché il richiedere non allega alcunchè per
fornire tale prova.
Valutate le ragioni della inammissibilità, non va applicata la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese processuali.
Roma così deci o nella camera di consiglio del 24 feb `raio2015
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legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti