Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1849 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1849 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Pappalardo Domenico
Liliana
2) Ciancilla

nato il 25.9.1960
nata il 25.1.1956

avverso la sentenza del 20.2.2012
della Corte di Appello di Cagliari
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del RG., dr. Aldo Policastro, che ha
chiesto dichiararsi Inammissibile il ricorso

Data Udienza: 06/12/2012

1. Con sentenza del 20.2.2012 la Corte di Appello di Cagliari confermava la
sentenza del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, resa il
2.12.2010, con la quale Pappalardo Domenico e Ciancilla Liliana, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati alla
pena di mesi 2 di arresto ed euro 21.000,00 di ammenda per il reato di cui
all’art.44 lett.c) DPR 380/01 (capo a), per aver, in qualità di proprietari
committenti, realizzato, in difformità delle concessioni edilizie n.29 e 30 del 2005
ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’ampliamento di un fabbricato
mediante la trasformazione di due locali di sgombero adiacenti in due camere
con disimpegno ed un bagno per una superficie di mq.46, con aumento quindi
della superficie residenziale e del volume computabile.
Dopo aver richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, riteneva la
Corte territoriale destituiti di fondamento i motivi di appello.
Rilevava, innanzitutto, che l’intervento realizzato dagli imputati quasi
raddoppiava la capacità abitativa delle due unità di cui ai provvedimenti di
concessione rilasciati, per cui si rendeva necessario, trattandosi di
ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d’uso, ulteriore titolo
abitativo. I lavori inoltre erano continuati, nonostante l’ordine di sospensione,
tanto che in data 6.3.2007, nel corso di un ulteriore sopralluogo, era stato
accertato che vi era stato il completamento delle opere con pavimentazione,
battiscopa e tinteggiatura.
Non ricorreva, infine, alcun motivo (neppure prospettato dagli stessi appellanti)
per la rideterminazione della pena in senso più favorevole agli imputati.

2. Ricorrono per cassazione Domenico Pappalardo e Lillana Candita, a mezzo del
difensore.
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli
artt.9, 27 c.3 e 111 Cost., 161 co.4 c.p.p.
Come ritualmente eccepito all’udienza del 20.2.2012, Il decreto di citazione per
Il giudizio di appello nei confronti della Ciancilla, notificato al difensore ex art.161
co.4 c.p.p., era nullo. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale la
Ciancilla non aveva eletto domicilio in Cagliari via Malpighi n.4 (luogo dove non
era stato possibile procedere alla notifica). La dichiarazione in tal senso rilasciata
ai Carabinieri di Villanova il 19.9.2005, cui fa riferimento la Corte, riguardava
altra vicenda processuale. La dichiarazione di contumacia e tutti gli atti
successivi erano pertanto nulli.
Con il secondo motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli
artt.9, 27 co.3 e 111 Cost., e degli artt.518 e ss. c.p.p. ed il vizio di motivazione.
La Corte territoriale trae il convincimento dell’insanabile trasformazione
dell’immobile da lavori non indicati nel capo& imputazione e che costituivano
ulteriori interventi edilizi, per i quali il p.m. avrebbe dovuto ex art.518 c.p.p.
modificare il capo di imputazione.
Con il terzo motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt.9,
27 co.3 e 111 Cost., e degli artt.192 c.p.p., nonché la insufficienza ed illogicità
della motivazione in relazione alla ritenuta modificazione della destinazione d’uso
dei locali. Con motivazione arbitraria ed illogica, in contrasto con le risultasse
processuali, la Corte territoriale ha ritenuto la natura residenziale dei locali.
Con il quarto motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli
artt.9,27 co.3 e 111 Cost., nonché la violazione di legge ed il vizio di motivazione
non essendosi tenuto conto che i locali in questione hanno un’altezza pari a
m.2,40 (Il Consiglio Comunale di Villasimius, con delibera del n.63/2006, in
virtù dell’art.4 del c.d. Decreto Fioris n.2266/1983, ha stabilito che l’altezza
minima dei locali di abitazione deve essere di m.2,70).

2

RITENUTO IN FATI-0

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reato doveva ritenersi prescritto già al momento della emissione della
sentenza impugnata, per cui in tal senso deve ritenersi fondato il sesto motivo di
ricorso.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la permanenza del reato non
era certo cessata nel luglio 2005, essendo i lavori continuati nonostante
l’ordinanza di sospensione dei lavori.
Con motivazione ineccepibile in diritto ed argomentata in fatto ha accertato,
infatti, che, alla data del secondo sopralluogo del 6.3.2007, I locali “erano ormai
rifiniti e tinteggiati, completi di pavimentazione e battiscopa come il resto della
casa”.
E’, invero, pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il in materia
edilizia la cessazione della permanenza e quindi la consumazione del reato si
abbia solo con il completamento dell’opera comprese le rifiniture; altra cosa è,
Invece, la nozione di ultimazione contenuta nell’art.31 L.47 del 1985 (che
anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che è
applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3
n.33013 del 3.6.2003).
1.1. La Corte di merito, però, pur risultando che alla data del 6.3.2007 l’opera
era ormai completata, non ha accertato l’epoca di effettiva realizzazione dei
lavori di rifinitura, essendosi affidata alla “impressione” del geom. Fadda in
ordine “ai pannelli di legno ancora freschi di pittura”. Un tale accertamento era,
nel caso di specie, ancor più necessario incidendo sulla prescrizione del reato:
retrodatando, invero, di pochi giorni, la data di cessazione della permanenza, il
termine massimo di prescrizione di anni cinque doveva ritenersi maturato già al
momento della emissione della sentenza impugnata (20.2.2012).
Per il principio dell’in dubio pro reo, non essendovi certezza, per le ragioni in
precedenza evidenziate, in ordine alla data di cessazione della permanenza del
reato, la prescrizione deve considerarsi già intervenuta alla predetta data.
2. Va emessa, pertanto, immediata declaratoria, a norma dell’art.129 co.1 c.p.p.,
di estinzione del reato, a prescindere dall’eccezione di nullità di cui al primo
motivo di ricorso, non potendosi, comunque, procedere all’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
Non ricorrono poi, certamente, le condizioni di un proscioglimento ex art.129
cpv. c.p.p.

3

Con il quinto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt.9,27
co.3 e 111 Cost., del’art.1 D.M. della Sanità 5.7.1975, nonché l’insufficienza ed
Illogicità della motivazione, non essendosi tenuto conto che anche ai sensi del
D.M. in questione l’altezza minima dei locali di abitazione deve essere di m.2,70,
riducibile a m.2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, I ripostigli.
Con il sesto motivo denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt.156
e ss.c.p., nonché la mancanza e/o illogicità della motivazione.
La stessa Corte ricorda come tutte le opere, così come contestate, erano state
già realizzate nel luglio 2005; ma poi in modo immotivato ed illogico (facendo
riferimento a lavori di modesta entità, come ad es. la tinteggiatura delle pareti,
ritiene che il reato si sarebbe consumato soltanto nel 2007.
Con il settimo motivo, infine, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli
artt.9, 27 co.3 111 Cost., nonché la insufficienza e/o illogicità della motivazione
ed il travisamento delle risultanze processuali, avendo la Corte territoriale
ritenuto la responsabilità della Ciancilla, solo perchè comproprietaria.

Le sezioni unite, con la sentenza n.35490 del 28.5.2009, hanno riaffermato che
“In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129 comma secondo
cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento”. Le sezioni unite hanno
ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono
rilevabili in sede di legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine
generale (cfr-sent.n.35490/2009 cit.).
I Giudici di merito hanno, invero, ampiamente argomentato in ordine al
mutamento della destinazione d’uso ed alla conseguente necessità di permesso
di costruire.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma il 6.12.2012

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