Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18489 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18489 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHNUR LORENZO nato il 05/03/1954 a MILANO

avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
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Data Udienza: 30/01/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Lorenzo Schnur propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che si
assume contenuto nella sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte in data
25/01/2017, depositata il 21/03/2017, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per
cassazione proposto nell’interesse del suddetto avverso la sentenza della Corte di appello di
Milano in data 14/06/2016, e, “ritenuta la connessione”, anche nella sentenza della Terza

inammissibile il ricorso avverso le ordinanze nn. 354 e 361 della Corte di appello di Milano, con
cui erano rigettate rispettivamente le richieste dello Schnur di ammissione al regime di
semilibertà e di scarcerazione. Lamenta il ricorrente che non gli sia stato consentito di
presenziare all’udienza in Cassazione, nonostante anche una richiesta esplicita in tal senso con
telegramma del 23.1.2017 al Primo Presidente della Corte, e, quindi, di sollevare una serie di
questioni preliminari, come quella della totale carenza di legittimazione a rappresentarlo
dell’Avv. Centurioni Scotto, all’udienza nella quale invece diveniva definitiva la condanna a suo
carico, con conseguente violazione degli artt. 13, 24, 25, 27, 111 Cost., 585, comma 4, 97,
comma 5, 178 lett. c) cod. proc. pen. e 4 I. n. 354 del 1975. Il ricorrente chiede a) di essere
rimesso nei termini per impugnare di cui all’art. 175 cod. proc. pen. b) di ritenersi la
competenza di questa Corte come giudice dell’esecuzione nell’incidente di esecuzione avverso
l’ordine di esecuzione della condanna divenuta definitiva, c) di ordinarsi la sospensione
dell’esecuzione e l’immediata liberazione in ragione della conclamata illegittimità del
provvedimento col quale il suddetto è ancora trattenuto in carcere.
Schnur Lorenzo avanza successiva richiesta di riscontro dell’impugnazione proposta,
riunita agli atti del ricorso straordinario in esame.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 625 bis,
comma 4, cod. proc. pen.. Invero, con riguardo alla sentenza del 25/01/2017, esso risulta
proposto fuori dell’ipotesi dell’errore materiale e di fatto, come può evincersi dalle conclusioni e
comunque dal complessivo tenore dell’atto, lamentando il ricorrente che non ne sia stata
disposta la comparizione davanti alla Corte di cassazione, con effetti pregiudizievoli per la sua
difesa, quando detta comparizione non è prevista non solo per l’udienza camerale, ma anche
per l’udienza pubblica (nella quale, a norma dell’art. 614, comma 2 cod. proc. pen., “le parti
private possono comparire per mezzo dei loro difensori”). Con riguardo, invece, alla “connessa”
sentenza del 05/10/2016, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in capo al
ricorrente. L’art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen., infatti, attribuisce la legittimazione a
proporre ricorso straordinario, oltre che al procuratore generale, al “condannato”. Orbene, con
la sentenza in ultimo menzionata, questa Corte – Terza sezione penale – si è pronunciata su un
ricorso avverso due ordinanze emesse dalla Corte d’appello, nel corso del giudizio di secondo

sezione penale del 05/10/2016, depositata il 18/01/2017, con cui è stato dichiarato


grado, e non avverso una pronuncia di condanna. Difetta, dunque, in capo al ricorrente, la
qualità di condannato, cui si correla la legittimazione al ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen..
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 30 gennaio 2018.

P.Q.M.

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