Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18488 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18488 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GARGIULO MASSIMILIANO nato il 17/08/1976 a TARANTO

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

àI

e

” . • e

•,

Data Udienza: 30/01/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Massimiliano Gargiulo propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che
si assume contenuto nella sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte in data
07/06/2016, depositata il 06/10/2016, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per
cassazione proposto nell’interesse del suddetto avverso la sentenza della Corte di appello di
Lecce in data 05/02/2015. Lamenta il ricorrente di essere stato ritenuto colpevole dei delitti di

sostanze stupefacenti e di reati fine, nonostante da una attenta lettura delle dichiarazioni del
coimputato Vincenzo Romano, collaboratore di giustizia, e delle risultanze delle intercettazioni
telefoniche emergesse che era solo consumatore di droga.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 625 bis,
comma 4, cod. proc. pen., in quanto tardivo ove debba intendersi come ricorso per errore di
fatto (invero, depositato il 18 luglio 2017, oltre i centottanta giorni dal deposito del
provvedimento della Corte di cassazione, avvenuto il 06/10/2016) e proposto, comunque, fuori
dell’ipotesi dell’errore materiale e di fatto, come può evincersi dal tenore dell’atto, nel quale
non viene lamentato un errore di fatto, né un errore materiale, ma un errore di valutazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 30 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Gaetano Di Giuro

Giulio Sarno

.(

associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA