Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18488 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18488 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Lo Piccolo Umberto, nato a Palermo il 20.3.1965 e Selvaggio
Alessandro, nato a Palermo il 17.2.1970, avverso la sentenza
pronunciata in data 15.6.2011 dalla corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso del Lo Piccolo e per il rigetto del
ricorso del Selvaggio;

Data Udienza: 14/11/2012

udito per il Selvaggio il difensore di fiducia, avv. Tommaso De Lisi
del Foro di Palermo, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Con sentenza pronunciata il 15.6.2011 la corte di appello di
Palermo, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di
Palermo, in data 3.5.2006 aveva condannato alle pene ritenute di
giustizia, tra gli altri, Lo Piccolo Umberto e Selvaggio Alessandro,
imputati, rispettivamente, il primo del reato di cui agli artt. 81,
cpv., c.p., 73, co. 1, d.p.r. 309/90 (capo c); il secondo dei reati di
cui agli artt. 74, co. 1, 2 e 3, d.p.r. 309/90 (capo a), 81, cpv.,
110, c.p., 73, co. 1, 4 e 6, 80, co. 1, lett. c), d.p.r. 309/90 (capo
b), dichiarava non doversi procedere nei confronti di Selvaggio
Alessandro in relazione al delitto di cui al capo b), perché estinto
per prescrizione, con conseguente rideterminazione del
trattamento sanzionatorio nei suoi confronti nella misura di anni
undici mesi sei di reclusione, confermando nel resto l’impugnata
sentenza.
Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiedono
l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso, il Lo Piccolo a
mezzo del suo difensore, il Selvaggio personalmente, con due
distinti atti di impugnazione, articolando plurimi motivi.
Il Lo Piccolo lamenta il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) ed e),
c.p.p., sotto diversi profili ed, in particolare, 1) per non avere la
corte territoriale considerato che dalle risultanze processuali
emerge come l’imputato abbia acquistato solo un grammo di
sostanza stupefacente per saggiarne la qualità e che nessuna

2

RITENUTO IN FATTO

ulteriore cessione di droga si è conclusa in suo favore, come
dichiarato dal chiamante in correità, per cui può affermarsi che la
sostanza stupefacente in questione sia stata acquistata dal Lo
Piccolo per destinarla a suo uso personale, condotta notoriamente

Lo Piccolo né la circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5,
d.p.r. 309/90, che, invece, ad avviso del ricorrente andava
concessa in virtù del modesto quantitativo della sostanza
stupefacente, né le circostanze attenuanti generiche di cui all’art.
62 bis, c.p., che avrebbero potuto essere concesse anche
d’ufficio, ai sensi dell’art. 597, co. 5, c.p.p.
Il Selvaggio, invece, eccepisce i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett.
b); d) ed e), c.p.p., in quanto la corte territoriale ha confermato
l’impianto accusatorio a carico del ricorrente, in relazione al reato
di cui all’art. 74, d.p.r. 309/90, attraverso una motivazione
apparente, che non ha tenuto in adeguata considerazione le
specifiche doglianze prospettate nei motivi di appello.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, la corte territoriale ha fatto un
“uso distorto” della sentenza, acquisita agli atti, divenuta
irrevocabile emessa il 16.12.2003 dalla corte di appello di Palermo
nei confronti di Ferroni Alessandro, Ferroni Roberto, Selvaggio
Fortunato, fratello del Selvaggio Alessandro, condannati per il
delitto di cui all’art. 74, d.p.r. 309/90, in cui si evidenziava come
in una conversazione telefonica intercettata Ferroni Alessandro
aveva fatto riferimento al Selvaggio Alessandro, indicandolo come
il fratello del socio del padre Roberto, elemento valorizzato dai
giudici di secondo grado per attribuire al ricorrente la qualità di
associato, “contravvenendo”, in tal modo, “ai principi di diritto
volti ad impedire un ingresso improprio nel procedimento delle

3

non punibile; 2) per non avere riconosciuto in favore del suddetto

componenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per
addivenire all’accertamento dei fatti”.
Sempre con riferimento al contenuto delle conversazioni
telefoniche intercettate poste a fondamento dell’affermazione di

ricorrente ne contesta il valore sintomatico di conferma dell’ipotesi
accusatoria, in quanto del tutto generico è il richiamo, in esse
contenuto, all’imputato quale abitante presso la madre nella zona
dello “Sperone” e come persona in grado di fornire sostanza da
utilizzare per il “taglio” della cocaina, che, tutt’al più, potrebbe
dimostrare lo svolgimento di un’attività di “spaccio” da parte del
Selvaggio; inoltre, del tutto inidonea a dimostrare l’inserimento
del ricorrente nella compagine associativa di cui si discute, è il
contenuto della conversazione del 7.10.2000, da cui si evince che
Ferroni Alessandro si reca a casa di Selvaggio Fortunato, per dare
manforte al padre, in considerazione della sua particolare
conoscenza delle sostanze stupefacenti, nell’acquisto di una
partita di droga, in quanto, pur partecipando a tale incontro il
Selvaggio Alessandro, la diffidenza che nutriva il Ferroni Roberto
nei confronti dei Selvaggi ip e che lo aveva spinto a farsi
accompagnare dal figlio Alessandro per essere sicuro della buona
qualità della droga che avrebbe acquistato, esclude la sussistenza
tra gli imputati di quella affectio societatis indispensabile per
configurare il delitto associativo.
Un vero e proprio travisamento della prova, poi, si è verificato
nella valutazione da parte della corte territoriale delle dichiarazioni
rese in sede di giudizio di primo grado dal Ferroni Roberto, il quale
nel riconoscere a se stesso, al figlio Alessandro ed al Selvaggio
Fortunato un ruolo di primo piano nel commercio di sostanze

4

responsabilità del Selvaggio dai giudici di secondo grado, il

stupefacenti dagli stessi organizzato, precisava di non essere a
conoscenza della circostanza se la cocaina fosse mai stata tagliata
dal Selvaggio Alessandro, ritenendo, semmai, che vi avesse
provveduto il fratello Fortunato, per cui tali dichiarazioni non

del sodalizio criminoso di cui si discute, proprio con il “precipuo
compito di provvedere al taglio della cocaina”.
Di conseguenza, essendo fondato l’impianto accusatorio,
sostanzialmente, su di un unico episodio di vendita di cocaina
conclusasi nell’abitazione della madre del ricorrente, nel quartiere
“Sperone”, dove si erano recati Ferroni Roberto e Ferroni
Alessandro, non è possibile ritenere che nei confronti del
Selvaggio siano configurabili, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, gli elementi costitutivi del delitto di partecipazione
all’associazione delineata dall’art. 74, d.p.r. 309/90, come
delineati nella elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi presentati nell’interesse di Lo Piccolo Umberto e di
Selvaggio Alessandro appaiono fondati e vanno accolti per le
ragioni di seguito indicate.
Iniziando ad esaminare la posizione del Lo Piccolo Umberto, va
rilevato che la sentenza impugnata appare non adeguatamente
motivata in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per
affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità
penale dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81, c.p., 73, co. 1,
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente acquistato
da Ferroni Roberto vari quantitativi di sostanza stupefacente del

5

possono essere utilizzate contro il ricorrente, accusato di far parte

tipo cocaina, cedendola a fini di spaccio, come indicato nel capo c)
dell’imputazione.
A fondamento di tale affermazione la corte territoriale pone
innanzitutto le dichiarazioni di Ferroni Roberto, trafficante di
riferito che il Lo Piccolo Umberto, per il tramite di Agostino De
Luca, lo aveva contattato perché aveva bisogno di cocaina, il cui
quantitativo, a dire del Ferroni, lo stesso imputato indicava in 100
grammi dopo averne ricevuto, sempre dal Ferroni, un grammo
come “campione”.
Lo stesso Ferroni, tuttavia, precisava che dopo questo primo
contatto il rapporto non si era perfezionato (“Gli ho portato un
campione e poi lui dice che ne voleva 100 grammi, però poi non si
è fatto sentire….Non si è fatto nulla”: cfr. pp. 22 e 23
dell’impugnata sentenza).
Inoltre, ad avviso dei giudici di merito assume particolare
rilevanza al fine della conferma dell’ipotesi accusatoria, il
contenuto della conversazione

intercettata

il 4.9.2000,

intercorrente tra il Ferroni, il De Luca ed il Lo Piccolo, avente ad
oggetto il commercio di sostanze stupefacenti, nel corso della
quale il Ferroni proponeva ai suoi interlocutori l’acquisto di una
partita di cocaina, indicata in gergo come “cubana”, proposta che
il De Luca ed il Lo Piccolo accettavano, dandogli “mandato per
concludere l’affare” (cfr. pp. 24-25 dell’impugnata sentenza).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, rispetto al fatto-reato
indicato nel capo c) dell’imputazione, la motivazione della corte
territoriale risulti mancante in ordine ad un profilo fondamentale,
in quanto, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di
legittimità, per aversi reato consumato di acquisto di sostanze

6

sostanze stupefacenti, il quale, in sede di interrogatorio, ha

stupefacenti o psicotrope ex art. 73, co. 1, d.p.r. 9 ottobre 1990,
n. 309, occorre fornire la dimostrazione che, indipendentemente
dalla materiale consegna della droga all’acquirente, si sia formato
il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della

IV, 19.5.2009, n. 38222, Casali, rv. 245293; Cass., sez. IV,
10.3.2005, n. 44621, Orlando, rv. 232819).
Su tale aspetto la corte territoriale non si sofferma, pur
trattandosi, come si è detto, di un tema di assoluta rilevanza,
perché dallo stesso contenuto delle dichiarazioni del Ferroni e
della conversazione intercettata in precedenza indicata, non si
evince con assoluta chiarezza se ed in che termini si sia formato il
consenso sugli elementi essenziali dell’accordo (qualità, quantità e
prezzo dello stupefacente) tra la parte venditrice e la parte
acquirente.
Ciò appare evidente non solo in relazione al contestato acquisto di
100 grammi di cocaina di cui ha riferito il Ferroni, ma anche, in
maniera ancora più netta, in ordine al successivo acquisto della
“cubana”, di cui restano ignoti sia il quantitativo che il prezzo su
cui si sarebbe concluso l’accordo e rispetto al quale il Ferroni
svolge un ruolo di mero intermediario tra i venditori (ignoti) ed i
supposti acquirenti (Lo Piccolo e De Luca), come si evince dal
tenore del seguente passaggio oggetto di captazione: “Agostino,
io ci passo, mi faccio dare un pezzo e te la guardi, la provi, dici
dabbene, apri il pacco, la provi arreri du paccu quannu ti grapinu
u pacco, dici “idda è” gli dai i piccioli e te ne vai” (cfr. p. 28
dell’impugnata sentenza).
Peraltro,

con

particolare

riferimento

alla

menzionata

intercettazione, non può non rilevarsi come vi sia una

7

sostanza e sul prezzo della stessa (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

contraddizione o, comunque, una non esatta rispondenza tra il
suo contenuto e quanto affermato in motivazione dalla corte
territoriale, in quanto, sempre dalla lettura del relativo testo
riportato in motivazione dalla corte territoriale, si evince che alla

evidentemente rivolto al De Luca, “ti sta dicennu ca è na bumma”,
così concludendosi la conversazione, senza che risulti il
conferimento da parte di questi ultimi di un mandato al Ferroni in
ordine all’acquisto dello stupefacente (cfr. p. 28 della sentenza
impugnata).
Non appare invece condivisibile l’assunto difensivo sulla
destinazione ad uso personale di un grammo di cocaina detenuto
dal Lo Piccolo (circostanza non contestata dallo stesso ricorrente,
integrante una condotta che, in conseguenza dell’avvenuta
consegna della droga da parte del Ferroni assorbe in sé quella di
acquisto, come correttamente affermato, in motivazione, da
Cass., sez. IV, 10.12005, n. 44621, Orlando, rv. 232819), posto
che, come chiarito dalla corte territoriale, nel corso di una
conversazione intercettata quest’ultimo aveva affermato di non
avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti (cfr. p. 38
dell’impugnata sentenza).
Fondato appare anche il ricorso presentato nell’interesse del
Selvaggio Alessandro.
Al riguardo occorre premettere alcune considerazioni sulla
fattispecie di cui all’art. 74,d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.
Come è noto, con riferimento all’attività di procacciamento e di
spaccio di sostanze stupefacenti, il reato associativo di cui all’art.
74, d.p.r. 309/90, non richiede una struttura articolata e
complessa o una esplicita manifestazione di intenti, essendo

8

proposta del Ferroni, il solo Lo Piccolo commentava,

sufficiente una struttura anche esile su cui i compartecipi possono
fare

Q

(cfr. Cass, sez. VI, 12.3.2007, n. 22698, L. e altro).

Altrettanto pacifico è, poi, il principio secondo il quale ai fini della
configurabilità del reato di associazione a delinquere finalizzata al
necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma
può essere anche non espresso e costituirsi “di fatto” fra soggetti
consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole
ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo
comune, con la conseguenza che, ferma restando l’autonomia
rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del
programma, la prova in ordine al delitto associativo può
desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, specie
se protratti per un tempo apprezzabile (cfr. Cass., sez. VI,
12.3.2007, n. 22698, L. e altro).
Così la prova del vincolo permanente tra i consociati, nascente
dall’accordo associativo, può anche essere data per mezzo
dell’accertamento di “facta concludentia”, quali i contatti continui
tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga,
le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le
operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico
che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la
commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro
specifiche modalità esecutive (cfr. Cass., sez. IV, 7.2.2007, n.
25471).
Ciò non esclude, tuttavia, che, la prova in ordine all’esistenza di
un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze
stupefacenti, possa essere desunta anche da un singolo episodio
criminoso, che attesti l’intervento di un gruppo che partecipa nel

traffico dì sostanze stupefacenti, il patto associativo non deve

suo insieme ad un evento importante per l’associazione, pur
dovendosi sempre richiedere un’adeguata motivazione in ordine
alla partecipazione del singolo indagato al reato associativo ed al
ruolo da lui stabilmente svolto, non esclusivamente nel singolo
VI, 14.1.2008, n. 6867, P.).
Il vincolo associativo, naturalmente, può unire tutti coloro che, a
vari livelli e con modalità diverse, contribuiscono alla realizzazione
del programma criminoso, che, in ultima analisi, si riduce alla
realizzazione, da parte di tre o più persone, in forma organizzata,
di una delle condotte criminose previste dall’art. 73, co. 1, D.P.R.
309/90.
Ne consegue che l’associazione in parola è configurabile sia nel
caso di unione parallela di più persone accomunate dall’identico
interesse di realizzazione del profitto societario tramite il
commercio della droga, sia nell’ipotesi del vincolo che accomuna,
in maniera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti
che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato,
anche se a tal fine non si può comunque prescindere dal provare
l’effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli
scopi propri dell’associazione (cfr. Cass., sez. VI, 31.10.2007, n.
10790, A.).
Il vincolo associativo, peraltro, può essere ravvisato anche tra
soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte
nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori
all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra
soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in
concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano
espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del

10

episodio, ma anche all’interno dell’organizzazione (cfr. Cass, sez.

conseguimento del lucro da essi derivante e che gli interessati
siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno
associativo (cfr., per tutte, Cass., Sez. VI, 11.2.2008, n. 20069,
O. ed altro).

un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze
stupefacenti di cui l’associazione fa traffico, perché agevola lo
svolgimento dell’attività criminosa dell’associazione ed assicura la
realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti
che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle
risorse dell’organizzazione, con la coscienza e volontà dell’autore
di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (cfr. Cass.,
sez. VI, 19.12.2007, n. 1174, S.).
Tanto premesso non può non rilevarsi come il percorso
motivazionale seguito dalla corte territoriale non appare in linea
con i consolidati principi affermati negli arresti giurisprudenziali
innanzi richiamati, condivisi da questo Collegio.
L’inserimento del Selvaggio Alessandro nella compagine
associativa di cui al capo a) dell’imputazione, costituita oltre che
dall’imputato, anche da Ferroni Roberto e Ferroni Alessandro,
diretta emanazione dell’associazione a delinquere operante nel
settore degli stupefacenti costituita da Ferroni Roberto, Ferrarli
Alessandro, Selvaggio Fortunato, fratello del ricorrente, Di
Stefano Domenica ed altri soggetti, in relazione alla quale questi
ultimi venivano condannati con sentenza passata in giudicato il
16.12.2003, viene desunta dalla corte territoriale da una serie di
elementi, che si possono riassumere nei termini che seguono.

11

Allo stesso modo integra la condotta di partecipazione ad

Partendo dall’intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato, la corte territoriale attribuisce al ricorrente il ruolo di
componente del sodalizio di cui si discute, sulla base del
contenuto di una conversazione intercettata, riportata nella

Alessandro, discorrendo con altre persone, si riferiva al Selvaggio
Alessandro, indicandolo come il fratello del “socio del padre
Roberto” (cfr. pp. 7 e 8 dell’impugnata sentenza), nonché di altre
conversazioni pure oggetto di captazione, il cui contenuto risulta
trascritto nel corpo della motivazione della sentenza impugnata
ed, infine, valorizzando il contenuto delle dichiarazioni rese da
Ferroni Roberto e dal collaboratore di giustizia Bonetta Riccardo,
da cui la corte territoriale desume che l’imputato si occupi di
fornire agli altri associati cocaina, marijuana e hashish, nonché
sostanze da utilizzare per “tagliare” la droga (cfr. pp. 8-21; 34-37
dell’impugnata sentenza).
Orbene se appare indiscutibile, come correttamente evidenziato
dalla corte territoriale, che il Selvaggio sia un soggetto impegnato
nel commercio di sostanze stupefacenti, in quanto le risultanze
processuali consentono di affermare che egli fosse dedito a tale
attività, tuttavia l’apparato motivazionale risulta oggettivamente
carente nella parte in cui omette di sottoporre tali risultanze a
valutazione critica, allo scopo di verificare se gli accertati rapporti
illeciti tra il ricorrente, il Ferroni Roberto ed il Ferroni Alessandro
abbiano avuto una consistenza tale da configurare, sotto il profilo
oggettivo e soggettivo, il vincolo associativo necessario per
l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 74, d.p.r. 309/90,
secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità
in precedenza indicati ovvero se non siano espressione di singoli

12

motivazione della menzionata sentenza di condanna, in cui Ferroni

ed episodici contatti, inidonei a configurare lo stabile e
continuativo inserimento del ricorrente per un tempo apprezzabile
in una struttura associativa, di cui, peraltro, in motivazione non
vengono nemmeno delineati gli elementi costitutivi.

stesso Ferroni Roberto, indicato nel capo d’imputazione come
promotore, direttore ed organizzatore dell’associazione criminosa,
sentito in diverse occasioni, sembra ridimensionare il ruolo del
Selvaggio Alessandro.
Egli, infatti, ha fatto riferimento ad un solo episodio di acquisto di
droga dal ricorrente, che nell’occasione aveva svolto le funzioni di
intermediario tra il Ferroni ed i proprietari della sostanza
stupefacente, una partita di hashish, del peso di circa otto
chilogrammi, specificando di avere, invece, reiteratamente
proceduto all’acquisto, in Torre Annunziata, di cocaina senza il
contributo del Selvaggio Alessandro, in quanto a tale incombente
provvedevano lo stesso Ferroni Roberto ed il Selvaggio Fortunato,
il quale era il finanziatore delle operazioni, mentre lo stupefacente
acquistato veniva detenuto, alternativamente, dal Ferroni stesso o
dal Selvaggio Fortunato, il quale si occupava anche del taglio della
cocaina, mentre il fratello Alessandro era contrario a tale pratica
(cfr. pp. 15-18 dell’impugnata sentenza).
Il che appare, peraltro, oggettivamente in contrasto con il ruolo
che nel capo d’imputazione viene attribuito al Selvaggio
Alessandro: “provvedere al taglio della cocaina ed a fornire
appoggio logistico al fratello Selvaggio Fortunato per il deposito
degli stupefacenti”.
Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata sentenza va,
dunque, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione

13

Ciò appare oltremodo necessario ove si tenga presente che lo

della corte di appello di Palermo che provvederà a colmare le
evidenziate lacune e contraddizioni motivazionali, attenendosi ai
principi di diritto affermati nella presente motivazione.
P.Q.M.
Palermo, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 14.11.2012

annulla la impugnata sentenza con rinvio alla corte di appello di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA