Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18487 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18487 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TURELLI SAMUELE nato il 22/01/1975 a MONTICHIARI

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

Data Udienza: 30/01/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava
inammissibile la richiesta di sospensione dell’ esecutività dell’ordinanza del 20/04/2017 del
Tribunale di sorveglianza di Brescia, avanzata nell’interesse di Turelli Samuele. Rilevava che la
contestuale impugnazione avverso l’ordinanza valutativa dell’esito dell’affidamento in prova,
proposta come ricorso per cassazione, andava qualificata come opposizione, con l’ effetto di

solo per l’ordinanza ricorribile per cassazione ed a fronte di ricorso per cassazione.
2. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione da Turelli Samuele,
tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 568, comma 5 cod. proc. pen. e
vizio di motivazione. La difesa rileva – a prescindere dalla considerazione che la decisione
sull’affidamento in prova è stata presa all’esito di udienza celebratasi nelle forme previste
dall’art. 666, commi 3 e 4 cod. proc. pen. (contraddittorio camerale) e non

de plano ex art.

667, comma 4 cod. proc. pen. – che deputato a stabilire la conversione del mezzo di
impugnazione non è il giudice a quo, ma il giudice ad quem e che, pertanto, la qualificazione
del mezzo di impugnazione sarebbe spettata alla Corte di cassazione. Chiede, pertanto,
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto avverso un
provvedimento non ricorribile per cassazione.
È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento
con cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e 678 cod. proc.
pen., rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza,
perché non è prevista dalla legge l’impugnabilità (Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010 – dep.
05/03/2010, Maietta, Rv. 246634; in senso conforme, anche se con riferimento precipuo ai
procedimenti dinanzi al giudice dell’esecuzione : Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016 – dep.
22/12/2016, De Stefano, Rv. 268549, in cui si specifica che il provvedimento, emesso ai sensi
dell’art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con cui viene rigettata la richiesta di
sospensione dell’esecuzione di una precedente ordinanza, non è autonomamente ricorribile,
trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge
l’impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila.

rendere inammissibile la summenzionata istanza, in quanto rimedio previsto tassativamente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 30 gennaio 2018.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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