Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18487 del 17/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18487 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SAM MARCO SALVATORE, nato a Palermo il 6.1.1968
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 16 ottobre 2014;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

PREMESSO che con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta ha, in accoglimento
dell’appello del pubblico ministero, applicato a Sammarco Salvatore la misura cautelare degli
arresti domiciliari con riferimento a plurimi fatti di truffa aggravata, falso materiale e ideologico
e peculato posti in essere secondo la prospettazione accusatoria dal 2008 e fino al dicembre
2013 in qualità di direttore dell’ufficio postale di Valguarnera Caropepe con corrispondente
sottrazione di complessivi Euro 2.300.000 ai clienti del medesimo ufficio postale;

RILEVATO che l’imputato ricorre in questa sede tramite il suo difensore di fiducia
censurando l’ordinanza sopra richiamata per violazione di legge e vizi di motivazione circa la

Data Udienza: 17/02/2015

ritenuta sussistenza di esigenze cautelari derivanti dal pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie, dedotta dal Tribunale sulla base di congetture smentite da elementi di fatto
(volontaria risoluzione del rapporto di lavoro con Poste Italiane; trasferimento dell’imputato in
altra città; apertura di partita IVA mai utilizzata dal ricorrente; perpetrazione dei reati di più
recente consumazione resa necessaria al fine di sottrarsi alle gravi conseguenze dei reati in
precedenza commessi) già in parte valorizzate dall’ordinanza del g.i.p. che aveva escluso la
sussistenza delle esigenze cautelari;

della decisione impugnata, che offre una giustificazione del tutto congrua e immune da vizi
logici e giuridici circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari (p. 20 e 21, con
riferimento alla piena ammissione delle responsabilità solo a fronte di un quadro indiziario di
grande pregnanza; all’omessa indicazione della destinazione finale dell’ingente somma
sottratta alle persone offese nella prospettiva che queste possano far valere le loro pretese
risarcitorie nei confronti di Poste Italiane; alla titolarità di partita IVA che – unita al fatto del
trasferimento del ricorrente in luogo dove le pregresse sue condotte criminose non sono
conosciute – consente la reiterazione di reati analoghi; nella perpetrazione di condotte della
stessa specie anche successivamente all’inizio delle indagini interne di Poste Italiane e fino al
dicembre 2013, con ulteriori tentativi di avvicinare alcune delle persone offese che peraltro
nelle more erano venute a conoscenza delle truffe pregresse; prognosi sulla pena basata sulle
circostanze, modalità e gravità dei fatti, anche in relazione alla pure considerata
incensuratezza del ricorrente), allorché il ricorso appare volto a sollecitare al riguardo una
diversa e non consentita valutazione di merito;
che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 17 febbraio 2015.

RITENUTO che tutte le censure descritte trovano già ampia confutazione nella motivazione

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