Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18486 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18486 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARAGNO FRANCESCO nato il 16/12/1981 a ROMA

avverso l’ordinanza del 01/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/te le conclusioni del PG MNTZA\\O
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Data Udienza: 30/01/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza in data 1/02/17, depositata il 2/02/17, il Tribunale di sorveglianza di
Roma revocava la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio
sociale ex art. 94 d.P.R. 309/90, concessa a Maragno Francesco con ordinanza del
medesimo Tribunale di sorveglianza in data 21/07/16, a decorrere dalla data del 25/08/16
(come emerge anche dalla motivazione, riportando il dispositivo la data evidentemente

di sorveglianza di Roma in data 17/01/17, sulla scorta di segnalazioni acquisite ed in
particolare del rilievo che il Maragno, già condannato con sentenza non definitiva del
18/07/2016 per furto (circostanza non conosciuta dal suddetto Tribunale al momento della
concessione del beneficio), durante l’esecuzione della misura alternativa, il 25/08/16 era
stato tratto in arresto per furto con modalità analoghe a quello di cui sopra ed era, inoltre,
ritenuto gravemente indiziato di analogo delitto commesso il 27/12/16. Il Tribunale di
sorveglianza di Roma, revocando la misura in considerazione del fatto che il Maragno non
fosse “in grado di gestire una misura alternativa senza porre in essere comportamenti
incompatibili con le finalità di rieducazione e di mancata recidivanza” e fosse “incapace di
autodeterminarsi in senso positivo rispetto agli scopi del beneficio a lui concesso” riteneva
“per ragioni di equità” di determinare il momento dal quale far decorrere la revoca nella
data del suo arresto più recente e cioè dal 25/08/16.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio
difensore, Francesco Maragno, deducendo violazione degli artt. 94 d.P.R. 309/90 e 58

quater ord. pen., con riferimento all’individuazione della decorrenza della revoca della
misura alternativa a far data dal 25/08/16. La difesa contesta tale determinazione, in
quanto in violazione del principio generale secondo cui la decorrenza degli effetti della
misura alternativa si ha dal momento della sottoscrizione del verbale di affidamento
(contenente le prescrizioni da osservare), avvenuta nel caso di specie il 16 settembre 2016
(come documentato dal ricorrente allegando il verbale di affidamento terapeutico al
ricorso) e quindi successivamente alla data, cui si fa retroagire la revoca. Rileva, inoltre,
che la revoca sarebbe illegittima in quanto intervenuta per violazioni antecedenti alla
sottoscrizione delle prescrizioni.
3. Il ricorso è fondato solo per quanto concerne il primo profilo di impugnazione.
Non può la decorrenza della revoca riferirsi ad un momento antecedente al dispiegarsi
degli effetti del provvedimento revocato. Invero, nel caso di specie gli effetti del
provvedimento impugnato decorrono dal 16 settembre 2016, data di sottoscrizione del
verbale di affidamento terapeutico in atti prodotto, e la revoca viene fatta retroagire al 25
agosto 2016, quindi ad un momento antecedente all’esecuzione della misura alternativa.
Non è invece fondata la seconda doglianza difensiva.

1

erronea del 25/08/16). Il condannato, infatti, era stato sospeso dalla misura dal Magistrato

Invero, in materia di revoca di misure alternative alla detenzione l’affidamento
speciale in prova di cui all’art. 47-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 si considera iniziato dalla
data del verbale di affidamento, secondo il sesto comma dell’art. 47-bis citato e lo stesso
può dirsi per l’affidamento terapeutico, sulla base del disposto del comma 4 dell’ art. 94
d.P.R. 309/90 (“l’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di
affidamento”). Ma non per questo, tuttavia, ogni causa di revoca della misura deve
necessariamente verificarsi in epoca successiva a quella della sottoscrizione del detto
verbale. Infatti la revoca del beneficio penitenziario non è collegata alla data della

permanenza della misura premiale, del comportamento stesso, ben potendo una
circostanza di tale genere essere sconosciuta – e come tale non valutabile dal tribunale di
sorveglianza – al momento della concessione della misura, pur essendosi essa verificata in
epoca anteriore a tale decisione (Sez. 1, n. 774 del 06/02/1996 – dep. 12/03/1996,
Sfragara, Rv. 203979).
4. Per le considerazioni svolte l’ordinanza va annullata, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Sorveglianza di Roma, che si atterrà ai principi ed ai rilievi sopra svolti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Roma.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

insorgenza del comportamento che la produce, bensì alla natura negativa, ai fini della

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