Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18485 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18485 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOURAT EL MOSTAFA nato il 01/01/1971

avverso l’ordinanza del 25/01/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sertt-i4e le conclusioni del PG

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Data Udienza: 30/01/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.

Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Alessandria in composizione

monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta
avanzata da Sourat El Mostafa, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui a
due delle nove sentenze passate in giudicato oggetto della summenzionata richiesta.

proprio difensore. Col primo motivo la difesa denuncia violazione di norma processuale penale
stabilita a pena di nullità, rilevando l’ omessa notifica al Sourat del decreto di fissazione del
procedimento in camera di consiglio per l’udienza del 20.1.17. Lamenta il difensore che l’
avviso dell’ udienza risulta essere stato inviato alla Casa di reclusione di Alessandria, ma mai
ricevuto dal suo assistito, al quale, essendo detenuto, doveva essere consegnato a mani
proprie. Sottolinea come detta omissione integri una nullità assoluta ed insanabile. Col secondo
motivo di impugnazione la difesa denuncia vizio di motivazione, rilevando che il Giudice
dell’esecuzione non fa alcun cenno alla suddetta questione preliminare e che comunque
afferma, in modo manifestamente illogico, di non poter rideterminare la pena di cui alla
sentenza indicata sub 7), rectius sub 9), “in quanto non interessata dalla continuazione”, pur
facendo parte detta sentenza della richiesta di applicazione del reato continuato e riguardando,
inoltre, un caso di cessione di “droghe leggere”, per il quale avrebbero dovuto essere applicati i
limiti edittali antecedenti agli art. 4 bis e 4 vicies ter della I. n. 49 del 2006, dichiarati
incostituzionali.
Per tali motivi il difensore chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la
trasmissione ad altro Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Alessandria per nuovo giudizio.
3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione, pregiudiziale ed
assorbente.
Invero, come esattamente rilevato anche dal P.G. presso questa Corte nella sua
requisitoria scritta, dall’esame del fascicolo processuale è emerso che il decreto di fissazione
dell’udienza camerale, unitamente all’ordine di traduzione, fu trasmesso telematicamente dalla
cancelleria del Tribunale di Alessandria alla Casa di Reclusione “San Michele” di Alessandria,
ove si trovava recluso il condannato, in data 9.1.2017, e che, nella stessa data, tali atti furono
regolarmente ricevuti da detta Casa di reclusione (come da attestazione di cancelleria relativa
alle verifiche effettuate sulla casella di posta certificata, Foglio 45). Nondimeno, non vi è
alcuna prova in ordine alla successiva consegna da parte della Casa di reclusione di tali atti
all’interessato.
Orbene, nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione
della data di udienza, in violazione del disposto dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che
prevede l’avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza, è causa di
nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del

2. Avverso l’ ordinanza propone ricorso per cassazione Sourat El Mostafà, tramite il

processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione
dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n.
45575 del 29/09/2015 – dep. 16/11/2015, Hoxha, Rv. 265235; in senso conforme : Sez. 1, n.
12878 del 19/02/2009 – dep. 24/03/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739 e Sez. 1,n. 39683
del 14/10/2010 – dep. 10/11/2010, El Marzouki, Rv. 248679). Nullità, che, se accertata in sede
di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n.
41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524).
Consegue da quanto sopra l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con

giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Alessandria.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

rimessione degli atti al Tribunale di Alessandria, che si pronuncerà in diversa composizione

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