Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18485 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18485 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTIANESE SALVATORE N. IL 01/09/1988
avverso l’ordinanza n. 357/2014 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
04/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ./14 17. i .4 Li_ is (/

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Data Udienza: 12/12/2014

1. Attianese Salvatore ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Salerno, in data 4-6-2014 , che ha confermato l’ordinanza
applicativa della misura intramurale , in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e
74 DPR 309/90 e 628 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione degli artt, 273, 191, 192
, 63 e 350 comma 7 cod. proc. pen., poiché le sentenze richiamate
nell’ordinanza impugnata si riferiscono ad una associazione dedita al
narcotraffico operante in epoca antecedente al 2007 e cioè anteriormente al
periodo considerato nel provvedimento applicativo (dal 2007 al 2009). E ciò
non può costituire prova del perdurare dell’associazione medesima. Per di
più,i1 compendio indiziario a carico del ricorrente si basa sulle dichiarazioni del
collaborante Califano Domenico, intrinsecamente inattendibili,poiché
quest’ultimo ha motivi di rancore nei confronti del ricorrente, avendo riferito
di essere rimasto vittima di violente e minacciose ritorsioni da parte
dell’Attianese . A nulla pertanto rileva che, nel contesto di altri processi, il
Califano sia stato ritenuto attendibile perché la valutazione deve concernere
ogni singolo indagato attinto dalle dichiarazioni accusatorie e ogni singola
poiché dalle
regiudicanda. Mancano poi riscontri individualizzanti,
dichiarazioni di Greco Alfonso non sono enucleabili univoci riferimenti alla
persona del ricorrente e comunque il Greco era partecipe di un altro sodalizio.
Le intercettazioni telefoniche, anche quelle riguardanti il capo 25,
concernente il delitto ex art 73 DPR 309/90, hanno un contenuto
assolutamente neutro, dal quale, al più, è desumibile un rapporto di
conoscenza e di frequentazione tra i colloquianti.
2.1. L’addebito relativo alla rapina si basa esclusivamente sulle dichiarazioni
del Califano , al quale però non può essere attribuita la qualità di persona
offesa, poiché egli stesso ha accusato il ricorrente di atti intimidatori,
finalizzati a indurre il Califano a retrocedere dalla collaborazione, a continuare
nell’attività delinquenziale e a consegnare i proventi della comune attività
delittuosa. Si tratta dunque di un fatto connesso ai reati di cui si è
autoaccusato il collaborante, le cui dichiarazioni vanno pertanto valutate
secondo il parametro di cui all’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen..
2.2. In ordine al reato di cui al capo 35, concernente cessioni di cocaina a
Rguibi Omar, il dato probatorio è costituito solo dalle dichiarazioni spontanee
di quest’ultimo, che, integrando gli estremi della chiamata in correità, devono
essere valutate secondo le regole di cui all’art. 192 commi 3 e 4. Il Tribunale
invece omette ogni scrutinio in termini di attendibilità intrinseca e, in ordine
ai riscontri esterni individualizzanti, invoca talune intercettazioni telefoniche,
che attestano la frequentazione tra il dichiarante e il ricorrente, senza tener

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato . In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè ,
come nel caso in disamina , venga denunciato , con ricorso per cassazione ,
vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in
ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza , alla Corte suprema
spetta il compito di verificare , in relazione alla peculiare natura del giudizio
di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono , se il giudice di merito abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato , controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti,
come mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo
la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art.
292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del
provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del
riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello
delineato dal citato articolo , che si ispira al modulo di cui all’ art. 546 cod.
proc. pen. , con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della
pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente
all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di
colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della
motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di
approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo
al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e
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conto che lo stesso Rguibi Omar ha riferito che i contatti telefonici non
riguardavano mai l’attività di spaccio ma solamente incontri amichevoli e
conviviali.
3.Con il secondo motivo, si deduce insussistenza delle esigenze cautelari
poiché il ricorrente è del tutto incensurato; la stessa ipotesi di accusa gli
attribuisce un ruolo di mera partecipazione al sodalizio e non di direzione o
promozione; egli non compare nel segmento storico antecedente della
medesima associazione.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato
attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. U. 223-2000 , Audino , Cass. pen. 2000, 2231).
2. Nel caso in disamina , non può essere ravvisato il vizio di motivazione
lamentato dal ricorrente , avendo il giudice a quo evidenziato che l’esistenza
dell’operatività, dal 2007 fino all’inizio di marzo 2009, dell’associazione a
delinquere di cui al presente procedimento è stata già giudizialmente
relativo alla partecipazione, nel biennio 2008-2009, all’associazione dedita al
narcotraffico, a Pagani, vi sono, in primo luogo, le dichiarazioni rese dal
collaborante Califano Domenico, la cui credibilità soggettiva è stata
giudizialmente accertata, in più occasioni, con le sentenze citate dal
Tribunale.II predetto collaboratore ha chiarito che Attianese Salvatore era la
persona che consegnava ai vari pusher , fra i quali lo stesso Califano, lo
stupefacente da spacciare e che, dopo che Baselice Gerado uscì dal gruppo,
alla fine del 2008, si occupò anche di custodire la sostanza. In secondo luogo,
il collaborante Greco Alfonso ha dichiarato che l’Attianese si occupava
personalmente del traffico di sostanze stupefacenti, posto in essere dal
gruppo di Pagani. Milita poi in senso accusatorio quanto emerso dalle attività
di intercettazione telefonica delle utenze dell’indagato, a proposito di una
intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere
dall’Attianese da gennaio a giugno del 2009. Dagli accertamenti espletati è
inoltre emerso che, nel periodo da marzo a giugno del 2009, il ricorrente si
incontrava spesso con Fezza Francesco , capo dell’associazione, e con
Confessore Daniele, e che gli appuntamenti venivano fissati con brevi colloqui
telefonici, dal contenuto criptico.
3.In merito all’episodio di cui al capo 24, il Tribunale ha posto in luce la
rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese, subito dopo il fatto, nella
denuncia sporta da Califano Domenico, anche alla luce della circostanza che
la sua auto è stata ritrovata, ad aprile 2009, senza chiavi ma con le porte
aperte, in un parcheggio. D’altronde, nel corso delle intercettazioni
telefoniche cui il Califano era sottoposto, proprio nel periodo di marzo- aprile
2009, non è emerso nulla che possa indurre a ritenere calunniosa la predetta
denuncia. Occorre, al riguardo, osservare che correttamente il giudice a quo
ha posto in luce l’inapplicabilità del disposto dell’art 192 commi 3 e 4, stante
l’indipendenza del’episodio in disamina dai delitti, in materia di stupefacenti,
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accertata da ben tre sentenze, divenute irrevocabili. A sostegno dell’asserto

oggetto della collaborazione da parte del Califano, che sono del tutto avulsi
dal reato di cui all’art 628 cod. pen.. E ciò a prescindere dal quesito se, ai fini
della configurabilità della connessione teleologica, prevista dall’art 12 lett. c)
cod. proc. pen. , sia o meno richiesta l’identità fra gli autori del reato-fine e
quelli del reato mezzo , oggetto di contrasto giurisprudenziale e perciò
rimesso all’esame delle Sezioni unite, che ,però, non hanno potuto analizzarlo,
essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso (Sez U. 17-7-2014,n. 42030,
4.In merito all’episodio di cui al capo 25, il giudice a quo ha analiticamente
esaminato le risultanze delle conversazioni captate, da cui emerge che la sera
del 30 marzo 2009, il ricorrente ritirò un quantitativo di sostanza stupefacente
, come risulta, in particolare, dalla telefonata del 30 marzo 2009, progressivo
n. 355, nel corso della quale il Fezza rassicura L’Abbagnara che l’Attianese ha
ritirato la sostanza stupefacente acquistata.
5.In merito all’addebito di cui al capo 35, concernente le numerose cessioni di
10 g di cocaina, nel primo quadrimestre del 2009, a favore di Rguibi Omar, il
Tribunale evidenzia la rilevanza dimostrativa delle dichiarazioni spontanee di
quest’ultimo, che ha riconosciuto in fotografia l’Attianese e che ha chiarito
che, per gli acquisti di cocaina effettuati a Pagani, nei pressi di un bar, sito in
via Campitelli, egli si rivolse sempre al ricorrente, il quale si occupava anche
delle consegne. Ed è appena il caso di aggiungere , al riguardo , che le
dichiarazioni spontanee, rese dall’indagato e pienamente utilizzabili , ex artt
.350, comma 7, cod. proc. pen. , assumono piena efficacia probatoria, ove
corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti. Questi ultimi , nel caso di
specie, sono enucleabili, secondo quanto risulta dalla motivazione del
provvedimento impugnato, dalle conversazioni telefoniche intercettate, tra il
31 marzo 2009 e il 30 maggio 2009, sia sull’utenza dell’Attianese che su quella
del Rugbui.
6.Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza è dunque enucleabile una
attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici del controllo preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del
provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun
modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema
può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze
4

Giuliano).

procedimentali giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito ,
con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano
logico , con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite , si
sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-11-1995 , Facchini ,
Rv.203767). Costituisce d’altronde ius receptum , nella giurisprudenza di
questa Corte , che il giudice di legittimità , nel momento del controllo della
motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso
che l’art. 606 co 1 lett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione
una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle
prove . In altri termini , il giudice di legittimità , che è giudice della
motivazione e dell’osservanza della legge , non può divenire giudice del
contenuto della prova , non competendogli un controllo sul significato
concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al
giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente
l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, , ex plurimis , Cass. Sez.
fer. ,n.36227 del 3-9-2004 , Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39, 86; Sez. 5,
n.32688 del 5-7-2004, Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Sez. 5, n.22771 del 154-2004,Antonelli , ivi , 2004 n. 26, 75). Ne deriva che dedurre vizio di
motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente
carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata
dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U. 19-6-1996, Di
Francesco, Rv. 205621) , come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame.
7.Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. C. cost.
22-7-11 n. 231 ( in Cass. pen 2011, 4251) ha infatti dichiarato, come è noto,
l’illegittimità costituzionale dell’art 275 co 3 cod. proc. pen. nella parte in cui
,nel prevedere che , allorquando sussistano gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art 74 DPR 309/90 , debba essere applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che vengano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari , non fa salva, altresì, l’ipotesi in
cui vi siano risultanze specifiche, relative al caso concreto, dalle quali emerga
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure . In
quest’ordine di idee , anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha
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ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione , ma deve

affermato che,anche in relazione ai processi per fatti di criminalità organizzata
, l’assenza di elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine
cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell’accusato per
l’intero processo ( CEDU 3 -3-2009 , Hilgartner c/ Polonia). Legittimamente
dunque il giudice può applicare misure gradate, rivalutando il quadro
cautelare, alla luce della pronuncia costituzionale appena menzionata ( Sez II
8-142 n. 17012 , rv. n. 252733). L’ associazione finalizzata al traffico di
fenomenico né sotto il profilo normativo , l’esistenza di una struttura
organizzativa complessa , essendo una fattispecie “aperta”, idonea a
qualificare in termini di rilevanza penale situazioni fortemente eterogenee,
oscillanti dal sodalizio a vocazione transnazionale all’organizzazione di tipo
“familiare”. Un panorama così variegato impone al giudice di valutare
attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame ,onde
stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure
diverse da quella intramurale , comunque in grado di assicurare l’
allontanamento dell’indiziato dal contesto delinquenziale. In questa
prospettiva , assume rilievo ogni risultanza idonea ad indurre a ritenere
impossibile che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo alla
compagine associativa per conto della quale egli ha operato , con la
conseguenza che, ove ciò non risulti, persiste la presunzione di pericolosità (
Sez VI 14-11-2008 n. 46060, rv. n. 242041; Sez III 12-12-2006 n. 305/07, rv.
n. 235367; Sez V 19-11-2004 n. 48430, rv. n. 231281).
Ogni valutazione , al riguardo , è riservata al giudice di merito e le relative
determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate
da adeguata motivazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316;
Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D. Cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto ,
C.E.D. Cass. n. 199030).Tuttavia l’obbligo di motivazione diviene più intenso
ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare
l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure
di minore afflittività ( Sez. U. 5-10-1994 n. 16, Demitry,, rv. n. 199387 ; Sez I
14-7-98, Modeo , Arch. N. proc. Pen. 1999, 214).
3.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che l’Attianese, per fatti
commessi successivamente a quelli di cui al presente procedimento , ha un
carico pendente per rapina , sequestro di persona e tentata estorsione
aggravata ex art 7 I. 203/91 nonchè un altro carico pendente per sequestro di
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stupefacenti non presuppone infatti necessariamente , né sotto il profilo

condanna al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli
adempimenti di cui all’art 94 co 1-ter disp.att. cod. proc. pen..

PQM
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI. MANDA
ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 94-1/TER DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 12-12-2014.

persona e lesioni personali. Ne deriva l’impossibilità di concludere che le
esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie, tuttora permanenti, possano
essere soddisfatte con una misura diversa da quella custodiale.
3.2.Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici
ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento
cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui
all’art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto
( Cass , Sez III , 3-12-2003 n 306/04, Scotti , Guida dir. 2004 , n. 17 , 94) e
pienamente idoneo ad individuare , in modo puntuale e dettagliato , gli
elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di
reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella
disposta ( Cass 24-5-’96 , Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di
ogni congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997, 459) ) e attenta
focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di
commettere determinati reati , connessa alla disponibilità di mezzi e alla
possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la
ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass.
n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).
Il ricorso va dunque rigettato , siccome infondato , con la conseguente

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