Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18482 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18482 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ATTIS LUCA N. IL 18/12/1979
avverso l’ordinanza n. 585/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
05/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
1et4e/sentite le conclusioni del PG Dott. ’11 A

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Uditi di sor Avv.;

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Data Udienza: 12/12/2014

1. D’Attis Luca
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Lecce, in data 5-8-2014 , che ha rigettato l’appello proposto
avverso l’ordinanza emessa dal Gip , il 15 luglio 2014, con cui è stata respinta
la richiesta di revoca o di sostituzione della misura intramurale , applicata al
ricorrente, per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 73 e 74 DPR 309/90.
2. Il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale abbia fatto ricorso al
concetto di giudicato cautelare, poiché la Cassazione ha annullato la
precedente ordinanza del Tribunale del riesame, per carenza di gravi indizi di
colpevolezza, e la successiva rinuncia all’impugnazione, da parte dell’indagato,
è stata dettata soltanto dal sopraggiungere di nuove risultanze, che hanno
orientato la difesa verso una richiesta di revoca della misura cautelare. Di
talché mancano i presupposti per la formazione del giudicato cautelare. Il
Tribunale ha omesso di valutare i nuovi elementi introdotti nel procedimento
penale ed oggetto dell’appello e, in particolare, le dichiarazioni rese dai
coindagati Prinari Cinzia e Cazzella Carmelo, nonché le dichiarazioni
confessorie rese dallo stesso ricorrente, che portano ad un
ridimensionamento del quadro indiziario, segnatamente in riferimento alla
presunta partecipazione del D’Attis ad un sodalizio mafioso, avendo
soprattutto la Primari riconosciuto la propria responsabilità e ricostruito i
rapporti tra i vari protagonisti della vicenda in senso favorevole al D’Attis. Né
il Tribunale chiarisce in qual modo la successiva ordinanza, inerente ai reati di
cui agli artt. 73 e 74 I. stup., abbia colmato le lacune probatorie del primo
provvedimento restrittivo. Anzi, episodi come quello inerente al Ciciriello , che
sarebbe stato incaricato dal ricorrente di collocare sotto la scocca
dell’autovettura di Cazzella Donato , rivale in amore del D’Attis , un certo
quantitativo di droga, per provocare l’arresto del Cazzella, dimostrano come il
ricorrente non sia in grado di far valere alcuna forza di intimidazione
derivante dalla asserita appartenenza ad organizzazioni mafiose, tanto che il
D’Attis non si è rivolto né a Vadacca Davide né a Bellanova Alessio o a
Notarnicola Salvatore, soggetti indicati dal Gip come partecipi all’associazione
mafiosa. Il ricorrente non disponeva neanche di droga, tant’è che il D’Attis
ha potuto comperare l’eroina, al prezzo di C 700, solo perché aveva ricevuto il
pagamento della vendita di un terreno. Anche per la vicenda relativa alla
presunta detenzione di 33,9 kg di marivana, l’indagato, che ha ampiamente
chiarito la propria posizione, è stato scarcerato dal Tribunale del riesame
perché riconosciuto estraneo ai fatti e le intercettazioni successivamente
acquisite non aggiungono nulla al materiale indiziario disponibile, come
dimostrato anche dalle dichiarazioni della Prinari , che confermano quelle del
ricorrente . Anche il Bellanova ha scagionato il D’Attis.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione delle risultanze
acquisite e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di
merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove
siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . In
tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in
disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione
del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza
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2.1. Analoghi profili di illogicità motivazionale emergono in riferimento al
presunto concorso con Notarnicola, Di Lauro e Vadacca nella cessione di
imprecisati quantitativi di stupefacente a Campa Antonio, il 10 dicembre
2012, poiché mai , nel corso delle innumerevoli conversazioni intercorse tra
quest’ultimo e i diversi interlocutori, è emerso un riferimento al D’Attis e la
visita del ricorrente al Campa era finalizzata alla vendita di un’autovettura.
Anche con riferimento all’episodio che vede coinvolta Quarta Manuela , il
D’Attis ha spiegato il significato di alcune conversazioni intercorse con
quest’ultima, inerenti ad operazioni del tutto lecite.
Anche in riferimento al reato di cui all’art 74 DPR 309/90 , nella condotta
ascrivibile al ricorrente non sono ravvisabili elementi che inducano a ritenere
l’appartenenza del D’Attis al sodalizio in contestazione, non assumendo
alcuna valenza indiziaria la frequentazione con il Vadacca , come si desume
dalla conversazione n. 4274 del 12 maggio 2012, da cui si evince che il
ricorrente era del tutto estraneo alle presunte attività illecite dell’amico.
Nessun elemento indiziario è enucleabile neanche dalla lettera sequestrata a
Greco Gioele , il 19 marzo 2013, poiché il D’Attis non viene mai indicato come
persona facente parte del clan mafioso capeggiato dal Nisi. Anzi il ricorrente
viene qualificato dal Greco come “infame”, per avere fatto “carcerare 17
persone” . Né, nell’ordinanza custodiale, viene specificato il ruolo che il
ricorrente avrebbe esplicato. Nemmeno possono trarsi elementi indiziari dal
mero dispiacere, manifestato dall’indagato, per l’arresto del Nisi. La ripetuta
serie di attentati e di avvertimenti di tipo mafioso, avvenuti dopo il 19 marzo
2012, non riguarda in alcun modo il D’Attis. Manca infine l’elemento
soggettivo del reato associativo, non essendovi alcuna coscienza e volontà di
partecipare ad un’organizzazione criminale.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di
verificare , in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai
limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato , controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della
responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei
procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è
conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di
rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli
indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli
elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati
dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. U. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen.
2000, 2231).
2.Nel caso di specie, il Tribunale ha, in primo luogo, correttamente
evidenziato l’operatività del principio del giudicato cautelare , formatosi a
seguito della rinuncia all’impugnazione ,da parte dell’indagato, a seguito
dell’annullamento con rinvio del provvedimento coercitivo, ad opera di
questa suprema Corte, secondo il condivisibile orientamento
giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo, il quale ha precisato che le
deduzioni difensive erano sfornite del carattere di novità.
3. Il Tribunale ha, in secondo luogo, posto in luce la valenza probatoria degli
elementi acquisiti, con particolare riguardo alle numerose conversazioni
telefoniche intercettate, da cui emergono gli strettissimi legami esistenti tra il
ricorrente e gli altri coindagati nel medesimo procedimento, partecipi della
stessa organizzazione criminale, in particolare,Vadacca Davide, Bellanova
Alessio, Di Lauro Deodoro e Notarnicola Salvatore. D’altronde, la perfetta
integrazione del D’Attis all’interno della consorteria criminale oggetto di
indagine- precisa il giudice a quo- emerge, con ogni evidenza, anche dei reatifine contestati, che danno adeguata contezza dello straordinario attivismo del
ricorrente, nell’ambito dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti,
importate dal sodalizio criminoso anche dall’estero. E, in tale contesto, il
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probatorie, tenendo conto delle peculiarità della pronuncia cautelare, non

Tribunale sottolinea gli elementi emersi in relazione ad una operazione
inerente all’importazione dall’Albania di una partita di 33,900 chili di
marijuana, occultata dal Bellanova presso un’abitazione in uso al D’Attis.
Sempre l’attività di captazione ha consentito di accertare l’attività di cessione
di sostanze stupefacenti perpetrata dal ricorrente in favore di Campa
Eugenio, nonché il concorso del D’Attis nella detenzione di un cospicuo
quantitativo di eroina, che Prinari Cinzia ha provveduto a consegnare, proprio
fornisse a Cicerello Cristian e Rocco , al fine di collocarla, nell’ottica della
perpetrazione del reato di calunnia reale, sotto l’autovettura di Cazzella
Donato , onde simulare le tracce del delitto di cui all’art 73 DPR 309/90, a
carico di quest’ultimo, reo di aver instaurato una relazione sentimentale con
la moglie del D’Attis.
3.1.Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata

è dunque

enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il
Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive procedendo ad una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun
modo censurabile sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D’altronde ,in tema
di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non
è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai
giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito
una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta
alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez. U.13-12-1995, Clarke, Rv.
203428). Costituisce infatti

ius receptum , nella giurisprudenza di questa

Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della
motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno
la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione,
dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il
senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento ,
atteso che l’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte
di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
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su disposizione del ricorrente, a Perrone Marco, affinché quest’ultimo la

interpretazione delle prove . In altri termini, il giudice di legittimità, che è
giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire
giudice del contenuto della prova , non competendogli un controllo sul
significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è
riservato al giudice di merito,essendo consentito alla Corte regolatrice
esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex
plurimis , Cass. Sez. fer. , n. 36227 del 3-9-2004 ,Rinaldi , Guida al dir., 2004
n.22771 del 15-4-2004, Antonelli ,ivi, 2004n. 26, 75).
4. L’estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure
deducibili nel giudizio di cassazione comporta , a norma dell’art 606 co 3 cp ,
l’inammissibilità del ricorso , con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. A norma dell’art 94 co
1-ter disp att cpp, copia del presente provvedimento va trasmessa a cura
della cancelleria , al direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è
ristretto perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 co 1 bis disp att cpp.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. MILLE IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA
CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 94-1/TER DISP. Arr. C.P.P.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 12-12-2014.

n. 39, 86; Sez. 5, n.32688 del 5-7-2004,Scarcella,ivi,2004 , n. 36, 64; Sez. 5,

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