Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18482 del 04/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18482 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CALZI DIEGO nato il 11/07/1986 a CREMA
BACCARIN STEFANO ANDREA nato il 13/05/1991 a VIZZOLQ PREDABISSI

avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
che ha concluso per

Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore
L’avvocato MESSA LUCA conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato BONETTI SABRINA conclude chiedendo l’ accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 04/04/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di assise di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha condannato Diego Calzi e Stefano
Andrea Baccarin alla pena per ciascuno di anni trenta di reclusione, per l’omicidio premeditato
di Mustapha Delluofi e per i connessi delitti di illecita detenzione e porto del fucile cal. 12
utilizzato per uccidere la vittima. Secondo la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di primo
grado, i due imputati si recarono, armati di un fucile, nell’area campestre tra i comuni di

vittima e la uccisero con un colpo di fucile alla nuca, esploso a breve distanza. Testimone di
una parte della vicenda fu tale Reda, socio della vittima nell’attività di spaccio, che riferì di aver
notato, mentre era nel bosco intento a spacciare, due persone armate di un fucile, e
specificamente due italiani che lui conosceva in quanto clienti, che si avvicinarono a Delloufi.
Poi sentì uno sparo senza però vedere la scena, si accorse che i due italiani cercavano di
seguirlo e riuscì a fuggire.
La Corte di assise di appello ha preso in esame il profilo dell’elemento soggettivo, e ha
sul punto concluso che plurimi elementi sostengono la tesi del dolo di omicidio e l’aggravante
della premeditazione. Gli imputati si recarono sui luoghi in pieno giorno, a volto scoperto, e con
un fucile preparato da Diego Calzi sin dalla mattina, quindi si avvicinarono alla vittima col
pretesto di voler vendergli l’arma. Entrambi gli imputati erano ben conosciuti dalla vittima e dal
socio Reda, e tutto ciò dimostra che la loro intenzione non era di lasciarli in vita ma di
eliminarli. Reda fu risparmiato sol perché riuscì a fuggire e, come riferito nel corso di una
conversazione tra Stefano Andrea Baccarin a sua madre, oggetto di intercettazione, il non aver
ucciso Reda, fu l’unico errore. Anche il colpo secco alla nuca fa ritenere che si trattò di volontà
omicida, e che si ebbe una vera e propria esecuzione.
Le intercettazioni compiute nei confronti degli imputati smentiscono l’assunto che lo
stato di tossicodipendenza di Diego Calzi abbia causato un difetto di percezione, facendogli
ritenere pericoloso un improvviso movimento della vittima che impugnava un falcetto. È
emerso, infatti, che i due non ipotizzarono di essere stati minacciati e che non interpretarono il
gesto della vittima in termini di pericolo, compiacendosi anzi per quel che avevano fatto.
È stato altresì accertato che Diego Calzi programmò con attenzione il fatto, persistendo
nel proposito criminoso sin dal mattino e per tutti il tragitto sino al luogo del delitto. Egli non
ha mai mostrato segni di pentimento o di consapevolezza del reale disvalore di quanto
commesso, mostrando anzi, nelle conversazioni intercettate, un atteggiamento sprezzante
verso la vittima.
Per quel che poi attiene alla posizione di Stefano Andrea Baccarin, la Corte di assise di
appello ha osservato che: non era estraneo al mondo dei tossicodipendenti, come dimostrato
dai numerosi contatti con Diego Calzi per compiere acquisti di stupefacente; fu presente sui
luoghi del delitto in compagnia di Diego Calzi; disse che Reda non era stato ucciso soltanto per
un mero errore. Questi condivise il programma criminoso di Diego Calzi, per la cui attuazione
1

Cambiago e Cavenago Brianza, frequentata da spacciatori di stupefacenti, si avvicinarono alla

diede un apporto non marginale, anch’egli si è mostrato sprezzante della vita umana e
compiaciuto delle illecite condotte poste in essere.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso Diego Calzi, personalmente, e i difensori di
Stefano Andrea Baccarin.
Diego Calzi ha articolato più motivi.
Col primo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione nella
parte in cui la sentenza, ai fini dell’esclusione dell’aggravante della premeditazione, non tiene

che egli non volesse uccidere la vittima e che volesse soltanto compiere una rapina a mano
armata. In tal senso sono alcune dichiarazioni confluite nel processo, che parlano dei due
imputati come di ladri, di persone che volevano prendere la droga senza pagarla; è peraltro lo
stesso giudice di primo grado ad affermare che dai plurimi convergenti dati di fatto è emerso
che Beccarin e Calzi avessero convenuto di recarsi a Cambiago per commettere una rapina a
mano armata (fl. 21). Se Diego Calzi avesse avuto volontà di uccidere, avrebbe ucciso anche
Reda; quanto invece affermato nella sentenza impugnata, che Reda non fu ucciso perché riuscì
a darsi alla fuga, non trova riscontro. Anche i dati valorizzati dalla sentenza impugnata per
inferire il dolo d’omicidio sono passibili di una diversa lettura: in particolare, la parte del corpo
raggiunta dal proiettile, ossia la nuca; la direzione del colpo che va dal basso verso l’alto;
l’essere stato esploso soltanto un colpo ma, appunto, alla nuca. Militano poi nella direzione
dell’assenza del dolo d’omicidio altri elementi: l’assenza di un movente, che non può essere
rappresentato dal magro bottino di euro ottocento e qualche grammo di droga; la mancata
uccisione di Reda; la direzione del colpo esploso, che fa presumere che Diego Calzi non prese
la mira e che con ogni probabilità sparò sol perché la vittima verosimilmente si stava voltando
verso di lui; l’unicità del colpo; la distanza ravvicinata. L’intenzione era soltanto di ferire, per
ottenere quanto Diego Calzi avrebbe richiesto alla vittima. Un altro elemento indiziario
dell’assenza di premeditazione è lo stato di tossicodipendenza di Diego Calzi. L’assunzione
abituale di eroina fa quanto meno scemare la capacità di discernimento, da qui la percezione
deviata di un mutamento repentino della realtà quale pericolo imminente. Non vi fu
premeditazione, ma preordinazione dell’iter

criminis

in considerazione alcuni elementi probatori. Le risultanze di prova convergono sulla conclusione

in riferimento soltanto alla rapina.

L’affermazione del dolo alternativo, fatta dal giudice di primo grado e confermata nella
sentenza impugnata, fonda su una inverosimile ricostruzione e non tiene conto della
eterogeneità dei due reati alternativamente voluti. Se, invece, il dolo viene inquadrato come
eventuale, l’aggravante della premeditazione non può dirsi sussistente.
Col secondo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per la
parte in cui è negata la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato è soggetto
perfettamente inserito in un contesto familiare e sociale, svolge attività lavorativa, da anni,
nella stessa azienda, ha tenuto un comportamento processuale corretto ed è comunque un
tossicodipendente, il che rende le sue capacità intellettive e volitive sensibilmente
compromesse. Una volta disintossicato, l’imputato ha compreso quanto commesso, e ha deciso
2

Jt

di intraprendere un percorso con il Sert, segno di resipiscenza. Anche le modalità del fatto
giovano ad una prognosi positiva in merito alla concessione delle attenuanti generiche.
I difensori di Stefano Baccarin hanno articolato più motivi.
Col primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La
Corte di assise di appello ha affermato che l’imputato era inserito nel mondo dei
tossicodipendenti e dello spaccio, pur in assenza di prova sul punto. Ha altresì affermato che
l’imputato si trovava sul luogo del delitto, in prossimità della vittima e accanto al correo,

di polvere da sparo in dosso all’imputato, e questo fatto non può essere svilito.
Col secondo motivo hanno dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in
relazione alla parte in cui è stata riconosciuta l’esistenza dell’aggravante della premeditazione.
Non v’è prova che Stefano Andrea Baccarin si recò con Diego Calzi per uccidere i loro fornitori
di droga. Baccarin si accordò con Calzi soltanto per l’acquisto di sostanza stupefacente. In
questo contesto non può certo dirsi che sia stata provata la ricorrenza dei presupposti
dell’aggravante, ossia un intervallo temporale tra il sorgere del proposito e la sua
concretizzazione e la persistenza della risoluzione criminosa durante l’intero arco temporale.
Col terzo motivo hanno dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in
ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 116, comma secondo, c.p.
L’accordo originario tra i due imputati era di recarsi a Cambiago per acquistare sostanza
stupefacente. Per Baccarin il reato di omicidio commesso da Calzi si presentò come un reato
diverso ed ulteriore, non ricompreso nel piano criminoso.
Col quarto motivo hanno dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in
relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dell’attenuante del contributo
concorsuale di minima importanza. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto considerare la
personalità, il comportamento e la condotta dell’imputato: questi ha reso immediatamente
spontanee dichiarazioni, collaborando con gli inquirenti e ha tenuto un comportamento
processuale corretto e rispettoso, non ha tenuto atteggiamenti violenti ed è stato sempre un
onesto lavoratore, è incensurato e di giovane età e non ha mai fatto parte di gruppi
delinquenziali. Per quanto poi concerne l’attenuante del minimo contributo, le risultanze
processuali attestano che fu Calzi ad armarsi di fucile e a decidere di uccidere la vittima, a
caricare l’arma e a portare le cartucce.
Successivamente, i difensori ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, con i quali hanno
insistito sulle ragioni del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso di Diego Calzi è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata dà adeguata,
logica e congrua motivazione all’affermazione del dolo diretto d’omicidio e alla sussistenza
della premeditazione. Il ricorso in esame ripropone doglianze già ampiamente valutate dal
giudice dell’appello e non è capace di porre in evidenza errori logici di ricostruzione del fatto o
3

seppure nessun dato probatorio supporti questa tesi. Non sono state rinvenute tracce di residui

giuridici di corretta interpretazione o applicazione delle norme. L’essersi recato armato di un
fucile e con il relativo munizionamento, l’aver preparato sin dal mattino l’azione criminosa,
l’aver sparato, da distanza ravvicinata, un colpo alla nuca, l’aver inseguito l’amico e socio della
vittima, che riuscì a sottrarsi alla medesima fine solo fuggendo precipitosamente, sono indici
certi della volontà omicida e, in più, anche della premeditazione. Occorre premettere, per
cogliere la piena adeguatezza della sentenza impugnata, che “… la struttura giustificativa della
sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo

dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti
ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento della decisione”. – Sez. III, 16 luglio 2013, n.
44418, Argentieri,

C.E.D. Cass.,

n. 257595 -. Orbene, la sentenza di primo grado ha

ampiamente illustrato gli elementi che sostengono l’affermazione del dolo diretto d’omicidio e
l’inconsistenza della tesi difensiva circa l’esistenza soltanto del dolo di rapina e della non
voluta, o forse soltanto accettata, verificazione dell’evento diverso e più grave, quello della
morte. A tal proposito, in particolare, ha richiamato i contenuti della conversazione, oggetto di
intercettazione cd. ambientale, tra i due imputati del 30 dicembre 2014 (fl. 12-14 della
sentenza di primo grado), nel corso della quale venne ricordato proprio l’episodio criminale per
cui è contestazione, in termini tali da rendere evidente come ambedue gli imputati si
rappresentarono e vollero pienamente la morte della vittima.
Per quanto, poi, attiene alla premeditazione, va richiamato il principio di diritto secondo
cui “la sussistenza della premeditazione nell’omicidio può essere ricavata dalla preparazione
del delitto … in quanto durante lo svolgimento di tale attività preparatoria, sviluppatasi nel
tempo, l’imputato aveva la possibilità di recedere dal suo proposito criminoso” – Sez. I, 12
aprile 2001, n. 25221, Muratore, C.E.D. Cass., n. 219966 -. La sentenza impugnata ha fatto
corretta applicazione di tale principio, ponendo in evidenza che Diego Calzi coltivò il proposito
criminoso sin dal mattino e per tutto il tragitto fino al luogo del delitto, avendo avuto cura,
prima di allontanarsi da casa, di caricare il fucile sull’autovettura e di portare con sé le
munizioni (fl 16). La sentenza di primo grado ha, inoltre, precisato che il proposito criminos’ o
può dirsi insorto sin dalla mattina, quando Diego Calzi contattò telefonicamente Reda, con ogni
probabilità per comunicare che si sarebbe recato nel luogo di spaccio (fl. 23 della sentenza di
primo grado).
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata
ha affermato che “non si ravvisa…alcuno spazio per il riconoscimento delle…attenuanti”
generiche, dopo aver sottolineato che Diego Calzi non ha mostrato pentimento e neppure
comprensione per il reale e assai rilevante disvalore di quanto commesso, rivelandosi anzi
sprezzante verso la vittima, come emerge dalle conversazioni intercettate (fl. 17); ha ancora
affermato che dalle risultanze di prova si trae un generale atteggiamento aggressivo, violento
e di disprezzo nei confronti degli spacciatori, in particolare stranieri (fl. 18). La motivazione sul
4

argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte

punto è del tutto adeguata e esente da contraddizioni, sicché trova applicazione il principio
secondo cui “in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto,
la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia
conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., considerati
preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione” – Sez. V, 13 aprile 2017, n. 43952,
Pettinelli, C.E.D. Cass., n. 271269 -.
Per quanto appena esposto, il ricorso di Diego Calzi deve essere dichiarato

e di una somma, che si ritiene equo determinare in euro duemila, a favore della Cassa delle
ammende.
Il ricorso proposto nell’interesse di Stefano Andrea Baccarin è fondato solo in parte,
specificamente per quel concerne il secondo motivo.
La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della premeditazione
è infatti carente e, per tale parte, deve essere annullata con rinvio.
La premeditazione è certo circostanza soggettiva e in particolare circostanza che attiene
all’intensità del dolo. Come tale è valutata, nell’ambito del concorso di persone nel reato,
soltanto riguardo al concorrente cui si riferisce. Questa regola è dettata dall’articolo 118 c.p.
con tale chiarezza da escludere la possibilità di estensione dell’altrui premeditazione ai
concorrenti.
In questo senso si pronunciò questa Corte, all’indomani della riformulazione nei termini
appena riassunti dell’articolo 118 c.p. ad opera ella legge n. 19 del 1990, statuendo che “le
circostanze che aggravano le pene, concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, ed il
grado della colpa sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono e fra tali
circostanze aggravanti è compresa quella della premeditazione in quanto riguardante l’intensità
del dolo” – Sez. I, 9 luglio 1990, n. 12368, Billardello, C.E.D. Cass.,. 185326 -.
Successivamente, il tema della premeditazione nel reato concorsuale è stato oggetto di
approfondimento e si è detto – tra i vari precedenti – che “nel caso di concorso di persone nel
reato la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al coimputato che non abbia
direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell’esaurirsi del
proprio apporto volontario alla realizzazione dell’evento criminoso, l’effettiva conoscenza della
altrui premeditazione” – Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 40237, Cacisi, C.E.D. Cass., n. 237866 -.
Il richiamo all’effettiva conoscenza come requisito per l’estensione al concorrente non
ha significato uno scostamento dall’originario assunto circa la valutabilità dell’aggravante
soltanto riguardo alle persone cui si riferisce. Come è noto, tale requisito è criterio di
imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti già nel reato monosoggettivo, al pari della
conoscibilità, dato che l’articolo 59 c.p., in nome del principio della personalità della
responsabilità penale, stabilisce che “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a
carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa…” e quindi da lui
conoscibili.
5

inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Non sarebbe allora aderente alla legge una interpretazione degli articoli 59 e 118 c.p.
nel senso di introdurre, nell’ambito del reato concorsuale, soltanto uno dei due criteri di
imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, quello dell’effettiva conoscenza, per farlo
operare quale criterio di estensione ai concorrenti di una circostanza aggravante – la
premeditazione -, tipicamente soggettiva in quanto riferibile all’intensità del dolo. Se così
fosse, la conformità al chiaro precetto dell’articolo 118 c.p., come sopra richiamato, sarebbe
fortemente in crisi.

giurisprudenza successiva con principi di diritto formulati in termini tali da fugare ogni possibile
equivoco. Questa Corte ha detto che “la circostanza aggravante della premeditazione si
estende al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà
adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità
dell’altrui dolo” – Sez. V, 8 ottobre 2009, n. 4977, Finocchiaro e altri, C.E.D. Cass., n. 245581
-. Non è sufficiente, quindi, l’effettiva conoscenza dell’altrui premeditazione, ma occorre che il
concorrente mostri – e di ciò si abbia prova – volontà adesiva all’altrui progetto, e che possa
dirsi che si sia appropriato della particolare intensità dell’altrui dolo.
La premeditazione, pertanto, come l’articolo 118 c.p. stabilisce, non si estende, ma
ciascun concorrente, diverso da quello nel cui animo insorse originariamente il proposito
criminoso, può maturare un’autonoma intensità del dolo se, avendo avuto effettivamente
conoscenza di quell’altrui proposito, sviluppi, autonomamente appunto, una risoluzione
criminosa perdurante senza soluzione di continuità per un apprezzabile lasso temporale sino
alla commissione del delitto.
L’effettiva conoscenza dell’altrui premeditazione è non già criterio di estensione
concorsuale dell’aggravante ma necessario presupposto di fatto affinché in ciascun concorrente
possa innescarsi un meccanismo di intensificazione del dolo che faccia individuare anche in
capo a lui una pari premeditazione del delitto.
Questo stesso principio è formulato nella più recente giurisprudenza di questa Corte,
quando si afferma, nonostante l’impreciso ricorso alla nozione di estensione, “che la

Il senso del riferimento al requisito dell’effettiva conoscenza è stato spiegato dalla

circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia
partecipato all’originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena
consapevolezza precedentemente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da
consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori” – Sez. VI,
21 settembre 2017, n. 56956, Argentieri e altri, C.E.D. Cass., n. 271952; Sez. V, 11 marzo
2014, n. 29202, C., C.E.D. Cass., n. 262383 -.
Alla luce di queste premesse di diritto, la motivazione della sentenza impugnata si rivela
insufficiente, nella parte in cui giustifica l’attribuzione della premeditazione asserendo che
“Baccarin sin dall’inizio aderiva senza tentennamenti al disegno criminoso dell’amico” (fl. 20).
Non è data spiegazione di quale sia stato il momento di effettiva conoscenza dell’altrui
proposito criminoso, se si intenda riferirlo a quello in cui Diego Calzi cominciò a preparare il
6

Jl

piano criminoso, sin dai contatti telefonici della mattina con Reda, o se, invece, si faccia
riferimento al momento in cui Diego Calzi si recò sul luogo di lavoro di Stefano Andrea Baccarin
per prelevarlo e recarsi insieme nel luogo di spaccio, come invece lascia intendere la sentenza
di primo grado, che fa riferimento al momento di inizio del viaggio in autovettura da Crema al
luogo di spaccio, che ebbe la durata di circa un’ora (fl. 23 della sentenza di primo grado). Su
una puntuale ricostruzione dei fatti, in specie del momento in cui si ritiene che Stefano Andrea
Baccarin ebbe effettiva, quindi concreta, conoscenza della premeditazione del correo, occorre

particolare riguardo all’elemento cronologico, ossia a “un apprezzabile intervallo temporale tra
l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata
riflessione circa l’opportunità del recesso” – Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 337/09, Antonucci
e altri, C.E.D. Cass., n. 241575 -.
È invece infondato il motivo relativo alla sussistenza del cd. concorso anomalo.
Opportunamente la Corte di assise di appello ha richiamato il precedente di questa Corte, che
si attaglia pienamente al caso in esame, secondo cui “la partecipazione all’accordo per
commettere una rapina con l’utilizzo di un’arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di
concorso ordinario e non anomalo, anche per l’omicidio commesso nel corso della sua
esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato, trattandosi di
ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata con l’uso di armi;
infatti, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessario
che l’evento diverso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo
indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia
stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa
concordata – Sez. V, 26 maggio 2011, n. 36135, S. e altri, C.E.D. Cass., n. 250936 -. Stefano
Andrea Baccarin fu certo compartecipe del delitto, seppure non furono rinvenute in dosso a lui
residui di polvere da sparo, dato che nel fatto di concorso non occorre, all’evidenza, che
ciascun correo ponga in essere per intero la condotta tipica; egli si avvicinò alla vittima ben
sapendo che Diego Calzi era armato di fucile e, pur a voler ritenere che sua intenzione fosse
soltanto di commettere una rapina, è agevole concludere che non potette non prevedere come
probabile che quel criminoso progetto corresse il serio rischio di sfociare nell’evento più grave,
che poi si verificò.
Del pari infondato è il motivo relativo alla valutazione dell’apporto concorsuale in
termini di contributo di minima importanza. Sul punto, la motivazione della sentenza
impugnata è logica e coerente, nel porre in evidenza come la presenza di Stefano Andrea
Baccarin – che accompagnò Diego Calzi sino all’incontro ravvicinato con la vittima e quindi
durante il tragitto che Diego Calzi fece armato del fucile, che poi avrebbe mostrato alla vittima
col pretesto di offrirlo in vendita – sia giovata a rafforzare il proposito criminoso dell’autore
materiale dell’omicidio. Questi, in buona sostanza, fu spalleggiato dal correo e con lui si pose

7

poi valutare se ricorrano anche per lui i presupposti della autonoma premeditazione, con

all’inseguimento di Reda, una volta che il malcapitato si accorse dell’uccisione dell’amico e
temette di fare la stessa fine.
Un giudizio di manifesta infondatezza deve essere infine formulato in ordine al motivo
relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di assise di appello ha
congruamente motivato circa l’insufficienza dello stato di incensuratezza e di una parziale e
tardiva ammissione di responsabilità, alla luce della considerazione del comportamento tenuto
dopo il fatto, con commenti improntati a scarsissima considerazione della vita umana e a

Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di Stefano Andrea
Baccarin limitatamente all’aggravante della premeditazione con rinvio alla Corte di assise di
appello di Milano – diversa sezione – per un nuovo giudizio sul punto. Nel resto, invece, il
ricorso di Stefano Andrea Baccarin va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Stefano Andrea Baccarin limitatamente
all’aggravante della premeditazione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello
di Milano – diversa sezione – e rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di Calzi Diego e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2018

un’altrettanta modesta comprensione del disvalore di quanto commesso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA