Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18481 del 27/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18481 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Meroni Luigi, nato il 30/01/1967;

Avverso la sentenza emessa il 17/11/2016 dalla Corte di appello di Brescia;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
intervenuta prescrizione;

Sentito per il ricorrente l’avv. Luigi Frattini;

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale
riforma della decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Brescia 1’11/05/2016,
ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 697 cod. pen. nel reato di cui all’art. 695
cod. pen., rideterminava la pena irrogata a Luigi Meroni in 3 mesi di arresto e
400,00 euro di ammenda.

2. I fatti materiali in contestazione risultano incontroversi, riguardando la

responsabile della gestione operativa della società Mega Italia Media s.r.1., per la
detenzione e la messa in commercio tramite intemet di 72 confezioni di spray
antiaggressione, contenente principio attivo di

Oleorisin Capsicum,

che

presentava caratteristiche difformi da quelle prescritte dal D.M. 12 maggio 2011
n. 203. Tali difformità riguardavano sia la capienza delle bombolette sia la gittata
della sostanza urticante contenuta.
Sul piano sanzionatorio, il Giudice di appello bresciano rideterminava la pena
irrogata a Meroni dal Tribunale di Brescia – quantificata in 3 mesi di arresto e
550,00 euro di ammenda – nella diversa pena finale oggetto di vaglio.

3. Avverso la sentenza di appello Luigi Meroni, a mezzo dell’avv. Luigi
Frattini, ricorreva per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduceva violazione di legge, conseguente al fatto
che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che
desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 695
cod. pen., indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità
espresso nei confronti dell’imputato.
Si deduceva, in proposito, che il giudizio di responsabilità formulato nei
confronti di Meroni non teneva conto della natura di illecito amministrativo della
violazione contestata all’imputato. Ne conseguiva che la condanna del ricorrente
era intervenuta in violazione dell’art. 1 del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 e
dell’allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per effetto della quale, in via
subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale, si proponeva
incidente di costituzionalità, per violazione dell’art. 76 Cost.
Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione, conseguenti all’erroneo inquadramento della vicenda criminosa
contestata a Meroni, censurato per la mancata applicazione al caso di specie
dell’art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, così come riformulato dall’art.

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responsabilità del ricorrente, nella sua qualità di consigliere delegato e

2, comma 1, lett. a), d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121, dalla quale discendeva la
depenalizzazione delle condotte ascritte all’imputato.
Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione,
in riferimento agli artt. 695 e 704 cod. pen., conseguenti all’erroneo
inquadramento della fattispecie contestata a Meroni, censurata sotto il profilo
dell’inoffensività della condotta illecita ascritta all’imputato.
Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione, in riferimento all’art. 49, comma secondo, cod. pen., conseguenti al
fatto che la decisione in esame non teneva conto delle effettive potenzialità

assertivamente dalla Corte territoriale bresciana, in assenza di specifici
accertamenti tecnici.
Con il quinto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame non teneva conto
dell’assenza di consapevolezza dell’illiceità del comportamento di Meroni, per il
quale si invocava l’applicazione dell’art. 5 cod. pen., così come reinterpretato
dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 368.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che la detenzione e la messa in
commercio di bombolette spray antiaggressione, contenente oleorisin capsicum,
secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, integra il reato di cui
all’art. 695 cod. pen.
Occorre, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata,
secondo cui la detenzione di bombolette spray urticante a base di

oleoresin

capsicum è riconducibile alla fattispecie di reato contestata a Meroni, laddove
tale strumento di autodifesa «non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto
ministeriale 12 maggio 2011 n. 103» (Sez. 1, n. 57624 del 29/09/2017, Greco,
Rv. 271901).
Tale inquadramento discende dalla disciplina contenuta nel D.M. 12 maggio
2011, n. 203, con cui il Ministero dell’Interno individuava le condizioni in
presenza delle quali uno strumento di difesa poteva presentare caratteristiche di
offensività tali da costituire, come nel caso in esame, un pericolo per la pubblica
incolumità. Appare, pertanto, condivisibile l’assunto posto a fondamento della
decisione impugnata, secondo cui spetta al Ministero dell’Interno l’individuazione
delle condizioni per ritenere uno strumento di autodifesa – non riconducibile né
alle armi da guerra o tipo guerra né alle armi comuni da sparo – pericoloso per la
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lesive delle bombolette spray in contestazione, che era stata affermata

pubblica incolumità (Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, Rv. 267284;
Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012, Cantieri, Rv. 251825).
Non sussistono, per altro verso, elementi normativi da cui desumere
l’intervenuta depenalizzazione delle condotte contestate a Meroni, con
riferimento alla detenzione e alla messa in commercio di bombolette spray
antiaggressione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975.
Deve, in proposito, rilevarsi che, sul punto, i precedenti giurisprudenziali
citati concordano sulla natura penale della violazione allorquando non siano
rispettate le condizioni indicate dal D.M. n. 103 del 2011. Né si ritiene possibile

recepita nella sentenza impugnata e orientata nella direzione invocata da Meroni.
Si consideri, al riguardo, che, secondo l’art. 2, comma 3, della legge n. 110
del 1975, non sono «armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a
canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule
sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una
energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7
millimetri e non superiore a 17,27 millimetri […]».
In questa elencazione, all’evidenza, non sono comprese le bombolette spray
antiaggressione di cui si controverte, con la conseguenza che, in assenza di
differenti indicazioni normative, non è possibile ricondurre tali strumenti alla
previsione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 110 del 1975, invocata dalla difesa
di Meroni, che presuppone il “lancio di capsule sferiche marcatrici
biodegradabili”, non riscontrabile nel caso in esame, nel quale l’offensività non è
collegata al lancio di capsule. Il D.M. 12 maggio 2011 citato, dunque, opera nel
senso di individuare i criteri tecnici di ammissibilità degli oggetti richiamati
dall’art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975 citando una serie di requisiti
tecnici.
Queste considerazioni non consentono di ricondurre il comportamento
criminoso di Meroni all’illecito amministrativo invocato in sua difesa, dovendosi
ribadire, in linea con quanto affermato da questa Corte, che, per le bombolette
spray contenente oleorisin capsicum, l’entrata in vigore del D.M. n. 103 del 2011
ha comportato «l’enucleazione di tale sostanza come idonea, in linea di principio,
a garantire l’autodifesa, però stabilendo in pari tempo le caratteristiche tecniche
che debbono possedere i relativi contenitori finalizzati a nebulizzare il principio
attivo naturale a base di detta sostanza per escludere ogni loro attitudine a
recare offesa alla persona» (Sez. 1, n. 8624 del 20/09/2017, dep. 2018, Eldhib,
non mass.).

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una lettura dell’art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975 alternativa a quella

Né sul punto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale
bresciana appare censurabile, com’evidente dal passaggio motivazionale
esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, in cui, conformemente alla
giurisprudenza di legittimità che si è richiamata (Sez. 1, n. 14807 del
07/01/2016, Delmastro, cit.; Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012,
Cantieri, cit.), si osservava che «il regolamento adottato dal Ministero
dell’Interno non fa altro che individuare, in maniera del tutto condivisibile e
corretta, i parametri da osservare nella materia degli strumenti di autodifesa,
evidenziando quali sono le caratteristiche che possono determinare un pericolo

Veniva, in questo modo, confutato, con argomenti ineccepibili, l’assunto
difensivo secondo cui non è di competenza del Ministero dell’Interno stabilire
quale normativa si debba applicare agli strumenti di autodifesa che non siano
conformi al decreto ministeriale citato, potendo una tale disciplina essere
stabilita solo dalla legge.

2. Le ragioni che si sono esposte nel paragrafo precedente impongono di
escludere che la disciplina che si è passata in rassegna concretizzi una violazione
dell’art. 76 Cost., in riferimento all’art. 1 cod. pen. e all’allegato E della legge n.
2248 del 1865, non essendosi verificata alcuna violazione della sequenza
normativa che, a seguito dell’approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94,
portava all’emanazione del D.M. n. 103 del 2011.
Tale ultimo provvedimento, infatti, per le ragioni che si sono esposte nel
paragrafo precedente, non introduce una disciplina esorbitante rispetto ai poteri
normativi riconosciuti all’autorità ministeriale né si pone in contrasto con la
previsione dell’art. 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009, limitandosi a
individuare i criteri tecnici che devono essere osservati nella materia degli
strumenti di autodifesa, ponendo in evidenza quali sono le caratteristiche che
possono determinare un pericolo per la persona.
Non può non rilevarsi in proposito che, nell’ambito della legge n. 94 del
2009, l’art. 3, comma 32 prevedeva l’emanazione da parte del Ministro
dell’Interno di un regolamento finalizzato a stabilire le caratteristiche tecniche
degli strumenti di autodifesa, di cui all’art. 2, terzo comma, della legge n. 110,
che “nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum, e che
non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona”.
In questa prospettiva, veniva emanato il D.M. n. 103 del 2011, il cui art. 1,
comma 1, descrive i requisiti tecnici che devono possedere gli strumenti di
autodifesa previsti dalla legge n. 94 del 2009, di cui vengono enucleate le
caratteristiche funzionali, cui ci si è riferiti.
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consistente alla persona […]».

Alle prescrizioni dell’art. 3, comma 32, della legge n. 94 del 2009, dunque,
l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 103 del 2011 si conformava correttamente,
stabilendo che: «Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base
di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone,
devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore
a 20 ml; b) contenere una percentuale di

oleoresin capsicum disciolto non

superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e
capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non

aggressivi chimici; d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema
di sicurezza contro l’attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non
superiore a tre metri».
In questa cornice, prive di rilievo appaiono le censure difensive, secondo cui
il D.M. n. 103 del 2011 contiene una disciplina illogica e immotivata delle
caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa in esame, non presentando
tale normativa connotazioni di arbitrarietà o illogicità manifeste, idonee a
consentire l’attivazione dell’incidente di costituzionalità invocato dalla difesa di
Meroni, come già ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016,
Delmastro, cit.).
Né rileva ai presenti fini la mancata acquisizione del concerto con il Ministero
del Lavoro, dedotta dalla difesa di Meroni, che, non determinando l’illegittimità
del D.M. n. 103 del 2011, non incide, né direttamente né indirettamente, sulla
fattispecie penale contestata all’imputato ex art. 695 cod. pen. e non consente la
disapplicazione invocata ai sensi dell’allegato E della legge n. 2248 del 1865
(Sez. 3, n. 36366 del 16/06/2015, Faiola, Rv. 265034).
Queste considerazioni impongono di ritenere manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Meroni.

3. Tanto premesso, deve rilevarsi, conformemente alla richiesta formulata
dal Procuratore generale di udienza, che il reato di cui all’art. 695 cod. pen., così
come contestato a Luigi Meroni, a seguito della qualificazione effettuata dalla
Corte di appello di Brescia, è estinto per prescrizione.
Considerati, in particolare, il titolo di reato, l’epoca di commissione e il
prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della
prescrizione è spirato il 08/02/2017.
La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede, in
quanto la difesa di Meroni, sia pure in via subordinata al mancato accoglimento

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deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o

delle doglianze principali, ha sollecitato espressamente una tale pronunzia
estintiva.
Né sussistono nei confronti dell’imputato i presupposti per il suo
proscioglimento con formula di merito, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il reato contestato a Luigi Meroni è estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 27/02/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ale anglro Centonze

Giulio Sarno

P.Q.M.

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