Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18480 del 31/01/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18480 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DI GIURO GAETANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAHMOOD NADIM nato il 12/12/1982
avverso la sentenza del 12/02/2016 del GIUDICE DI PACE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per
Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
L’avvocato GRAVAGNUOLO si riporta ai motivi del ricorso.
Data Udienza: 31/01/2018
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha
dichiarato Mahmood Nadim colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d. Igs.
n. 286 del 1998, contestato al suddetto “perché entrava e si tratteneva
nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dello stesso
decreto nonché di quelle di cui all’art. 1 legge 28.05.2007 n. 68”, e lo ha
1.1 Il Giudice a quo fonda la penale responsabilità dell’ imputato in
ordine al suddetto reato sull’ esito dell’ escussione del teste del P.m., che
ha consentito di accertare che il suddetto, cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea, all’ atto del controllo in data 2.08.12,
non risultava titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati e in corso di validità a norma del Testo Unico sugli stranieri. E,
quindi, ritiene integrati gli elementi costitutivi della fattispecie
contravvenzionale contestata. Dopo avere rilevato che la domanda di
emersione ex art. 5 del d. Igs. n. 172 del 2012 risultava presentata in
epoca successiva alla data di accertamento del reato e che “in ogni caso,
malgrado un rinvio disposto in tal senso, la difesa dell’imputato non
depositava alcunché in ordine all’esito della stessa”.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il
proprio difensore, Mahmood Nadim.
2.1 Col primo motivo di impugnazione il difensore lamenta la
mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte nel corso
dell’istruzione dibattimentale. Ci si duole che il Giudice di pace abbia
ritenuto non decisiva l’assunzione della prova documentale costituita
dall’esito della domanda di emersione presentata in data 2.10.12; mentre
la sua acquisizione di ufficio, presso l’Ufficio Immigrazione della
Prefettura di Roma, avrebbe consentito di verificarne l’ esito positivo.
2.2 Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge ed
in particolare dell’art. 5, comma 11 del d. Igs. n. 109 del 2012, che
prevede che la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro
domestico subordinato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione
comporta per il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 di detto decreto. Si
rileva che, nel caso di specie, doveva essere dichiarata l’estinzione del
reato in esame.
condannato alla pena di euro quattromila di ammenda.
3. La fattispecie di cui all’ art. 10 bis d. Igs. n. 286 del 1998, per cui
si procede, è estinta per prescrizione.
Invero, il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni,
trattandosi di contravvenzione, risulta decorso alla data del 2 agosto
2017, essendo stato commesso il reato il 2 agosto 2012 e non essendo
intervenute cause di sospensione di detto termine.
Il ricorso non è “manifestamente infondato” e, pertanto, non
pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il
reato è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.
ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per una