Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18480 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18480 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLOTTA EMILIO ANTONIO N. IL 24/05/1977
avverso l’ordinanza n. 556/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 23/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
koOte/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 11/04/2013

RILEVATO IN FATTO
BARTOLOTTA EMILIO ANTONIO è stato condannato, in stato di detenzione, con sentenza in
data 20.7.2010 della Corte di assise di Catanzaro.
Il difensore, trascorso il termine di fase di un anno e sei mesi, oltre il termine di giorni 90 per
la redazione della sentenza, nell’aprile 2012 ha chiesto la scarcerazione dell’imputato per
scadenza dei termini di fase.
La Corte di assise di Catanzaro, con ordinanza in data 24.4.2012, ha respinto l’istanza di

udienze del 12.7.2011 e del 18.1.2012 erano state rinviate su richiesta del difensore
dell’imputato che aveva dedotto un impedimento.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello davanti al Tribunale del riesame di
Catanzaro il difensore, sostenendo che non era stata emessa, in occasione dei suddetti rinvii
dell’udienza, alcuna ordinanza di sospensione dei termini, e quindi questi non potevano
considerarsi sospesi in conseguenza del mero rinvio dell’udienza concesso al difensore.

Con ordinanza in data 23.8.2012 il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello, ritenendo che la
sospensione dei termini di fase discendeva automaticamente dal disposto rinvio dell’udienza a
seguito dell’impedimento dedotto dal difensore, senza che fosse necessaria la pronuncia di una
esplicita ordinanza.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per errata applicazione della legge penale e per illogicità della motivazione.
L’art. 304 c.p.p. prevede espressamente che i termini di cui all’art. 303 c.p.p. sono sospesi con
ordinanza appellabile dalle parti.
La sospensione dei termini di carcerazione, secondo il ricorrente, può essere disposta solo con
un motivato provvedimento che non può essere sostituito, per il principio della inviolabilità
della libertà, da un provvedimento che si limita a disporre il rinvio dell’udienza.

scarcerazione, osservando che il termine sarebbe scaduto in data 30.6.2012 in quanto le

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 304/1 c.p.p. prevede casi di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare
che scattano automaticamente – nel primo caso previsto sub lett. a – nella fase del giudizio,
durante il tempo in culli dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del
suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione
o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione dei termini di durata
massima della custodia cautelare, qualora si tratti di sospensione obbligatoria, ex art. 304,
comma primo, lett. b), cod. proc. pen., – nella specie in ragione dell’astensione dalle udienze,

otio

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95
332

2 4 APR. 2013

72,1.41,
89 M a _
proclamata dalla categoria forense, cui abbiano aderito i difensori impegnati nel processo – non

è necessaria un’esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali, in
quanto, in tal caso, l’ordinanza di rinvio del dibattimento, ricognitiva dei presupposti che ne
giustificano l’adozione – e, quindi, avente chiaro e specifico riferimento all’ipotesi di cui all’art.
304, comma primo, lett. b, cod. proc. pen., e oggetto di discussione fra le parti ed il giudice ben può costituire l’ordinanza appellabile di cui all’art. 310 cod. proc. pen. (V. Sez. 5 sentenza
n. 19646 del 19.4.2011, Rv. 250178).
Nel caso in esame, essendo stato richiesto dal difensore il rinvio delle udienze per impedimento

automaticamente dalla suddetta previsione normativa, e il ricorrente non aveva alcun interesse
all’emissione dell’ordinanza di sospensione dei termini, perché la sua istanza era stata accolta.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 11 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dello stesso difensore, la sospensione dei termini di custodia cautelare discende

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