Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1848 del 07/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1848 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Oppo Stefano n. il 30/8/1969
avverso la sentenza n. 479/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di
Cagliari il 2/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 7/1/2016 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Delehaye, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to R. Oppo del foro di Oristano che ha concluso per l’accoglimento del relativo ricorso.

Data Udienza: 07/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 2/12/2014, la corte d’appello di Cagliari ha
confermato la decisione in data 5/7/2013 con la quale il tribunale di Oristano ha
condannato Stefano Oppo alla pena di giustizia in relazione ai reati di fuga e
omissione di soccorso stradale, commessi in Oristano, il 7/11/2008.

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato sulla base di quattro motivi di impugnazione.

violazione dì legge, avendo la corte territoriale omesso di rilevare come il sinistro
oggetto d’esame non fosse in alcun modo ricollegabile al comportamento
stradale dell’imputato, con la conseguente inapplicabilità delle norme
incriminatrici di cui all’art. 189 c.d.s..
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e
del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere i
giudici del merito erroneamente interpretato gli elementi di prova acquisiti nel
corso del giudizio, in ordine all’accertamento della responsabilità dell’imputato in
relazione alla causazione del sinistro, pervenendo alla relativa conferma sulla
base di riscontri probatori del tutto insufficienti e contraddittori.
2.3. Con il terzo motivo, l’imputato censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale trascurato
di rilevare come l’Oppo fosse tornato sul luogo del sinistro, ponendosi a
disposizione delle autorità, immediatamente dopo la relativa verificazione, pur
essendosi allontanato per un breve tempo, in ogni caso inidoneo a integrare i
presupposti di fatto indispensabili ai fini della configurazione del reato di fuga
stradale allo stesso contestato.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del
vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, sul punto
concernente l’accertamento del dolo dell’imputato, con particolare riguardo alla
consapevolezza dell’effettiva sussistenza di tutti i presupposti di fatto essenziali
in ordine al ricorso dei reati allo stesso ascritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come le motivazioni dettate dalla corte territoriale in
relazione alle occorrenze del sinistro stradale (con particolare riferimento
all’investimento della persona offesa operato dall’Oppo), alle conseguenze dello
stesso e al complessivo contegno dell’imputato, devono ritenersi complete ed
esaurienti, immuni da vizi di natura logica o giuridica, pienamente idonee a

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per

sottrarsi alle censure argomentate dal ricorrente, nella specie per lo più inclini a
prospettare un’inammissibile rilettura in fatto delle risultanze probatorie
acquisite, come tali non sottoponibili al vaglio di questa corte di legittimità.
E invero, attraverso le doglianze avanzate con l’odierna impugnazione,
l’Oppo ha circoscritto il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una
discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in
difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dal giudice d’appello,
limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria

non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell’intera
vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti,
che, viceversa, la corte d’appello ha ricostruito con adeguata coerenza logica e
linearità a rgomentatìva
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett.
e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del
travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di
un’informazione che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di
una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione
resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della
stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più
adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n.
23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett.
e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti

fatti decisivi che, se

convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio,
avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata,
rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza
della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n.
35683/2007, Rv. 237652).
In particolare, con riguardo alla valutazione e all’interpretazione delle
risultanze testimoniali e degli altri elementi di prova valorizzati dalla corte
d’appello, osserva il collegio come, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità
della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto,
in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di

alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e

altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni
diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è
indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del
suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo
plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. 1, n.
1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. 6, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre
che non emergano elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un
ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato, nella specie

Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte
riservato all’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione,
dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di
verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della corte
di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, e altre di conferma).
In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito, non è consentito alla corte di cassazione prendere
in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle
risultanze processuali prospettata dal ricorrente sulla base del proprio differente
soggettivo punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez.
1, n. 1083/1998, Rv. 210019).
Nella specie, la corte territoriale ha provveduto a chiarire in modo analitico
le ragioni della privilegiata considerazione ascritta alle dichiarazioni rese dal teste
Floris e dalla persona offesa Pischedda, evidenziando come le stesse avessero
trovato un obiettivo riscontro nelle circostanze costituite dal rinvenimento della
targa dell’autovettura dell’imputato nei pressi del luogo dell’incidente, nonché dai
rilievi effettuati dalla polizia stradale, che hanno accertato l’avvenuto urto tra la
parte anteriore centrale dell’autovettura dell’imputato e la parte posteriore del
ciclomotore della persona offesa.
La corte territoriale ha inoltre evidenziato come lo stesso imputato avesse
ammesso di aver percepito un urto mentre era alla guida della propria vettura
(che risultava ammaccata nella parte anteriore), con la conseguente
inverosimiglianza della versione dallo stesso resa, circa la mancata

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adeguatamente e plausibilmente escluso.

consapevolezza dell’avvenuto investimento della persona offesa; tanto più che i
fari dell’auto dell’investitore ben avrebbero potuto consentirgli di percepirne la
presenza, così come accaduto alle altre persone successivamente giunte sul
luogo del sinistro, che si sono fermate per prestare i soccorsi al Pischedda.
Da tali premesse, in modo pienamente lineare e conseguente la corte
territoriale ha tratto la conclusione che l’imputato si fosse volontariamente
sottratto alla prestazione della necessaria assistenza alla vittima, pur
consapevole di averne urtato il ciclomotore con la prevedibile provocazione di

(quando già l’ambulanza era giunta sul posto e aveva portato via il ferito)
soltanto perché resosi conto di aver perduto la targa della propria autovettura
che ne avrebbe consentito inequivocabilmente l’identificazione.
L’elaborazione argomentatíva, così complessivamente compendiata dalla
corte territoriale – con la conseguente conferma della responsabilità
dell’imputato per entrambe le condotte, di fuga e di omissione soccorso stradale,
contestategli – deve ritenersi dotata di sufficiente coerenza logica e linearità
argomentativa, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle censure in questa
sede sollevate dal ricorrente.

4. All’accertamento dell’infondatezza dei motivi d’impugnazione, segue il
rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 7/1/2016

Il Consigliere estensore

danni alla persona, e che fosse ritornato indietro parecchi minuti dopo il sinistro

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