Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18479 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18479 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI POTENZA
nei confronti di:
DI GIUSEPPE GIANLUCA N. IL 15/09/1980
avverso l’ordinanza n. 176/2014 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
21/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. 4A 7.
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Data Udienza: 12/12/2014

1. Il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame della
stessa città, in data 21-8-2014 , che, in accoglimento dell’istanza di riesame
proposta nell’interesse di Di Giuseppe Daniele,ha annullato l’ordinanza
applicativa della misura intramurale ,in ordine ad una pluralità di imputazioni
ex art. 73 DPR 309/90, inerenti alla cessione di hashish e marijuana a svariati
soggetti.
2.11 ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, violazione degli artt. 292
comma 2 lett c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. poiché il Tribunale del
riesame ha annullato l’ordinanza genetica, rilevando come quest’ultima abbia
riportato, in modo pedissequo, il contenuto della richiesta del pubblico
ministero, con un copia-incolla delle oltre 500 pagine di tale atto, traendo da
ciò il convincimento dell’insussistenza di una concreta, autonoma
motivazione. Tale asserto è erroneo, poiché la legittimità della motivazione
per relationem è stata riconosciuta , in giurisprudenza , sia dalle Sezioni unite
( sent. n. 17/2000) che dalle singole Sezioni della Corte di cassazione. Nel caso
di specie, sussistono tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza di
legittimità per la validità della motivazione per relationem, trattandosi di un
provvedimento di condivisione delle ragioni contenute nella richiesta di
applicazione di misure cautelari, che conteneva una vasta e dettagliata
disamina delle risultanze degli accertamenti espletati. I contenuti del
provvedimento richiamato erano d’altronde pienamente conoscibili in
quanto trasfusi nell’ordinanza del Gip. Quest’ultimo ha peraltro formulato
delle valutazioni autonome, in particolare nella parte relativa alla genesi
dell’indagine, e ha applicato a molti degli indagati misure più tenui di quelle
richieste dal pubblico ministero, con ciò dimostrando di aver sottoposto a
vaglio critico la prospettazione del requirente. Così come il Gip ha esaminato
le modificazioni normative intervenute dopo il deposito della richiesta del
pubblico ministero e di cui pertanto manca , in quest’ultima, ogni analisi. Ma
quand’anche fosse da ravvisarsi un vizio di motivazione dell’ordinanza
genetica ,il Tribunale del riesame sarebbe stato tenuto ad integrare l’apparato
giustificativo di quest’ultima, senza annullarla. La ricezione integrale del
contenuto della richiesta della pubblica accusa nell’ordinanza del gip non
determina infatti, di per sé, alcuna nullità, tanto più allorquando risulti
comunque, come nel caso in disamina, un vaglio critico del giudice.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

RITENUTO IN FATTO

1.11 ricorso è fondato. Sez U. 21-6-2000, Primavera ( in Cass. pen. 2001 ,
69) ha condivisibilmente stabilito che la motivazione per relationem di un
provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorchè : 1) faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del
procedimento , la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del
sua decisione ; 3) l’atto di riferimento , quando non venga allegato o
trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile,
quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di
valutazione, di critica ed eventualmente di gravame. Nel caso di specie,
sussistono tutte e tre le condizioni indicate dalle Sezioni Unite. In ordine
infatti a quest’ultimo requisito, occorre osservare come la motivazione
della richiesta del PM , proprio perché trasfusa nell’ordinanza custodiale ,
era certamente conoscibile dalle parti. In ordine al requisito sub 1), va
rilevato come il Tribunale si limiti ad affermare che l’ordinanza emessa
dal Gip riporta ,a suo dire in maniera pedissequa , il contenuto della
richiesta del PM , con un copia —incolla delle oltre 500 pagine di tale atto,
ma non contesti che la richiesta del PM contenesse una motivazione del
tutto congrua a sostegno della domanda cautelare.
Per quanto attiene al requisito sub 2), occorre osservare che lo stesso
Tribunale dà atto di alcune variazioni lessicali , minuziosamente elencate
dal giudice a quo, le quali, già di per sé, escludono che il Gip si sia limitato
ad una mera operazione meccanica di trasfusione nel proprio
provvedimento del testo della motivazione della richiesta del PM. Ma-ciò
che è più significativo- il Tribunale dà atto che il Gip ha argomentato, in
maniera autonoma, in merito alla sussistenza, nel territorio della provincia
di Potenza, di un fiorente mercato della droga, in cui erano stabilmente
inseriti gli indagati, nonché sulla ravvisabilità di elementi sulla base dei
quali formulare legittimamente un giudizio di tipo prognosticoprobabilistico sulla responsabilità di questi ultimi. Inoltre il giudice a quo
dà atto che il Gip ha motivato in relazione a questioni di natura
processuale; alla problematica relativa al riconoscimento della fattispecie
di cui al quinto comma dell’art 73 DPR 309/90; alla tematica inerente ai
presupposti per l’applicazione del comma 2 bis dell’art 275 cod. proc. pen.;
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provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la

alla valutazione dell’idoneità della misura cautelare, limitatamente ad
alcuni soggetti. Alla luce di tali rilievi, risulta contraddittoria la conclusione
secondo la quale il Gip si è limitato alla riproduzione grafica, mediante
l’operazione informatica denominata “copia-incolla”, della parte motiva
della richiesta del pubblico ministero, senza dare contezza alcuna delle
ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto dell’atto richiamato. La
pluralità ed eterogeneità di questioni, inerenti sia a tematiche di fatto che
che processuale, enucleabili dalla stessa motivazione del provvedimento
impugnato, dimostra l’illogicità della conclusione cui è approdato il
Tribunale , attestando che il Gip ha preso cognizione delle ragioni della
richiesta del PM e le ha criticamente valutate e fatte proprie, sulla base di
una accurata ponderazione. Non può pertanto essere ravvisato , nel caso
di specie, il vizio di motivazione mancante o apparente.
2.D’altronde ,qualora il Tribunale avesse ritenuto di riscontrare profili di
insufficienza dell’apparato giustificativo dell’ordinanza genetica, avrebbe
dovuto esercitare i propri poteri d’integrazione della motivazione. La
giurisprudenza di questa suprema Corte si è infatti ripetutamente
espressa nel senso che l’ordinanza applicativa della misura e quella che
decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e
complementari, sicchè l’apparato giustificativo del provvedimento del
tribunale del riesame integra e completa quello dell’ordinanza genetica,
sanandone le eventuali carenze motivazionali ( Sez. un. 17-4-1996, Moni ,
Cass. pen 1996, 3275 ; Cass. 10-1-2000, Cass. pen 2001, 220). Pertanto il
giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per
difetto di motivazione , essendogli devoluto il thema decidendum nella
sua integralità e potendo egli ovviare alle eventuali debolezze della
motivazione dell’ordinanza genetica ( Cass 19-1-2001 , Servadio , Cass.
pen 2003, 579).AI tribunale del riesame va infatti riconosciuto il ruolo di
giudice del merito della vicenda de libertate , onde al predetto organo è
demandata non tanto la valutazione della legittimità del titolo custodiale
quanto la cognizione della vicenda sottostante, con la conseguenza che la
dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a
extrema ratio delle determinazioni adottabili. Tale nullità invero può
essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di
motivazione in senso grafico oppure ove , pur esistendo materialmente
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di diritto e, nell’ambito di queste ultime, sia a profili di diritto sostanziale

una motivazione , essa si risolva in clausole di stile ( Cass. , Sez IV 8-72004n. 45847,rv n. 230415; Sez I 1-1-2003n. 14419, rv n. 223800; Sez V 164-2003n. 21725, rv n 224553). Ed anzi il potere di annullare, confermare o
riformare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle
in esso indicate ha così ampia latitudine da attribuire al tribunale del
riesame la possibilità di sanare , con la propria motivazione , le carenze
argomentative dell’ordinanza genetica anche quando queste ultime siano
comma 2, lett. C) e c-bis), cod. proc. pen. ( Cass. Sez VI, 16-1-2006 n. 8590,
rv n. 233499; SEz V 7-12-2006 n. 3255/07, rv n. 236036).
Erroneamente, pertanto , nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto
all’annullamento dell’ordinanza genetica. Ciò impone pertanto una
pronuncia rescindente nei confronti dell’ordinanza impugnata, con rinvio,
per nuovo esame, al Tribunale di Potenza.

PQM
ANNULLA L’ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO ESAME AL TRIBUNALE DI
POTENZA.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 12-12-2014.

tali da dar luogo alle nullità ,rilevabili d’ufficio , previste dall’art 292,

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