Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18479 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18479 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
ROMEO SALVATORE N. IL 17/09/1959
avverso l’ordinanza n. 1120/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
06/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETT1;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Losi R, €.
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Data Udienza: 11/04/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 06.08.2012 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 309
Cod. proc. pen, adito dall’indagato Salvatore Romeo, annullava nei suoi confronti la
misura cautelare della custodia in carcere emessa il 18.07.2012 dal Gip dello stesso
Tribunale per i reati di concorso in estorsione pluriaggravata di cui ai capi z) e bb).Quanto al reato sub z), riferito ad estorsione continuata pluriaggravata ai danni di
Filippo Fratacci, consistita nella costrizione di pagare la somma di Euro 400- mensili,

minacciosi, in favore delle legittime ragioni creditorie di Maria Concetta Romeo,
cugina dell’attuale indagato e dipendente del Fratacci. La vicenda, peraltro, era stata
seguita da Maurizio Romeo, fratello di Maria Concetta e cugino di Salvatore il quale
ultimo era però rimasto sostanzialmente estraneo, non essendoci elementi per
affermare che poi il Fratacci effettivamente si sia messo in contatto con lui.Quanto all’addebito sub bb), riferito ad estorsione continuata pluriaggravata ai
danni di Salvatore Vaccaro, consistita nella costrizione di concedere una dilazione di
pagamento per la somma dovuta da tale Gaspare Carapezza, si trattava di un
intervento che, privo di minacce e violenza, non aveva in alcun modo determinato la
controparte.Per entrambi gli addebiti, dunque -concludeva il Tribunale- non sussisteva, allo
stato, la necessaria gravità indiziaria.2 Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Direzione distrettuale antimafia, che
motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, così in
sintesi argomentando : riprodotti ampi stralci delle intercettazioni, e ripercorsa le
vicende in esame, lamenta la ricorrente Accusa la valutazione frazionata e non
complessiva delle risultanze; per il reato ai danni del Fratacci, il credito di Maria
Concetta Romeo era solo un pretesto; per quello ai danni del Vaccaro, si trattava di
intervento giustificato solo dal peso criminale dell’indagato.Considerato in diritto
1. Il ricorso della pubblica accusa, manifestamente infondato in ogni sua
deduzione, deve essere dichiarato inammissibile.2. Va premesso, in linea generale, che l’atto di impugnazione proposto dal P.G.
territoriale non si sottrae ad un’inevitabile valutazione di aspecificità, e dunque di
genericità, per essere caratterizzato -nella sua pur ampia forma espositiva- più da
una ripetizione dei dati processuali ritenuti rilevanti e da una ribadita asserzione delle

si trattava -riteneva il Tribunale- dell’intervento, privo di metodi violenti od anche solo

proprie tesi, che da una critica puntuale alle ragioni, in fatto e diritto, espresse dal
provvedimento impugnato.Nel merito, comunque, il ricorso non può avere ingresso in questa sede di
legittimità, atteso che esso si esaurisce in una non consentita rilettura in fatto che,
non venendo proposti veri e propri vizi logici del costrutto decisorio dell’ordinanza in
esame, né lacune del suo tessuto argomentativo rispetto ai dati di indagine, si rivela
in realtà un improprio tentativo di sovrapposizione valutativa, estranea all’ambito
della competenza di questa Corte di legittimità.-

Nel merito, comunque, quanto ai fatti ai danni del Fratacci, l’esclusione della
gravità indiziaria, rispetto al contestato reato di estorsione aggravata, è stata
motivata dal Tribunale del riesame con la rilevata mancanza di metodi violenti o
minacciosi, su una situazione di fondo che chiamava in causa la solidarietà familiare di
Maurizio Romeo (a sostegno delle ragioni della sorella, già dipendente del Fratacci).
Orbene, sul punto il ricorso si rivela eccentrico, e dunque aspecifico, posto che non è
in grado di rintracciare elementi che confortino la tesi accusatoria, e dunque
l’espressione delle richieste di denaro con violenza o minaccia che sostengano la
prospettata estorsione, insistendo piuttosto nell’intensa rete di contatti mafiosi
dell’imputato, idonei ad altri fini, ma in sé non risolutivi -allo stato- rispetto al tema.
Né la ricorrente accusa può altrimenti sostenere, se non con la propria lettura della
vicenda, che il credito vantato dalla sorella del predetto Romeo sia stato solo un
pretesto per ottenere vantaggi diversi ed ulteriori, attesa l’effettiva esistenza del
rapporto creditizio sottostante e la congruenza delle somme richieste periodicamente
(sostanzialmente una rateizzazione). Infine la ricorrente accusa non porta all’esame di
questa Corte elementi specifici che possano contrastare il rilievo del Tribunale per cui
Salvatore Romeo, pur indicato dal cugino, abbia in effetti svolto una qualche funzione
rilevante nella vicenda.Del tutto analoga è la valutazione che deve darsi del ricorso in esame in ordine al
fatto ascritto al capo bb) che prevede ipotesi di estorsione aggravata ai danni di tal
Salvatore Vaccaro. L’ordinanza del Tribunale del riesame ha valorizzato non solo la
mancata prova in ordine a violenze o minacce (che si sarebbero esaurite nella mera
qualità soggettiva dell’imputato), ma anche la stessa condotta della presunta parte
lesa che in breve lasso di tempo si rivolgeva con marcata protervia al soggetto che il
Romeo avrebbe dovuto favorire (il Carapezza), così ben dimostrando che non era
certo intimidito e non acconsentiva comunque a dilazioni di sorta. Tale essendo il
costrutto motivazionale dell’impugnata ordinanza sullo specifico punto, è del tutto
evidente che il ricorso della pubblica accusa ancora una volta si rivela inammissibile,
per riproporre spezzoni di captazioni che di certo evidenziano una fitta rete di incontri
e conversazioni interessate tra personaggi gravitanti nella, o attorno alla, consorteria

2

mafiosa di riferimento, ma poco o nulla aggiungono al fine di contrastare il costrutto
decisorio dell’impugnato provvedimento, in sé logico e coerente.3. In definitiva il ricorso, generico e comunque del tutto infondato, deve essere
dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.-

Così deciso in Roma il giorno 11 Aprile 2013.-

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