Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18478 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18478 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
RUSSO FIORINO SALVATORE N. IL 08/10/1948
avverso la sentenza n. 1176/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
14/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
1444e/sentite le conclusioni del PG Dott. L, ir tera-4.tdo
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cc444 tt<•Lir Vdc c,ga,„, ejt,. . A; 07 4, com e."4 j ' A-e< £.1 La Data Udienza: 11/04/2013 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14.08.2012 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 309 Cod. proc. pen., adito dall'indagato Fiorino Salvatore Russo, annullava nei suoi confronti il provvedimento emesso il 18.07.2012 dal Gip dello stesso Tribunale con il quale al predetto indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso in estorsione pluriaggravata ai danni di Giuseppe Vizzì, titolare dell'esercizio commerciale "Le Cuspidi" [di cui al capo m) della provvisoria incolpazione]. In particolare l'addebito concreto era quello, che sarebbe disceso da un'intercettazione di conversazione in data 21.04.2011 da parte del "capofamiglia" Giovanni Tarallo, di avere agito da intermediario per la richiesta del pizzo.Orbene, rilevava il Tribunale come da tale conversazione non si potesse ricavare che in effetti il Russo avesse poi svolto tale funzione, atteso che il discorso intercettato poneva solo un'ipotesi non verificata, circostanza peraltro poco plausibile posto che l'indagato era in rapporti di parentela, amicizia ed affari con la parte lesa, e lui steso era risultato imprenditore estorto e vittima della criminalità organizzata.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Direzione distrettuale antimafia, che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, così in sintesi argomentando : riprodotti ampi stralci delle intercettazioni, e ripercorsa la vicenda estorsiva facente capo al Ribisi ed al Tarallo, ritenuti conclamate figure di spicco nella mafia locale, si insiste per il ruolo di intermediario che il Russo avrebbe assunto.Considerato in diritto 1. Il ricorso della pubblica accusa, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile.2. Va premesso, in linea generale, che l'atto di impugnazione proposto dal RG. territoriale non si sottrae ad un'inevitabile valutazione di aspecificità, e dunque di genericità, per essere caratterizzato -nella sua pur ampia forma espositiva- più da una ripetizione dei dati processuali ritenuti rilevanti e da una ribadita asserzione delle proprie tesi, che da una critica puntuale alle ragioni, in fatto e diritto, espresse dal provvedimento impugnato.Nel merito, comunque, il ricorso non può avere ingresso in questa sede di legittimità, atteso che esso si esaurisce in una non consentita rilettura in fatto che, non venendo proposti veri e propri vizi logici del costrutto decisorio dell'ordinanza in esame, né lacune del suo tessuto argomentativo rispetto ai dati di indagine, si rivela in realtà un improprio tentativo di sovrapposizione valutativa, estranea all'ambito della competenza di questa Corte.Peraltro non si può mancare di rilevare come dall'unico spunto proposto dall'Accusa (la sopra riferita captazione) non emerga in modo certo se poi il Russo 1 abbia effettivamente fatto seguito all'ipotesi disegnata dal Tarallo (secondo cui era opportuno far agire da intermediario, per la richiesta del pizzo, uno come il Russo), nessun elemento concreto essendo stato offerto in tal senso. Altrettanto è a dire del riferimento al precedente (quando la parte lesa fu macabramente avvertita con candele mortuarie), posto che non possa escludersi che la visita da parte del Russo fosse improntata a solidarietà (visti i suoi stretti rapporti con il Vizzì) e non ad intenti criminosi. Anche la considerazione dei buoni rapporti che il Russo intratteneva con i titolari del locale "Le Cuspidi" risulta corretta chiave di lettura, in senso contrario a interpretazione plausibile e non illogica. Non può quindi concludersi che ribadendo come lo spunto investigativo, pur passibile di futuri sviluppi, non risulti -allo stato ed a questi fini- idoneo a sostenere la qualificata probabilità di colpevolezza in capo all'indagato.3. In definitiva il ricorso, generico e comunque del tutto infondato, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il giorno 11 Aprile 2013.- quello proposto dalla ricorrente Accusa, dell'unica traccia di indagine, dandone

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