Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18477 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18477 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI POTENZA
nei confronti di:
MANCINO BERARDINO N. IL 19/07/1987
avverso l’ordinanza n. 181/2014 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
21/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. AA 4 1-1.4

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Data Udienza: 12/12/2014

1. Il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame della
stessa città, in data 21-8-2014 , che, in accoglimento dell’istanza di riesame
proposta nell’interesse di Mancino Berardino,ha annullato l’ordinanza
applicativa della misura intramurale ,in ordine ad una pluralità di imputazioni
ex art. 73 DPR 309/90, inerenti alla cessione alla vendita di hashish e
marijuana a svariati soggetti.
2.11 ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, violazione degli artt 292
comma 2 lett c) e 309 comma 9 cpp, poiché il Tribunale del riesame ha
annullato l’ordinanza genetica, rilevando come quest’ultima abbia riportato,
in modo pedissequo, il contenuto della richiesta del pubblico ministero, con
un copia-incolla delle oltre 500 pagine di tale atto, traendo da ciò il
convincimento dell’insussistenza di una concreta, autonoma motivazione.
Tale asserto è erroneo poiché la legittimità della motivazione per relationem è
stata riconosciuta , in giurisprudenza , sia dalle Sezioni unite ( sent. n.
17/2000) che dalle singole Sezioni della Corte di cassazione. Nel caso di
specie, sussistono tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza di
legittimità per la validità della motivazione per relationem, trattandosi di un
provvedimento di condivisione delle ragioni contenute nella richiesta di
applicazione di misure cautelari, che conteneva una vasta e dettagliata
disamina delle risultanze degli accertamenti espletati. I contenuti del
provvedimento richiamato erano d’altronde pienamente conoscibili in
quanto trasfusi nell’ordinanza del Gip. Quest’ultimo ha peraltro formulato
delle valutazioni autonome, in particolare nella parte relativa alla genesi
dell’indagine, e ha applicato a molti degli indagati misure più tenui di quelle
richieste dal pubblico ministero, con ciò dimostrando di aver sottoposto a
vaglio critico la prospettazione del requirente. Così come il Gip ha esaminato
le modificazioni normative intervenute dopo il deposito della richiesta del
pubblico ministero e di cui pertanto manca , in quest’ultima, ogni analisi. Ma
quand’anche fosse da ravvisarsi un vizio di motivazione dell’ordinanza
genetica ,il Tribunale del riesame sarebbe stato tenuto ad integrare l’apparato
giustificativo di quest’ultima, senza annullarla. La ricezione integrale del
contenuto della richiesta della pubblica accusa nell’ordinanza del gip non
determina infatti, di per sé, alcuna nullità, tanto più allorquando risulti
comunque, come nel caso in disamina, un vaglio critico da parte del giudice.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorso è fondato. Sez U. 21-6-2000, Primavera ( in Cass. pen. 2001,
69) ha condivisibilmente stabilito che la motivazione per relationem di
un provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorchè : 1)
faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del
procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del
la sua decisione ; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o
trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile,
quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà
di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame.
2. Nel caso di specie, sussistono tutte e tre le condizioni indicate dalle
Sezioni Unite. In ordine infatti al terzo requisito , occorre osservare
come la motivazione della richiesta del PM , proprio perché trasfusa
nell’ordinanza custodiale , era certamente conoscibile dalle parti. In
ordine al requisito sub 1), va rilevato come il Tribunale affermi che
l’ordinanza emessa dal Gip riporta ,a suo dire in maniera pedissequa , il
contenuto della richiesta del PM , con un copia —incolla delle oltre 500
pagine di tale atto, ma non contesti che la richiesta del PM contenesse
una motivazione del tutto congrua, a sostegno della domanda
cautelare.
Per quanto attiene al requisito sub 2), occorre osservare che lo stesso
Tribunale dà atto di alcune variazioni lessicali, minuziosamente elencate
dal giudice a quo, le quali , già di per sé , escludono che il Gip si sia
limitato ad una mera operazione meccanica di trasfusione nel proprio
provvedimento del testo della motivazione della richiesta del PM. Maciò che è più significativo- il Tribunale dà atto che il Gip ha
argomentato, in maniera autonoma, in merito alla sussistenza, nel
territorio della provincia di Potenza, di un fiorente mercato della droga,
in cui erano stabilmente inseriti gli indagati, nonché sulla ravvisabilità di
elementi sulla base dei quali formulare legittimamente un giudizio di
tipo prognostico-probabilistico in ordine alla responsabilità di questi
ultimi. Inoltre il giudice a quo dà atto che il Gip ha motivato in relazione
a questioni di natura processuale; alla problematica relativa al
riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell’art 73 DPR
2

provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con

309/90; alla tematica inerente ai presupposti per l’applicazione del
comma 2 bis dell’art 275 cod. proc. pen.; alla valutazione dell’idoneità
della misura cautelare, limitatamente ad alcuni soggetti. Alla luce di tali
rilievi, risulta contraddittoria la conclusione secondo la quale il Gip si è
limitato alla riproduzione grafica, mediante l’operazione informatica
denominata “copia-incolla”, della parte motiva della richiesta del
pubblico ministero, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui ha
eterogeneità di questioni , inerenti sia a tematiche di fatto che di
diritto e, nell’ambito di queste ultime, sia a profili di diritto sostanziale
che processuale, enucleabili dalla stessa motivazione del
provvedimento impugnato, dimostra l’illogicità della conclusione cui è
approdato il Tribunale, attestando che il Gip ha preso cognizione delle
ragioni della richiesta del PM e le ha criticamente valutate e fatte
proprie , sulla base di una accurata ponderazione. Non può pertanto
essere ravvisato , nel caso di specie, il vizio di motivazione mancante o
apparente.
3.Sotto altro profilo, occorre osservare come il Tribunale abbia
esercitato i propri poteri d’integrazione della
motivazione,argomentando in ordine alla ravvisabilità di gravi indizi,
sulla base dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e
delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti escusse. Così
facendo, il Tribunale ha univocamente mostrato di ritenere rapparato
giustificativo dell’ordinanza genetica meramente insufficiente e non
apparente. Come infatti correttamente ricordato dallo stesso giudice a
quo, è possibile integrare la motivazione soltanto qualora una
motivazione vi sia e cioè laddove sia riscontrabile, nell’impianto
argomentativo del provvedimento oggetto di gravame, un adeguato
vaglio degli elementi di fatto posti a fondamento del decisum e della
valenza dimostrativa di essi. Ciò sulla base del principio secondo il
quale l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla
richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e
complementari, sicchè l’apparato giustificativo del provvedimento del
tribunale del riesame integra e completa quello dell’ordinanza genetica,
sanandone le eventuali carenze motivazionali ( Sez. un. 17-4-1996 ,
3

fatto proprio il contenuto dell’atto richiamato. La pluralità ed

Moni , Cass. pen 1996, 3275; Cass. 10-1-2000, Cass. pen 2001, 220).
Pertanto il giudice del riesame non può annullare il provvedimento
impugnato per difetto di motivazione, essendogli devoluto il thema
decidendum nella sua integralità e potendo egli ovviare alle eventuali
debolezze della motivazione dell’ordinanza genetica ( Cass 19-1-2001,
Servadio , Cass. pen 2003, 579).AI tribunale del riesame va infatti
riconosciuto il ruolo di giudice del merito della vicenda de libertate ,
legittimità del titolo custodiale quanto la cognizione della vicenda
sottostante, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità
dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a extrema ratio delle
determinazioni adottabili. Ed anzi il potere di annullare , confermare o
riformare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da
quelle in esso indicate ha così ampia latitudine da attribuire al tribunale
del riesame la possibilità di sanare, con la propria motivazione, le
carenze argomentative dell’ordinanza genetica anche quando queste
ultime siano tali da dar luogo alle nullità ,rilevabili d’ufficio , previste
dall’art 292, comma 2, lett. C) e c-bis), cod. proc. pen. ( Cass. Sez VI, 161-2006 n. 8590 , rv n. 233499 ; Sez V 7-12-2006 n. 3255/07, rv n.
236036). Tale nullità invero può essere dichiarata solo ove il
provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico
oppure ove , pur esistendo materialmente una motivazione , essa si
risolva in clausole di stile ( Cass. , Sez IV 8-7-2004n. 45847,rv n. 230415;
Sez I 1-1-2003n. 14419, rv n. 223800; Sez V 16-4-2003n. 21725, rv n
224553) o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non
consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal
giudice. Ma, come abbiamo appena visto, è lo stesso Tribunale ad
escludere la ravvisabilità di questa ipotesi, procedendo ad una
integrazione dell’apparato giustificativo dell’ordinanza genetica ed
affermandone così, implicitamente ma inequivocabilmente, la mera
debolezza ma non la mancanza o l’apparenza. Con tale impostazione si
pone dunque in insanabile antinomia la pronuncia di annullamento
adottata dal Tribunale, essendo tale epilogo decisorio del tutto
incompatibile con le ipotesi di insufficienza della motivazione. Ne deriva
che erroneamente, nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto
all’annullamento dell’ordinanza genetica. Ciò impone quindi una
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onde al predetto organo è demandata non tanto la valutazione della

pronuncia rescindente nei confronti dell’ordinanza impugnata , con
rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Potenza.

PQM
ANNULLA L’ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO ESAME AL TRIBUNALE DI

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 12-12-2014.

POTENZA.

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