Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18477 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18477 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
COCCIA MAICOL N. IL 16/03/1977
avverso l’ordinanza n. 73/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
30/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/s@a44e le conclusioni del PG Dott. a u J’ePP c / o p
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/04/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 30.04.2012 la Corte d’appello di Ancona, in funzione di
giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza del condannato,
riconosceva nei confronti di Maicol Caccia il vincolo della continuazione ex art. 671
Cod. proc. pen. tra le sentenze indicate ai nn. 2 e 3, da un lato, e nn. 6, 7 e 8,
dall’altro, del provvedimento stesso, determinando quindi le relative pene. Si trattava
invero di sentenze per reati omogenei (ricettazione e connessi) risalenti a periodi di

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale
territoriale che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, argomentando in sintesi nei seguenti termini : – motivazione
insufficiente e sostanzialmente car’énte nell’indicare genericamente identità di tempo e
di luogo nella commissione dei reati, quali elementi indicativi dell’unicità di un previo
disegno criminoso; – insufficienza della tossicodipendenza a sostenere il riconosciuto
vincolo della continuazione.Considerato in diritto
1. Il ricorso dell’Accusa, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile.- Ed invero la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma
esauriente, ha fornito adeguata giustificazione alla propria decisione (con la quale ha
accolto solo parzialmente l’istanza difensiva) ricognitiva della sussistenza di elementi
idonei a verificare il ritenuto vincolo della continuazione tra i reati in tal senso
considerati. Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità
secondo cui l’omogeneità delle condotte, la loro vicinanza spazio-temporale e la
comune motivazione, riconducibile agli impulsi dettati dallo stato di
tossicodipendenza, siano elementi utilmente valutabili, nella loro valenza sinergica, in
senso sintomatico della ricorrenza di un’unitaria ideazione

ab initio. Il giudice

dell’esecuzione ha dunque espresso la sua valutazione della fattispecie nell’ambito di
corretti parametri normativi e giurisprudenziali, con motivazione intrinsecamente
logica e coerente ai dati di causa.Il ricorso, palesemente infondato,deve dunque essere dichiarato inammissibile, ex
artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il giorno 11 Aprile 2013.-

tempo contigui e determinati dalle condizioni di tossicodipendenza del soggetto.-

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