Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18475 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18475 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UBALDINI NAZARENO nato il 12/09/1952 a FRANCAVILLA FONTANA

avverso l’ordinanza del 01/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/04/2018

I

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 1/2/2017 la Corte di appello di Lecce
rigettava l’istanza di riparazione presentata da Ubaldini Nazareno per la dedotta
ingiusta detenzione, sofferta dal 16/4/2007 al 8/4/200Z nell’ambito di
procedimento penale per i delitti di associazione per delinquere, ricettazione,

La Corte territoriale riteneva che Ubaldini avesse dato causa con una
condotta gravemente colposa all’applicazione ed al mantenimento nei suoi
confronti della misura cautelare. All’uopo rappresentava che, dalle numerose
conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate erano emersi frequenti
rapporti con diversi coimputati del medesimo processo, condannati per i delitti di
truffa. Gli intensi rapporti di frequentazione con soggetti coinvolti in attività
illecite, sono idonee, affermava la Corte territoriale, a determinare una
condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Pertanto, perveniva al
rigetto della richiesta.
2. Proponeva ricorso l’interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando
violazione di legge e vizi motivazionali. Deduceva che il Tribunale non aveva
fatto buon governo delle norme che regolano la materia della riparazione per
ingiusta detenzione evidenziando che le intercettazioni a cui aveva fatto
riferimento la Corte territoriale nel provvedimento impugnato erano state
dichiarate inutilizzabili dalla Corte d’appello di Lecce, nel giudizio che aveva
portato all’assoluzione del ricorrente.
Ebbene, poiché il contenuto di tali intercettazioni ambientali e telefoniche
era stato dichiarato inutilizzabile, non poteva valere nell’ambito del giudizio di
riparazione, secondo un principio consolidato del giudice di legittimità espresso
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008,
Rv. 241667).
Il provvedimento adottato sarebbe pertanto sfornito di adeguata
motivazione. Le ulteriori conversazioni intercettate non colpite dalla sanzione
della inutilizzabilità, sarebbero non idonee a supportare il provvedimento di
rigetto.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta chiedeva il rigetto del
ricorso.
4. Il Ministero dell’Economia e Finanze, per mezzo dell’Avvocatura di Stato,
costituita in giudizio, depositava memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso.

truffa e falso, dai quali era assolto con sentenza irrevocabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il principale motivo dedotto dalla difesa appare fondato, pertanto, il
ricorso deve essere accolto.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale
l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di
cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per
ingiusta detenzione (così Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, Rv. 241667). Nella

cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in
violazione degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 cpp, si versa in ipotesi di chiara
“illegalità”, al di là della sanzione che il legislatore denomina inutilizzabilità,
donde la condivisibile affermazione che, costituendo la disciplina delle
intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto
attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della
segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale
“espunzione” del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si
concreta nella loro giuridica inutilizzabitità e nella “fisica eliminazione”».
Orbene, la Corte territoriale, non ha offerto congrua e soddisfacente risposta
alla problematica sollevata dalla difesa e non si è confrontata con tali significativi
insegnamenti, mancando di distinguere le intercettazioni utilizzabili da quelle
inutilizzabili ed indicando quali elementi di convincimento potevano trarsi dalle
conversazioni intercettate che non erano state colpite dalla sanzione della
inutilizzabilità.
2. L’ordinanza deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame
alla Corte d’appello di Lecce che dovrà, seguendo i principi sopra indicati,
valutare, nell’ambito del giudizio di riparazione, il contenuto delle conversazioni
utilizzabili, eventualmente individuando in esse eventuali elementi ostativi al
riconoscimento dell’indennizzo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte
d’appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le
parti relativamente al presente giudzio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2018

Il Consigliere estensore

motivazione della sentenza citata, le Sezioni Unite hanno precisato che «al

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