Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18475 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18475 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASSALLO ANGELO N. IL 05/12/1963
avverso l’ordinanza n. 101/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 05/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott .

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 11/04/2013

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 5.6.2012 la Corte di assise d’appello di Catania, in veste di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta da VASSALLO ANGELO, con la quale era stato
chiesto che il condono ex legge 241/2006 fosse applicato – in relazione al provvedimento di
cumulo pene della Procura generale di Catania in data 26.6.2008 – sul cumulo giuridico e non
già sul cumulo materiale;
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza ritenendo che il beneficio richiesto debba essere
applicato sul cumulo materiale delle pene, prima dell’applicazione dei limiti indicati dall’art. 78
c.p., anche nel caso in cui la complessiva operazione renda di fatto inoperante il riconosciuto
condono;

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento e deducendo che sarebbero intervenuti sulla questione recenti mutamenti di
giurisprudenza sia di legittimità che di merito;

Osserva preliminarmente questa Corte che, a norma dell’art. 676 c.p.p., il giudice
dell’esecuzione provvede in ordine all’estinzione della pena de plano e contro la sua decisione
deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, secondo quanto stabilito dall’art.
667/4 c.p.p..

Ritiene questa Corte che, anche nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente
deciso, sulle questioni indicate dall’art. 676 c.p.p., con le forme di cui all’art. 666 c.p.p., debba
essere esperibile l’opposizione, per non privare l’interessato di un riesame nel merito del
provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (V. Sez. I sentenza n. 16806 del
21.4.2010, Rv. 247072).

Pertanto, il ricorso proposto nell’interesse di Vassallo Angelo deve essere qualificato come
opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di assise d’appello di Catania
per il giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise
d’appello di Catania.
Così deciso in Roma in data 11 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

.

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