Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18473 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18473 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUZZO CARMELO N. IL 03/10/1974
avverso il decreto n. 3111/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
07/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. SA-,JTE Shh.49-c

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Data Udienza: 11/04/2013

Ritenuto in fatto
1. Con decreto emesso il 07.11.2011 ai sensi dell’art. 666, comma 2, Cod. proc.
pen., il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in funzione di giudice
dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza proposta da Carmelo Puzzo volta ad
ottenere l’applicazione dell’indulto ex L. 241/06 sulla pena di cui alla sentenza
definitiva dello stesso Tribunale in data 21.06.2007. Rilevava invero detto giudice
come il beneficio in questione fosse stato già applicato e poi revocato, in presenza di
sopravvenienza (sentenza di condanna, sia pur a pena patteggiata, per delitto

2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cessazione l’anzidetto condannato
che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione sul rilievo che la sentenza emessa ex art. 444 Cod. proc. pen.,
non avendo natura di sentenza di condanna, non avrebbe potuto essere causa di
revoca del già concesso beneficio dell’indulto.Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ex art. 667, comma 4, Cod. proc.
pen. e trasmesso per la sua decisione al giudice dell’esecuzione.Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo cui
avverso il provvedimento dato in tema di applicazione dell’indulto ex art. 672 Cod.
proc. pen., sia stato esso pronunciato de plano ovvero a seguito di rito camerale
partecipato, non è ammesso ricorso immediato per cessazione, dovendosi prima
esperire quel particolare rimedio, pur esso di sostanziale natura impugnatoria, dato
dall’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen. (v., per tutte, Cass.
Peri. Sez. 1°, n. 23606 in data 05.06.2008, Rv. 239730, Nicastro; ecc.).

E poiché, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti e del

favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, Cod. proc. peri., il giudice deve dare
all’atto della parte la sua corretta qualificazione giuridica, il ricorso come sopra
proposto dal Puzzo deve essere qualificato opposizione e trasmesso per la sua
decisione al giudice dell’esecuzione.P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Milano.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 Aprile 2013.-

commesso nel quinquennio) causa di revoca ex lege.

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