Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18472 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18472 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STARA SALVATORE N. IL 14/05/1941
avverso la sentenza n. 34045/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 16/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7

Uditi difensor Avv.;

7

Data Udienza: 27/11/2014

Ritenuto in fatto.
1.

Stara Salvatore impugna per cassazione ai sensi dell’art. 625 bis

cod.proc.pen. la sentenza della II sezione penale di questa Corte, emessa il 16
luglio 2013 e distinta dal nr 40715,

con la quale è stato rigettato il ricorso

proposto dallo Stara avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 23
aprile 2012; sentenza , quest’ultima,

resa in sede di rinvio – in esito

all’annullamento disposto da questa Corte su ricorso dello Stara rispetto ad altra
precedente statuizione emessa in data il 25 settembre 2008 dalla medesima
con la quale il ricorrente è stato mandato assolto

dall’imputazione allo stesso mossa ( calunnia continuata in danno di alcuni
componenti del Tar di Cagliari, accusati dallo Stara di abuso d’ufficio) per la
accertata insussistenza dell’elemento soggettivo e dunque con la formula perché
il fatto non costituisce reato.
2. Con il ricorso
si chiede la declaratoria di inesistenza giuridica della sentenza impugnata;
la cassazione della stessa ai sensi dell’art. 111 Cost. e 568 comma II
cod. proc.pen. ;
la cassazione della citata statuizione per errore di fatto, sotto diversi
versanti , ex art. 625 bis cod.proc.pen.
3. Con memorie depositate il 17 giugno 2014 , 2 ottobre 2014 , 24 novembre
2014 il ricorrente ha chiesto la trattazione in udienza pubblica del ricorso.
Considerato in diritto.
1. IL ricorso è inammissibile perché, per quanto tempestivo ( in linea con quanto
segnalato dal ricorrente nelle memorie depositate il 17 giugno 2014), risulta
articolato fuori dalle ipotesi che ne legittimano la proposizione.
Tanto ne giustifica la declaratoria di inammissibilità “de plano”. Come
costantemente affermato da questa Corte ( cfr da ultimo Sez. 3, Sentenza n.
39179 del 08/05/2014, Rv. 260548), infatti, il sindacato di ” ammissibilità del
ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere compiuto senza
formalità di procedura e le garanzie del contraddittorio scritto e senza seguire il
rito camerale disciplinato dall’art. 127 cod. proc. pen., atteso che l’art. 625-bis
cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un’inutile attività giurisdizionale nei
casi in cui l’inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a
cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un
accertamento giudiziale divenuto irrevocabile.
2. Come coerentemente avvertito dallo stesso ricorrente ( si vedano al fine i fl da
23 in poi del ricorso ) , la disamina nel merito del presente ricorso presuppone a
monte la definizione del tema inerente la ammissibilità del rimedio straordinario
all’uopo attivato in assenza di una statuizione di condanna in capo al ricorrente.

Corte territoriale-

2.1. Giova ribadire come l’unico rimedio prospettabile avverso le sentenze della
Corte di Cassazione debba essere individuato nel ricorso straordinario previsto
dall’art. 625 bis cod.proc.pen. Trattasi, com’è noto, di rimedio che trova
fondamento costituzionale negli artt. 27 comma II e 111 comma 7 Cost. ma che
va contemperato con altro valore costituzionalmente protetto , quello legato alla
certezza del diritto prodotta dalla irrevocabilità delle sentenze , ribadito per le
decisione della Corte dall’art. 648, comma II, cod.proc.pen.
Da qui le connotazioni di eccezionalità del rimedio , destinato ad operare entro

connotazioni che portano ad un perimetro cognitivo delimitato ( possono essere
dedotti vizi di percezione e dunque non errori di valutazione o giudizio) e, per
quel che qui primariamente interessa , ad un ridotto ambito di legittimazione,
giacchè solo le sentenze di condanna ( anche ai soli effetti civili : cfr da ultimo
SS UU 28719/12) consentono l’interposizione del gravame.
2.2. Al presente ricorso , dunque , non può attribuirsi altra veste giuridica che
quella prevista dall’art. 625 bis cod.proc.pen. E in ragione di tanto va evidenziato
che il ricorrente è stato assolto nel merito per la ritenuta insussistenza
dell’elemento soggettivo della calunnia allo stesso contestata; decisione, questa
della Corte distrettuale, ribadita in sede di legittimità con la sentenza impugnata
in esito alla reiezione del gravame proposto dallo Stara che chiedeva, per contro,
dichiararsi a monte l’insussistenza della condotta materiale allo stesso ascritta e
dunque la modifica della assoluzione in ragione della insussistenza del fatto di
reato allo stesso imputato.
2.3. Sostiene il ricorrente che il ricorso straordinario, pur in mancanza di una
sentenza di condanna, dovrebbe ugualmente ritenersi ammissibile, laddove,
come nella specie, l’imputato, per quanto assolto, in ragione della ritenuta
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato , si trovi preclusa la possibilità di
agire in via risarcitoria nei confronti dei soggetti che ebbero ad accusarlo di un
reato non sussistente e si veda costretto a patire anche la condanna al
pagamento delle spese processuali. E lamenta , in caso di diversa lettura
interpretativa del dato di riferimento, l’incostituzionalità della norma o comunque
l’incompatibilità della stessa con il diritto dell’Unione.
2.4. L’assunto appare manifestamente erroneo.
Il dato normativo di riferimento, per la assoluta eccezionalità del rimedio, come
detto, non consente spazi interpretativi destinati a superare le ipotesi
tassativamente previste. L’art. 625 bis c.p.p., è infatti norma di carattere
eccezionale, di guisa che ne è inibita qualsivoglia interpretazione analogica o pur
semplicemente estensiva.

ambiti strutturali definiti e tassativi , non suscettibili di interpretazione analogica;

Con l’indicazione del termine “condannato”, si è inteso individuare ogni possibile
momento di correlazione con il giudizio di responsabilità penale , se del caso, per
quanto evidenziato , anche di natura civilistica, comunque legata alla sussistenza
teorica del reato.
Ne restano dunque palesemente fuori le valutazioni afferenti possibili profili
risarcitori eventualmente correlati a pretese dell’imputato ( si vedano ad
esempio le domande risarcitorie ex art. 541, 542 e 427 cod.proc.pen. comunque
legate ad apposite istanze in tal senso veicolate dalla parte interessata, nella

quelle afferenti le spese processuali o il pagamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende in conseguenza della reiezione o della inammissibilità del
ricorso di legittimità, momenti evidentemente sganciati dalla presenza di una
statuizione di condanna in ragione di una riscontrata ipotesi di reato.
2.5. Evidentemente fuorvianti sono poi i lamentati profili di addotta
incostituzionalità o di incompatibilità con il diritto comunitario rivendicati dal
ricorrente.
Non solo per la assoluta genericità dell’assunto, tradito dall’assenza di una
puntuale ed esplicita indicazione del dato normativo di riferimento , sia esso
costituzionale o afferente il diritto dell’Unione, inficiato dalla interpretazione dei
profili legittimanti il ricorso straordinario qui tracciata (si vedano i punti A e B di
fl 25 del ricorso); dato che , a fronte di una illegittimità non plateale ed ex se
emergente dagli atti, potrebbe , nel caso inficiare a monte la stessa
prospettazione .
Piuttosto è assorbente l’ulteriore aspetto in forza al quale la situazione
pregiudicata assertivamente derivante dalla censurata interpretazione del dato
normativo che occupa, si è rivelata siccome immediatamente estranea al giudizio
in seno al quale si è incuneato l’odierno ricorso straordinario.
Nel ricorso lo Stara non ha mai addotto di aver articolato, nel corso del giudizio,
alcuna domanda risarcitoria nei confronti dei soggetti che ebbero ad accusarlo
del reato poi non riscontrato, se del caso ai sensi degli artt. 541 e 542
cod.proc.pen ( cui lo stesso ricorrente mostra di fare riferimento nel corpo del
gravame) .
Si tratta, piuttosto, di una prospettiva, quella di matrice risarcitoria rivendicata
dal ricorrente e assertivamente preclusa dal tenore dell’assoluzione ( non occorre
in questa sede soffermarsi sulla correttezza della prospettazione) futura e
meramente eventuale, estranea alla attualità della realtà processuale sottesa al
presente gravame; non tale, dunque, da assumere decisività all’interno della
stessa, destinata pertanto a rimanerefsensibile, in conseguenza, alla questione

specie non riscontrate nel substrato processuale di riferimento); parimenti anche

pregiudiziale sollevata, rendendone definitivamente inammissibile la relativa
prospettazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del processo e di una somma liquidata come da
dispositivo in favore della cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso il 27 novembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle

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