Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18472 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18472 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACILETTI STEFANIA nato il 27/01/1985 a CERIGNOLA parte offesa
ILIC NENAD nato il 21.01.1977 in Serbia parte offesa
c/
CHIARIA VALTER nato il 22/05/1960 a TRINO
avverso il decreto del 26/06/2017 del GIUDICE DI PACE di VERCELLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con decreto del 26 giugno 2017 il Giudice di pace di Vercelli ha

disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Valter Chiaria sottoposto ad
indagini in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen., avverso la cui richiesta
avevano proposto opposizione Stefania Paciletti, madre del minore Matteo Golmo
ed Ilic Nenad entrambe persone offese.
2.

Avverso l’archiviazione propongono distinti ricorsi Stefania Paciletti,

quale esercente la potestà genitoriale su Matteo Giorno ed Ilic Nenad.
Con provvedimento assunto nella camera di consiglio del 11 aprile 2018

il ricorso proposto da Ilic Nenad (iscritto al n. 547832/2017) è stato riunito a
quello proposto da Stefania Paciletti (iscritto al n. 54731/2017) considerata
l’evidente connessione, trattandosi di ricorsi avverso al medesimo provvedimento
di archiviazione.
4.

Entrambi i ricorrenti formulano un unico articolato motivo con cui

lamentano che la decisione con cui il Giudice di Pace di Vercelli ha respinto
l’opposizione, disponendo l’archiviazione del procedimento, sia stata assunta in
violazione il principio del contraddittorio e dell’obbligo di motivazione. Osservano
che il provvedimento impugnato non esamina in alcun modo le ragioni degli
opponenti, limitandosi a fare proprii i motivi posti a base della richiesta di
archiviazione. Mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, proprio per la
peculiarità del rito, è onere del giudice di pace prendere in considerazione in
modo approfondito i motivi di opposizione della persona offesa. Rileva, da un
lato, la ricorrente Paciletti che con l’opposizione ella aveva richiesto l’assunzione
di persona informata sui fatti, indicando le generalità di colei che per prima
giunse sul luogo del sinistro, nonché la nuova audizione di Ilic Nenad, per
approfondire la questione della visibilità delle strisce pedonali. Dall’altro, Ilic
Nenad sottolinea di aver, in quella sede, non solo allegato documenti clinici, ma
di avere richiesto l’audizione dei testi Rossella Foresta e Rosalia Tomasello, la cui
dichiarazioni sono utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
5.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di

Cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
2.

Il ricorso va accolto.
Ora, nel procedimento avanti al Giudice di pace, l’opposizione della

persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la
realizzazione di un contraddittorio cartolare, all’esito del quale il giudice, se
accoglie la richiesta del P.M., decide

de plano,

non essendo prevista la

celebrazione dell’udienza camerale; ne consegue che non possono essere

3.

esaminate, in sede di legittimità, censure afferenti alla congruenza della
motivazione del decreto o all’inammissibilità dell’opposizione. (Sez. 5, n. 18861
del 13/03/2014 – dep. 07/05/2014, P.O. in proc. Salzarulo, Rv. 26255801) Sez.
5, Sentenza n. 18861 del 13/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014 ) Rv. 262558; Sez.
5, Sentenza n. 9727 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/03/2015 ) Rv. 262940
3.

Va però anche ribadito che in tema di procedimento davanti al Giudice

di pace è comunque, necessario che il giudice si pronunci sull’opposizione dando
conto delle ragioni dell’opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di

violazione del principio del contraddittorio Sez. 4, Sentenza n. 20388 del
16/04/2008 Cc. (dep. 21/05/2008 ) Rv. 240226 Sez. 5, Sentenza n. 41194 del
19/06/2014 Cc. (dep. 03/10/2014 ) Rv. 262185; Sez. 4, Sentenza n. 1558 del
28/11/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 259083)
4.

Ciò non è accaduto nel caso di specie, in quanto, a fronte della

articolata opposizione della persona offesa, accompagnata dalla indicazione di
prove da assumere il Giudice di pace si è limitato a far propria la richiesta di
archiviazione del Pubblico Ministero senza interrogarsi sul contenuto dimostrativo
degli elementi di prova rappresentati dall’opponente, sottraendosi, di fatto
all’obbligo motivazionale su di lui gravante
5.

Il provvedimento, va, pertanto annullato senza rinvio, trasmettendosi

gli atti al Giudice di Pace di Vercelli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di pace di Vercelli
per nuovo esame
Così deciso il i i /0/2018
,

Il Consisiliere stensore
M ura N rdin

inammissibilità dell’opposizione, la mancanza della quale determina una

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