Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18471 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18471 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:
PRETO JACOPO GIUSEPPE nato il 17/09/1985 a MILANO
avverso la sentenza del 25/10/2017 del TRIBUNALE di VICENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ROBERTO ANIELLO,
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata della
sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con
rideterminazione della stessa nella misura di un anno

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza ha applicato a
Preto Jacopo Giuseppe la pena concordata tra le parti e ritenuta di giustizia per il
reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in Chiampo (VI) il 15 dicembre 2015,
disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore

legge sotto il profilo della durata illegale del periodo di sospensione della patente
di guida posto che, in relazione al reato addebitato, la durata minima della
sospensione della patente di guida non avrebbe dovuto essere inferiore ad un
anno (da uno a due anni).

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Roberto Aniello, ha concluso
per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida,
con rideterminazione della stessa nella misura di un anno.

4. Il ricorso è fondato. Ha errato il Tribunale nel determinare la durata della
sospensione della patente di guida del Preto, posto che, per l’ipotesi di cui alla
fascia b) dell’art. 186, comma 2, cod. strada aggravata ai sensi dell’art.186,
comma

2-bis,

stesso testo normativo, è prevista una forbice edittale di

sospensione della patente di guida da un minimo di un anno ad un massimo di
due anni (Sez. 4, n. 38141 del 11/07/2013, Polverini, Rv. 25640201).
L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla durata
della sanzione amministrativa accessoria. Avendo il giudice di merito ritenuto di
determinare la durata in misura pari al minimo edittale, limitandosi ad errare
nella misura della sanzione minima, la Corte può procedere a determinare la
sanzione ai sensi dell’art.620 lett. I) cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida, che ridetermina in un anno.

Così deciso in data 11 aprile 2018
re estensore

Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, il quale ha dedotto violazione di

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