Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18470 del 25/02/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18470 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MUZZUPAPPA GIUSEPPE, nato a Milano il 26.3.1973
RUGOLO ANTONIO, nato a Nicotera il 16.1.1971
COCCIOLO CARMINE, nato a Tropea il 12.8.1982
SICILIANO PASQUALE, nato a Vibo Valentia il 14.10.1976
SIMONCINI PIETRO ANDREA, nato a Vibo Valentia il 1.7.1983
avverso la sentenza n. 137/2014 della Corte d’Appello di Catanzaro in data 28 gennaio 2014
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi
udita in pubblica udienza del 25 febbraio 2015 la relazione del consigliere Stefano Mogini
udito il sostituto procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto: per
Muzzupappa, annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio per prescrizione in
relazione ai capi E, I, T e rigetto del ricorso nel resto, con rinvio per determinazione della
pena in ordine ai residui reati; per Rugolo, inammissibilità del ricorso; per Cocciolo,
annullamento senza rinvio per capi E, L, M, T per prescrizione, rigetto nel resto, con rinvio
per rideterminazione della pena in ordine ai residui reati; per Siciliano, annullamento senza
rinvio per prescrizione in relazione al reato di cui al capo U, con rinvio per rideterminazione
della pena in relazione al residuo reato; per Simoncini, rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati: Avv. Giovanni Vecchio per Muzzupappa Giuseppe e Rugolo Antonio, che ha
insistito per l’accoglimento dei ricorsi e, in subordine, per annullamento senza rinvio per
prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi E, I, T per Muzzupappa; Avv. Lojacono per

Data Udienza: 25/02/2015

Cocciolo Carmine, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in subordine,
annullamento senza rio per prescrizione come da conclusioni del procuratore generale;
t2i gir21 tIcì
Avv.
t per Sia !ano Pasquale, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in
subordine, annullamento senza rinvio per prescrizione come da conclusioni del procuratore
generale;

1. Muzzupappa Giuseppe, Rugolo Antonio, Cocciolo Carmine, Siciliano Pasquale e
Simoncini Pietro Andrea ricorrono avverso la sentenza del 28 gennaio 2014 con la quale
la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia
del 19 dicembre 2012, ha ritenuto l’insussistenza del reato associativo di cui all’art. 74
I.s. per il quale Muzzupappa, Rugolo, Cocciolo e altri (capo A) erano stati condannati in
primo grado, e ha rideterminato la pena per i delitti rispettivamente ascritti ai ricorrenti
con riferimento alla coltivazione di un ingente quantitativo di cannabis indica (il
Muzzupappa – capo B), a plurimi episodi di detenzione a fini di spaccio di tale sostanza
stupefacente (Muzzupappa- capi B, E, I, J, P e T; Cocciolo – capi E, L, M, P, e T; Rugolo
Antonio – capi B e I; Siciliano – capi Q e U), ad una condotta estorsiva (Cocciolo – capo
H), così che, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, Muzzupappa, al quale in
primo grado erano state concesse le attenuanti generiche prevalenti nonché quella di
cui all’art. 73 comma 5 I.s. in relazione ai capi I e 3, veniva condannato alla pena di
anni 5 di reclusione ed Euro 19.000 di multa; Cocciolo, al quale in primo grado erano
state concesse le attenuanti generiche prevalenti nonché quella di cui all’art. 73 comma
5 I.s. in relazione ai capi L e M, alla pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione ed Euro
19.000 di multa; Rugolo, al quale in primo grado erano state concesse le attenuanti
generiche prevalenti nonché quella di cui all’art. 73 comma 5 I.s. in relazione al capo I,
alla pena di anni 4 e giorni 15 di reclusione e Euro 18.100 di multa; Siciliano alla pena
di anni 4 e mesi 3 di reclusione e Euro 18.500 di multa. La sentenza di primo grado
veniva invece confermata nei confronti del Simoncini, che era stato condannato, a lui
concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione e Euro 12000 di
multa per la detenzione, porto e cessione di armi da guerra, nella specie una
mitraglietta calibro 7,65 (capo X). Con applicazione al Muzzupappa della pena
accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la
durata della pena, ed al Cocciolo, al Rugolo, al Siciliano e al Simoncini della pena
accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Muzzupappa Giuseppe censura per mezzo del suo difensore la sentenza impugnata
lamentando illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove che
ha condotto alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente in ordine ai capi B,
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Ritenuto in fatto

E, 3, I, P e T dell’imputazione. In particolare, per quanto riguarda il capo B (relativo alla
coltivazione di ingente quantitativo di cannabis indica), la Corte territoriale avrebbe
omesso di considerare che dalle intercettazioni telefoniche risultava unicamente che il
ricorrente aveva chiesto informazioni sulla piantagione al coimputato Rugolo Antonio,
giudicato separatamente per questo reato a seguito di arresto in flagranza, senza che
ciò provi che la piantagione era nella disponibilità di esso ricorrente. La sentenza
impugnata non aveva poi affrontato il tema della specifica offensivita’ della condotta,
anche al fine del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R.

alcun collegamento con il reato in questione, così che sul punto la decisione della Corte
territoriale sarebbe viziata da palese illogicità. Quanto al reato di cui al

capo E –

vicenda che ha portato all’arresto di Congestri’ Emiliano e Criseo Federico perché trovati
in possesso di una busta di nylon contenente 512 gr. di marijuana da loro lanciata dal
finestrino dell’autovettura sulla quale viaggiavano – la Corte territoriale avrebbe
interpretato le intercettazioni telefoniche omettendo di considerare che l’arresto venne
effettuato il giorno 19 marzo, festa di San Giuseppe, e che le conversazioni captate si
riferivano ad un incontro in occasione dell’onomastico del ricorrente. Quanto ai capi
(cessione di stupefacente a Riva Angelo) e I, la sentenza impugnata si limiterebbe a
riportare l’elencazione delle conversazioni captate così consegnando una motivazione
solo apparente. In ordine al capo P (acquisto di 20 kg. di sostanza da parte di Siciliano
Pasquale), l’unica prova, consistente nell’intercettazione ambientale di conversazione
intercorsa tra Cocciolo Carmine e Cocciolo Francesca, non fornirebbe alcun sostegno al
coinvolgimento del ricorrente nella vicenda. Infine, la sentenza impugnata ricaverebbe
la cessione di 30 Kg. di sostanza a Siciliano Pasquale

(capo T) unicamente da

un’intercettazione ambientale tra Cocciolo e persona non identificata. Tale
intercettazione sarebbe priva di ogni idoneità dimostrativa circa la responsabilità del
ricorrente per il fatto in questione.

3. Rugolo Antonio ricorre personalmente lamentando che per la coltivazione di cui al
capo B è stato già condannato il 4.7.2007 alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione
con riferimento alle 9 piantine all’epoca sequestrate. Ipotizza che per il resto della
piantagione possa al più applicarsi un piccolo aumento per la continuazione. Con
riferimento al capo I denuncia il carattere non concludente delle conversazioni
intercettate tra lui e il Muzzapappa, che fanno stato dello scambio di cose non meglio
definite presso il Bar Polimeni di Nicotera Marina, senza che vi sia stata conferma sulla
effettiva consegna della merce, e sulla qualità e quantità di quest’ultima. Chiede infine
l’applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73 I.s. per
effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014.

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309/1990. La condotta del Muzzupappa diretta ad estirpare la piantagione non avrebbe

4. Cocciolo Carmine lamenta in primo luogo violazione di legge con riferimento al
trattamento sanzionatorio a lui applicato, lontano dai minimi edittali ora previsti dall’art.
73 I.s. per le droghe leggere a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
32/2014 e della Legge n. 79/2014 di conversione del d.l. 36/2014. Per quanto in
particolare riguarda la condanna per il reato di cui al capo E, denuncia mancanza e/o
insufficienza della motivazione, che fa leva su intercettazioni non significative circa
l’esito dell’incontro – intermediato dal ricorrente – tra alcuni soggetti di Soriano e tale
Muzzapappa. Nulla proverebbe al riguardo la circostanza che successivamente

controllo della loro autovettura è avvenuto a svariati chilometri dal luogo dell’incontro,
dopo che l’auto era stata persa di vista dal mirato servizio di osservazione allo scopo
predisposto, per cui nulla esclude che di tale sostanza i soggetti siano venuti in
possesso durante una sosta intermedia. Nessun elemento di prova consente inoltre di
riferire la richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente al Congestri’ alla droga caduta
in sequestro, potendo il credito del ricorrente trovare giustificazione in pregressi
rapporti di altra natura. Il ricorrente lamenta insufficienza di motivazione anche in
relazione alla condanna per il reato di cui al capo L (cessione di cannabis a tale
Massimo, non meglio identificato), che si fonda sull’intercettazione ambientale della
conversazione del ricorrente col presunto cessionario avvenuta il 13.5.2007, peraltro
non significativa di una effettiva cessione di sostanza. La motivazione della sentenza
impugnata sarebbe inoltre viziata laddove esclude la configurabilità del consumo di
gruppo con riferimento al capo M della rubrica. Dall’intercettazione posta a fondamento
della condanna per tale reato risulterebbe invece con chiarezza che il ricorrente, quale
incaricato del gruppo, abbia provveduto a reperire della sostanza che successivamente
tutti insieme hanno consumato. Quanto al reato di cui al capo P (cessione di 20 kg. di
cannabis a Siciliano Pasquale), la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata
nella parte in cui trae la prova dell’avvenuta cessione dei 20 kg. di sostanza
stupefacente da intercettazioni che potrebbero riferirsi a diversa, quanto eventuale,
ipotesi di cessione con unico protagonista il Siciliano e magari per un quantitativo di
diversa entità. Sussisterebbe inoltre, ad avviso del ricorrente, il vizio di motivazione
conseguente a travisamento della prova per la condanna relativa al reato di cui al capo
T dell’imputazione (cessione di 30 Kg. di cannabis a Siciliano Pasquale), dovendosi
rilevare un’intrinseca contraddittorietà tra il compendio delle intercettazioni richiamato
in sentenza e le ipotesi accusatorie di cui ai capi P e T della rubrica. Il ricorrente
lamenta infine violazione di legge in relazione all’art. 629 c.p. e manifesta illogicità della
motivazione con riferimento al reato di estorsione contestato al capo H della rubrica.
Mancherebbe nel caso di specie l’elemento della minaccia. A fronte delle reiterate
richieste la presunta persona offesa continuava a tergiversare, così dimostrando di non
percepire alcun pericolo per la propria incolumità tale da sentirsi costretto a piegare la
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Congestri’ e Criseo siano stati trovati in possesso di 516 gr. di marijuana, posto che il

propria condotta all’altrui volontà. La decisione del soggetto di adempiere la propria
obbligazione sarebbe riconducibile ad una libera sua scelta, in alcun modo coartata dal
ricorrente.

5. Siciliano Pasquale lamenta per mezzo del difensore carenza e contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata. Le conversazioni captate sulle quali si fonda la
dichiarazione della responsabilità penale del ricorrente non consentirebbero di
individuarne l’oggetto in una trattativa volta alla cessione di stupefacente e non

decisione della Corte territoriale. [generico] Il ricorrente censura infine la sentenza
impugnata per violazione di legge con riferimento all’applicazione di trattamento
sanzionatorio non più vigente per condotte aventi ad oggetto droghe leggere a seguito
della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale [annullamento con rinvio].
6. Simoncini Pietro Andrea ricorre in proprio avverso l’impugnata sentenza deducendo
violazione di legge con riferimento all’art. 2 della L. 895/1967 e agli artt. 192 comma 2
e 533 c.p.p.. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito mancherebbe di
qualsivoglia elemento probatorio idoneo a dimostrare la fondatezza della contestazione
di cui al capo X della rubrica. Tale non può essere ritenuta l’intercettazione ambientale
di una conversazione avvenuta sull’autovettura di altro soggetto in un contesto
caratterizzato dal mancato rinvenimento di alcun tipo di arma e dall’identificazione del
ricorrente avvenuta unicamente sulla base del riconoscimento vocale effettuato da un
agente di p.g.. Tale riconoscimento potrebbe al più essere considerato come semplice
indizio, inidoneo a dimostrare ai sensi dell’art. 192 comma 2 c.p.p. la penale
responsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. La conversazione
intercettata non sarebbe nemmeno idonea a dimostrare che le armi in questione
possano essere qualificate come armi da guerra atte all’impiego. L’assoluta inesistenza
di una mitraglietta calibro 7 e 75 (cfr. imputazione) o, comunque, la semplice incertezza
in ordine al calibro dell’arma non permettono di qualificare quell’arma come un’arma da
guerra. Le armi che impiegano munizioni di calibro utilizzato anche in armi da guerra
sono sempre da considerarsi armi comuni se ricorrono specifiche caratteristiche per
l’impiego venatorio o sportivo, poiché le leggi 85/1986 e 157/1992 non hanno previsto
alcuna specifica caratteristica, così abrogando sul punto l’art. 2 L. 110/1975. Il
ricorrente lamenta inoltre vizio di motivazione poiché la Corte territoriale non si sarebbe
confrontata con i motivi d’appello e avrebbe impiegato argomentazioni del tutto
apodittiche, che non permettono di ricostruire il fatto in termini di certezza tali da
escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione. Infine, il ricorrente
deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo ai criteri seguiti per
la determinazione della pena, per avere la Corte territoriale postulato la necessità di
quantificare la pena in misura prossima al massimo edittale senza giustificare il

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sarebbero idonee ad indirizzare in maniera univoca verso il risultato proposto nella

percorso seguito per ritenere la capacità a delinquere del ricorrente e la rilevante
offensivita’ dell’arma da questi asseritamente detenuta.

Considerato in diritto
1. Il ricorso di Muzzupappa Giuseppe è infondato. Per quanto riguarda il capo B (relativo
alla coltivazione di ingente quantitativo di cannabis indica), contrariamente agli assunti del
ricorrente, la Corte territoriale giustifica adeguatamente e senza incorrere in vizi logici e

plurime intercettazioni univocamente significative della cointeressenza del Muzzupappa nella
coltivazione (pp. 18/23 della sentenza; vedi anche conferma nelle conversazioni di Cocciolo del
29.7.2007, riportate a p. 17 con riferimento al reato di cui al capo T). Cointeressenza che si è
concretata non solo nella semplice informazione, bensì nella condivisione delle scelte di
gestione, fino alla decisione di estirpare le piante non scoperte dalla p.g. che aveva operato
l’arresto in flagranza del Rugolo. Estirpazione eseguita personalmente dal Muzzupappa.
Correttamente la sentenza esclude la ricorrenza del fatto di lieve entità di cui all’art. 73
comma 5 I.s. (e quindi la pretesa inoffensività della condotta) in ragione della quantità di droga
prodotta, che le stesse intercettazioni fanno ritenere rilevante (Cocciolo riferisce nella
conversazione del 29.7.2009 riportata a p. 17 che dalla piantagione potevano ricavarsi 400
chili di stupefacente).
Per quanto riguarda il reato di cui al Capo E, plurime intercettazioni tra gli imputati tra loro
e tra Cocciolo e Congestri’, precedenti e successive all’arresto di Congestri’ e Criseo, sono
univocamente convergenti nella prova del fatto contestato a Muzzupappa e Cocciolo (pp.8 e
ss.), mentre la ricostruzione alternativa offerta dal ricorrente appare invero risibile.
Lo stesso puo’ dirsi circa il reato di cui al Capo I: i giudici di merito derivano in modo del
tutto logico e convincente la prova del fatto dal linguaggio utilizzato nelle due conversazioni
captate tra Muzzupappa e Rugolo Antonio e tra lo stesso Muzzupappa e Polimeni Antonio e
dall’evidente incongruità della spiegazione alternativa (che si trattasse di birra, p. 27).
Anche per quanto attiene al reato contestato al Capo 3, le plurime intercettazioni tra
Muzzupappa e Riva sono invero univocamente significative delle corrispondenti cessioni di
cannabis (pp. 28 e 29).
La condanna relativa al capo P si fonda su plurime intercettazioni delle conversazioni
intercorse tra Cocciolo e Muzzupappa e tra Cocciolo e Siciliano, delle quali viene in sentenza
adeguatamente giustificata la convergenza dimostrativa dei fatti contestati (pp.12 e ss.), e
dell’ambientale relativa alla conversazione tra Cocciolo e la fidanzata. Manca ogni plausibile
ricostruzione alternativa degli avvenimenti da parte dei ricorrenti interessati.
Circa il reato di cui al Capo T (e quello di cui al capo U, specularmente contestato al
Siciliano) le intercettazioni utilizzate – quella del 25.7.2007 tra Cocciolo, De Masi e un terzo
rimasto ignoto e quella del 29.7.2007 tra Cocciolo e un soggetto ignoto, contengono univoci
riferimenti ai fatti contestati e ai relativi autori (oltre alla valenza autoindiziante per il Cocciolo,
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541

giuridici il proprio giudizio in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, deducendola da

si rinvengono riferimenti individualizzanti a Pasquale Siciliano, cugino di De Masi, e al
Muzzupappa, descritto dal Cocciolo come Peppe, guardiano del Venta Club, di anni 39, che fa
erba da quando ne aveva 19 – pp.17 e 18), sicché anche a tal riguardo il ricorso non ha pregio.
Peraltro, i reati di cui ai capi E, I, P (le due cessioni per complessivi 20 chili di hashish
risultano commesse rispettivamente il 20.3.2007 e il 2.4.2007 – vedi pp. 15 e 16 della
sentenza), T dell’imputazione risultano prescritti, anche tenuto conto dei periodi di sospensione
per complessivi 3 mesi e 4 giorni (conseguenti a rinvio per impegno professionale di un

comportante sospensione per un massimo di 60 giorni; nonché’ al rinvio dell’udienza del
20.3.2012, fino al 24.4.2012, comportante sospensione dei termini di prescrizione per 1 mese
e 4 giorni), dovendosi considerare il relativo periodo prescrizionale massimo a seguito di
interruzione (per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 32/2014 il nuovo-vecchio regime
sanzionatorio proprio ai delitti in questione, relativi a droga leggera, prevede una pena
massima pari a sei anni di reclusione e quei delitti si prescrivono col decorso del termine
massimo di sette anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 comma 1, 160 e 161 c.p.p.) ad oggi
realizzato in relazione ai reati commessi prima del 21.5.2007 (sospensione e interruzione dei
termini prescrizionali per complessivi anni 7, mesi 9 e giorni 4). Si rende quindi necessario
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Muzzupappa Giuseppe in
relazione ai reati di cui ai capi E, I, P, T dell’imputazione perché estinti per prescrizione,
mentre al rigetto del ricorso nel resto consegue la necessità di rinviare ad altra Sezione della
Corte d’Appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati di cui
ai capi B e 3 dell’imputazione, rispettivamente contestati e commessi fino al mese di luglio
2007 e nel mese di maggio 2007.

2. Il ricorso proposto personalmente da Rugolo Antonio è inammissibile perché tardivo. Il
ricorrente era presente dinanzi alla Corte d’Appello e il termine di 90 giorni indicato in
dispositivo per il deposito della sentenza (pronunciata il 28.1.2014) è stato rispettato, sicché la
sentenza è divenuta irrevocabile il 13.6.2014 mentre il ricorso è stato presentato solo il
16.6.2014. L’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata preclude l’esame delle
doglianze esposte in ricorso. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui
all’art. 616 c.p.p..

3. I motivi di ricorso con i quali

Cocciolo Carmine si duole delle conclusioni raggiunte

dalla Corte territoriale circa la sua penale responsabilità in ordine ai delitti a lui ascritti in
rubrica sono privi di pregio. Per quanto riguarda il reato di cui al Capo E il Collegio richiama
quanto sopra esposto con riferimento alla posizione del coimputato Muzzupappa: plurime
intercettazioni tra gli imputati e tra il ricorrente e Congestri’, precedenti e successive all’arresto
di Congestri’ e Criseo, sono univocamente convergenti, insieme alle risultanze del servizio di
osservazione citato nella sentenza impugnata, nella piena prova della responsabilità del
7

difensore disposto in primo grado all’udienza del 20.7.2011 e fino a quella del 21.11.2011,

ricorrente per il fatto contestato (pp.8 e ss.). Per quanto attiene il reato di cui al Capo L la
captazione ha significato pienamente dimostrativo, adeguatamente evidenziato e giustificato in
sentenza (p. 29), mentre per il reato descritto al Capo M (la droga apparteneva alla stessa
partita ceduta in parte a Massimo – capo L) la sentenza impugnata appare immune da vizi
logici e giuridici nell’escludere il preteso consumo di gruppo (p.30 – non è dimostrato acquisto
congiunto e risulta addirittura smentito il consumo di gruppo dell’intera partita). Per i reati di
cui ai Capi P e T valgono le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento al ricorso
Muzzupappa. Infine, le doglianze relative al giudizio di condanna per il reato di estorsione di cui

territoriale con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici e si risolvono
nella sollecitazione, inammissibile in sede di legittimità, di una nuova valutazione degli
elementi di prova già correttamente considerati e valutati nella sentenza impugnata (pp. 10 e
ss.).
Peraltro, sulla scorta di quanto sopra esposto in ordine all’avvenuta prescrizione dei reati di
cui all’art. 73 I.s. contestati in questa sede con riferimento a droghe leggere commessi in data
precedente al 21.5.2007, si rende necessario l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata nei confronti di Cocciolo Carmine in relazione ai reati di cui ai capi E, L, M, P, T
dell’imputazione perché estinti per prescrizione; mentre al rigetto del ricorso del Cocciolo nel
resto consegue la necessità di rinviare ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per
la rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di estorsione di cui al capo H
dell’imputazione, non prescritto.

4. Il ricorso di Siciliano Pasquale è generico e privo di pregio laddove sollecita in modo
aspecifico una diversa valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche rispetto a
quella, del tutto adeguata e priva di vizi logici e giuridici, effettuata dalla Corte territoriale.
Come sopra evidenziato, la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 ha determinato la
reviviscenza del trattamento sanzionatorio più mite dei delitti di cui all’art. 73 I.s. contestati in
questa sede con riferimento a droghe leggere recato dalla legge Iervolino-Vassalli, sicché’
risultano prescritti quelli commessi in data precedente al 21.5.2007. Si rende quindi necessario
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del Siciliano in relazione ai
reati di cui ai capi Q (commesso entro il 2.4.2007, vedi pp. 15 e 16 della sentenza impugnata)
e U dell’imputazione perché estinti per prescrizione.

5. Il ricorso proposto da Simoncini Pietro Andrea è infondato. La sentenza impugnata
argomenta in modo del tutto congruo e immune da vizi logici e giuridici su entrambi gli aspetti
sui quali si appuntano le censure del ricorrente: l’identificazione dell’imputato come
l’interlocutore del Cocciolo nella conversazione intercettata nel corso della captazione
ambientale effettuata il 3.7.2007 (pp. 31 e 32); l’identificazione dell’arma detenuta e proposta
in vendita dal Simoncini in una pistola mitragliatrice 7,65 mm., che rientra certamente nella
8

>f

al Capo H rappresentano la mera riproposizione di censure di merito già affrontate dalla Corte

categoria delle armi da guerra, trattandosi di arma automatica capace di eseguire il tiro a
raffica (pp. 30 e 31, con riferimento alle pp. 116 e ss. della sentenza di primo grado). Al
rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Siciliano Pasquale in relazione ai

Annulla la medesima sentenza nei confronti:
di Muzzupappa Giuseppe senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi E, I, P, T
dell’imputazione, perché estinti per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso del
Muzzupappa e rinvia per la rideterminazione della pena in ordine ai residui reati di cui ai
capi B e 3 ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro;
di Cocciolo Carmine senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi E, L, M, P, T
dell’imputazione, perché estinti per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso del Cocciolo
e rinvia per la rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo H ad
altra Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso di Rugolo Antonio, che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di Simoncini Pietro Andrea, che condanna al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 25 febbraio 2015.

reati di cui ai capi Q e U dell’imputazione, perché estinti per prescrizione.

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