Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18470 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18470 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
nel procedimento a carico di:
LAI SALVATORE nato il 13/11/1939 a ALGHERO
avverso la sentenza del 28/11/2016 del TRIBUNALE di SASSARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa M.GIUSEPPINA
FODARONI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sassari in composizione monocratica, con la sentenza in
epigrafe, ha assolto Lai Salvatore dal reato di cui all’art.189 d. Igs. 9 aprile 1992,
n.285 per insussistenza del fatto, ritenendo che la norma contestata non fosse
applicabile alla fattispecie concreta, concernente un urto fra imbarcazioni, e che
il fatto non fosse sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art.593 cod. pen.,

Il fatto contestato era così descritto nel capo d’imputazione: «Perché, alla
guida dell’imbarcazione a motore avente n. 2204127177 di matricola, mentre
transitava a circa un miglio marino a SW dal porto di Alghero, andava a collidere
violentemente con la barca a vela condotta da Sini Salvatore, che in quel
momento si trovava regolarmente ancorato perché intento in operazioni di
pesca, omettendo di fermarsi e di prestare soccorso al Sini Salvatore che aveva
riportato lesioni personali. In Alghero il 26 dicembre 2011».

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Cagliari ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il giudice di merito
non avrebbe potuto pronunciare sentenza ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. in
quanto il fatto contestato integra il diverso reato contemplato dagli artt.1158 e
485 cod. nav.

3. Il Sostituto Procuratore generale dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, nella
requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata si sostanzia in una assoluzione nel merito,
avvenuta all’esito della discussione, come risulta dalla stessa pronuncia.
Trattandosi quindi di sentenza avente la forma e la sostanza di sentenza di
assoluzione emessa a norma dell’art. 129 cod.proc.pen., il pubblico ministero
avrebbe potuto optare per il mezzo di impugnazione dell’appello. A norma
dell’art.593 cod.proc.pen. il pubblico ministero può infatti appellare contro le
sentenze di proscioglimento emesse nel dibattimento e fra queste è sicuramente
compresa la sentenza emessa a norma dell’art. 129 cod.proc.pen., che
presuppone la instaurazione di un giudizio in senso proprio.
2

applicabile a colui che ometta il soccorso senza aver cagionato il sinistro.

Tale facoltà è riconosciuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 26 del 6 febbraio 2007, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art.1 legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593
cod.proc.pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le
sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art.603
cod. proc. pen., se la nuova prova fosse decisiva.
Tanto premesso, il Procuratore Generale è, dunque, legittimato a proporre il

2. La questione è ammissibile ancorchè proposta per la prima volta in
questa sede, posto che la qualificazione giuridica del fatto è questione che
rientra nel novero delle questioni che la Corte di Cassazione può decidere ai
sensi dell’art.609, comma 2, cod. proc. pen. quando non siano necessari
accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep.2014,
Rossi, Rv. 25973001; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Jun, Rv. 23277301).

3. Esaminando nel merito la questione, il ricorso è fondatamente proposto,
non essendo consentito al giudice pronunciare sentenza assolutoria qualora la
fattispecie concreta sia sussumibile in altra ipotesi di reato e sia, dunque,
possibile dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nel
capo d’imputazione.
Nel caso in esame, trattandosi di omissione di soccorso a seguito di urto tra
natanti, sussumibile in un’ipotesi di reato per la quale è consentita la citazione
diretta dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il giudice avrebbe
potuto e dovuto prendere in esame la diversa qualificazione giuridica del fatto ai
sensi degli artt.485 e 1158 cod. nav.

4. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio ed, al
fine di assicurare all’imputato la garanzia del contraddittorio (Sez. 6, n. 45807
del 12/11/2008, Drassich, Rv. 24175401) e del doppio grado di giurisdizione
previsto per i reati puniti con la pena detentiva (art.593 cod. proc. pen., artt. 6
CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici) gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sassari per
la celebrazione del giudizio di primo grado, trattandosi di qualificazione giuridica
del fatto che non eccede la competenza del giudice che ha emesso la sentenza
che viene annullata (arg. ex Sez. 5, n. 10730 del 20/02/2007, Di Paolo, Rv.
23606901).

3

ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art.569 cod.proc.pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Sassari per nuovo giudizio.

Così deciso in data 11 aprile 2018

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