Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18470 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18470 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALONE ERENNIO N. IL 30/11/1960
avverso l’ordinanza n. 182/2012 TRIBUNALE di COMO, del
26/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/somite le conclusioni del PG Dott. O s
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Data Udienza: 09/04/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 26.07.2012 il Tribunale monocratico di Como, in funzione
di giudice dell’esecuzione, pronunciando sulle istanze proposte da Erennio Palone : a)
respingeva quella volta ad ottenere declaratoria di estinzione, ex art. 172 Cod. proc.
pen., della pena pecuniaria portata dalla sentenza 24.11.1993 (irrevocabile in data
08.06.1994), per avere il condannato riportato altra sentenza (irrevocabile il
20.06.2003) per reato della stessa indole commesso entro il decennio, a tal fine a
nulla rilevando che in ordine a tale ultimo reato egli fosse stato ammesso

all’affidamento in prova con esito positivo; b) dichiarava estinta per indulto, ai sensi
della L. 241/2006, la pena pecuniaria, nella misura di Euro 7.800-, relativa
all’anzidetta sentenza 24.11.1993.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge nei seguenti termini :
a) la sentenza 20.06.2003 non avrebbe potuto essere considerata ostativa alla chiesta
estinzione della pena, atteso l’esito positivo dell’affidamento in prova per cui, con
ordinanza 15.05.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva dichiarato
l’estinzione della relativa pena e di ogni effetto penale della condanna; tra quest’ultimi
(e cioè gli effetti penali della condanna che venivano meno) doveva considerarsi
anche l’ostatività a godere del beneficio dell’estinzione, per decorso del tempo, di
precedenti pene; b) l’indulto di cui alla L. 241/06 avrebbe dovuto essere applicato alle
pene pecuniarie di cui alle sentenze 23.01.2002, 30.04.2003 e 29.05.2003, nel
concorrere dei requisiti di legge.3. Con atto depositato il 21.03.2013 la difesa replicava alla requisitoria del
Procuratore generale presso questa Corte, ribadendo le proprie tesi.Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ex art. 667, comma 4, Cod. proc.
pen. e trasmesso per la sua decisione al giudice dell’esecuzione.Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità secondo cui
avverso il provvedimento dato sia in tema di estinzione delle pene, ai sensi dell’art.
676 Cod. proc. pen., che in tema di applicazione dell’indulto, ex art. 672 Cod. proc.
pen., sia stato esso pronunciato de plano ovvero a seguito di rito camerale
partecipato, non è ammesso ricorso immediato per cassazione, dovendosi prima
esperire quel particolare rimedio, pur esso di sostanziale natura impugnatoria, dato
dall’opposizione prevista dall’art. 667, comma 4, Cod. proc. pen. (v., per tutte, Cass.
Pen. Sez. 1°, n. 23606 in data 05.06.2008, Rv. 239730, Nicastro; ecc.).E poiché, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti e del

favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen., il giudice deve dare
all’atto della parte la sua corretta qualificazione giuridica, il ricorso come sopra

1

proposto deve essere qualificato opposizione e trasmesso per la sua decisione al
giudice dell’esecuzione.P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Como.-

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09 Aprile 2013.-

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