Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1847 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1847 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Ancona, nei confronti di:
Capobianco Vincenzo, nato a Foggia il 2.6.1984,
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona, in data 9.5.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata
senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M.

ritenuto in fatto

Con sentenza del 9.5.2013, il Giudice di Pace di Ancona dichiarò non
doversi procedere nei confronti di Capobianco Vincenzo in ordine al reato di cui
all’art. 639 cod. pen. perché estinto per la particolare tenuità del fatto.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Ancona, premettendo che l’art. 34 D. Lgs. n. 238/2000 non

Data Udienza: 17/12/2013

prevede l’estinzione del reato, ma l’improcedibilità dell’azione penale e
deducendo violazione della legge processuale in quanto, essendo contestato il
reato di cui all’art. 639 comma 2 cod. pen. tale reato esulava dalla competenza
del Giudice di Pace ed è invece di competenza del Tribunale.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

legge n. 94/2009 (applicabile al caso di specie essendo il reato stato commesso
successivamente a tale modifica) attribuisce al Giudice di Pace la competenza
per materia in relazione al reato di cui all’art. 639 comma 1 cod. pen.
Nel caso in esame, pur non essendovi nel capo di imputazione menzione
del comma 2 dello stesso art. 639 cod. pen. è contestata in fatto tale ipotesi
siccome è contestato di aver imbrattato la vetrata della struttura adibita alla
protezione dei passeggeri dalla fermata dell’autobus sita nel piazzale della
stazione F.S. di Ancona e quindi di un bene immobile.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ancona.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Così deliberato in data 17.12.2013.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

I

an. Casucci

L’art. 4 lettera a) D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato con

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