Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18469 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18469 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IANNO MICHELE nato il 02/01/1965 a SAN MARCO IN LAMIS

avverso l’ordinanza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe rigettava la
richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione formulata da Ianno Michele, in
riferimento alla misura cautelare custodiale protrattasi dal 22 giugno 2004 al 21
febbraio 2007. Il provvedimento restrittivo della libertà personale era stato adottato
sulla base di ritenuti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dello

volontari, connessi a reati in materia di armi.
La Corte territoriale rilevava: che il Tribunale del riesame, in data
21.02.2007, aveva annullato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bari datato
24.01.2005, con cui era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della
misura in atto; e che la Corte di Assise di Foggia, con sentenza in data 16.07.2008,
confermata in sede di appello, aveva assolto Ianno Michele dal reato associativo per
insussistenza del fatto e dagli ulteriori reati per non averli commessi.
Tanto premesso, la Corte distrettuale considerava che sussistevano
condizioni ostative al riconoscimento dell’equa riparazione, tenuto conto delle
conversazioni tra presenti, oggetto di captazione, nel corso delle quali Ianno aveva
discusso con terzi soggetti di fatti di natura illecita.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Bari ha proposto
ricorso per cassazione Ianno Michele, a mezzo del difensore.
Con unico motivo l’esponente denuncia il vizio motivazionale, in riferimento
alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento
dell’indennizzo, in riferimento all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente osserva che la Corte di Appello ha valorizzato il contenuto delle
conversazioni intercettate all’interno dell’autovettura ove Ianno si trovava a
discutere con terzi soggetti di fatti ritenuti di natura illecita. Considera che non
risulta accertata la natura dei fatti oggetto della conversazione, di talché gli stessi
non hanno rivestito alcuna efficacia causale rispetto alla perdita della libertà
personale. Osserva che la Corte di Appello non ha chiarito le ragioni per le quali la
condotta del richiedente avrebbe costituito fattore causale del provvedimento
cautelare.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema
Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rileva che la Corte di Appello, con l’ordinanza
impugnata, non si è limitata a richiamare le frequentazioni da parte del richiedente,
ma ha sottolineato che Ianno non ha fornito alcun chiarimento rispetto al contenuto

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Ianno ad una associazione di stampo mafioso ed al concorso in una serie di omicidi

delle conversazioni ambigue intercettate. Nella requisitoria si rileva che il ricorrente
omette di confrontarsi con tale argomentazione, di talché il ricorso risulta generico.

4. Il ricorrente ha depositato memoria. L’esponente contesta le valutazioni
espresse dal Procuratore Generale; ribadisce che i giudici della riparazione si sono
limitati a parafrasare il contenuto dell’ordinanza custodiale. Il deducente rileva che
la Corte di Appella ha pure errato nella valutazione delle frequentazioni intrattenute

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Giova ricordare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il
giudice, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa
con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli
elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di
condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione
di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che,
se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice
deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta
tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia
ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Sez. U, Sentenza n. 34559 del
26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio
per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio
penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a
conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito
agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di
valutazione differenti

(Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013,

dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto della riparazione per
ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art.
314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione
della “ingiustizia” della misura da elementi emersi successivamente al momento
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da Ianno.

della sua applicazione; che l’elemento della accertata “ingiustizia” della custodia
patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse
solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune
fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne
legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del
principio solidaristico, implica, l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni
sua estrinsecazione “del limite della non interferenza causale della condotta del

247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato
che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio
in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non
possa esserne considerato propriamente “vittima”.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità
risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla
cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o
trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o
di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi)
che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si
sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel
porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella
criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv.
242760).

2. La valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, in
ordine alla insussistenza di profili di ingiustizia sostanziale della detenzione subita
dal richiedente, si colloca nell’alveo dell’insegnamento ora richiamato.
Come sopra ricordato, la Corte di Appello ha osservato che sussistevano le
condizioni ostative al riconoscimento dell’equa riparazione, tenuto conto delle
conversazioni tra presenti, oggetto di captazione, nel corso delle quali Ianno aveva
discusso con terzi soggetti di fatti di natura illecita. Ed i giudici della riparazione
hanno chiarito che si trattava di evenienze non escluse in sede di cognizione. Oltre
a ciò, il Collegio ha considerato che il prevenuto, nel corso dell’interrogatorio di
garanzia al quale si era sottoposto, non aveva offerto alcun elemento di
chiarificazione, rispetto al significato delle ambigue conversazioni intercettate.
E bene: l’ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in
essere dal richiedente, rispetto al profilo della rinnproverabilità colposa, che è stata
individuata nella natura delle frequentazioni e nel tenore delle conversazioni nel
corso delle quali Ianno discuteva

con terzi soggetti dell’organizzazione e del
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soggetto passivo della custodia” (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv.

compimento di attività illecite. Segnatamente, il Collegio ha rilevato che Ianno
aveva in tal modo manifestato la propria contiguità con ambienti non esenti da
manifestazioni criminogene. Deve poi convenirsi con il Procuratore Generale nel
rilevare che il ricorrente omette di confrontarsi con l’ulteriore argomento svolto dal
giudice della riparazione circa il mancato chiarimento, da parte del prevenuto nel
corso dell’interrogatorio reso, del significato da assegnare ai dialoghi intercettati,
ove gli interlocutori esprimevano l’esigenza di agire senza farsi vedere e

affare.
In conclusione, il provvedimento in esame appare del tutto coerente rispetto al
quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla
valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo, in tema di
riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 314,
comma 1, cod. proc. pen. E tanto si afferma in riferimento al profilo della colpa
grave, rispetto alla frequentazione certamente intercorsa tra Ianno e terzi soggetti
in un contesto criminogeno. I giudici della riparazione, invero, hanno espresso
specifiche valutazioni sulla ambiguità di tale frequentazione, precisando che si era
trattato di un elemento dirimente nell’apprezzamento del quadro indiziario a carico
di Ianno Michele, da parte dell’Autorità procedente.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso I’ll aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Andrea Montagni

manifestavano la necessità di andarsene lontano, non appena concluso un certo

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