Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18469 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18469 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Andreoli Giuseppe

n. il 21 settembre 1970

avverso
decreto 31 agosto 2012 — Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 09/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con decreto deliberato in data 31 agosto 2012, depositato in cancelleria il
31 agosto 2012, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Andreoll Giuseppe volta a ottenere la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354) rilevando che II prefato risultava in espia-

il Tribunale di Napoli in data 21 settembre 2011 che comprendeva sentenze emesse
per reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cessazione Andreoli Giuseppe chiedendone l’annullamento per violazione di legge. In
particolare veniva rilevato dal ricorrente che, come emergeva dagli allegati provvedimenti del magistrato di Sorveglianza di Campobasso 5 gennaio 2012 e 13 marzo
2012 che lo interessavano, era da ritenersi erronea la considerazione svolta dal
giudice secondo cui i reati in esecuzione erano tutti ostativi per l’accesso a misure
alternative.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento sebbene per motivi diversi da
quelli eccepiti, giusta la rilevabilità d’ufficio della relativa nullità.
Il provvedimento gravato è stato per vero emesso senza le garanzie del contraddittorio ex art. 666 terzo comma cod. proc. peri, che detta la regola generale da
adottare In sede definitoria degli Incidenti di esecuzione. Una distinta e diversa procedura, in via semplificata, ma solo per casi tassativamente stabiliti, è prescritta
negli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. ove il rito camerale è differito in un secondo momento allorquando avverso il provvedimento, preso senza le regolari formalità di rito, sia elevata opposizione dalla parte interessata. Al di fuori di queste
precise ipotesi, l’omessa osservanza della procedura in contraddittorio comporta la
nullità del provvedimento.
E tale nullità si è indubbiamente verificata nella fattispecie, posto che, sulla richiesta di accesso alla misura alternativa alla detenzione di affidamento In prova al
servizio sociale avanzata dall’Andreoli, il giudice ha inteso adottare un’ordinanza i-

naudita altera parte, anziché in udienza camerale partecipata previa acquisizione
delle conclusioni della parte pubblica che di quella privata, omettendo in particolare

Ud. in c.c.: 9 aprile 2013 — Andreoli Giuseppe — RG: 38867/12, RU: 23;

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zione di pena determinata dal cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

di asseverare nello specifico (evitando così di entrare nel merito della questione
proposta) se per i reati in esecuzione per i quali scattava l’ostatività di cui all’art. 4
bis ord. peri. l’Andreoli avesse o meno già sofferto il relativo periodo di carcerazione, come peraltro parrebbe documentato dal medesimo, in senso a lui favorevole,
tanto da aver potuto già beneficiare, in passato, di misure similari a quella invece
negata.

pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per la decisione sull’istanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 aprile 2013

Il onsigliere estensore

Il Presidente

4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 cod. proc.

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