Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18468 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18468 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) Troise Pasquale

n. Il 5 settembre 1976

2) Papero Vincenzo

n. il 19 maggio 1986

avverso
l’ordinanza 31 luglio 2012 — Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 09/04/2013

CORTE SUPREMA IM CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 31 luglio 2012, depositata in cancelleria il
31 luglio 2012, il GIP del Tribunale di Noia, ritenuta la tardività dell’appello proposto
avverso la propria sentenza emessa in data 21 marzo 2012 nei confronti di Troise
Pasquale e Papero Vincenzo, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse dei predetti volta a ottenere l’annullamento o la revoca dell’ordine di esecuzione emesso

relazione alla sentenza indicata.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, se poteva essere vero
che, a fronte di un appello tardivo, la Procura della Repubblica non avrebbe dovuto
emettere l’ordine di esecuzione in pendenza di gravame (posto oltretutto che la
tardività sarebbe dovuta essere dichiarata dal giudice ad quem, sicché Il giudice
dell’esecuzione, non avrebbe potuto se non decidere in modo provvisorio e comunque non vincolante per il giudice dell’impugnazione) era anche certo che il giudice
dell’esecuzione a fronte di un appello tardivo avverso una sentenza con attestazione
di irrevocabilità non ha il dover di sospendere automaticamente l’esecuzione in attesa che il giudice dell’impugnazione, munito di potere di sospensione per il caso
che ritenga nei termini l’impugnazione, decida sul gravame.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore,
interposto
h4″..0141. 0.444)
tempestivo ricorso per cessazione Troise Pasqualepthiedendone l’annullamento per
violazione di legge. In particolare è stato rilevato dal ricorrente che la sentenza, avverso la quale è stato proposto gravame, non era divenuta irrevocabile posto che
era stata proposta impugnazione su cui doveva pronunciarsi il giudice ad quem.
Non sarebbe dovuta essere disposta pertanto la carcerazione del prefato.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — A norma dell’art. 648 comma secondo cod. proc. pen. il passaggio in giudicato della sentenza costituisce un evento di natura oggettiva collegato al dato
certo dell’inutile decorso del tempo per la proposizione dell’impugnazione.
La giurisprudenza di questa Corte, in conformità del chiaro disposto normativo
di cui all’art. 670 cod. proc. pen., comma 2, che impone la sospensione dell’ese-

Ud. In c.c.: 9 aprile 2013 — Trolse Pasquale — RG: 38555/12, RU: 22;

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dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia in data 11 luglio 2012 in

.7m-f

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

cuzione solo nei casi di ritenuta ammissibilità del gravame da parte del competente
giudice dell’impugnazione, ha già avuto modo di affermare in altre decisioni che il
giudice dell’esecuzione, a fronte dell’appello palesemente tardivo di una sentenza
con attestazione di irrevocabilità, non ha il dovere di sospendere automaticamente
l’esecuzione della pena in attesa della decisione sull’inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice ad quem, tanto più che quest’ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l’impugnazione sia stata proposta

1, 27 febbraio 2008, n. 11665, Emuakpeje, rv. 239520).
Nel caso in esame, dunque, li giudice dell’esecuzione ha correttamente ritenuto
l’insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione dell’esecuzione della
sentenza a norma dell’art. 670 cod. proc. pen., in costanza di appello proposto oltre
il termine di legge e dopo l’attestazione del suo passaggio in cosa giudicata (ex ce-

teris, Cass., Sez. 1, 21 settembre 2012, n. 38981, Ercoli, rv. 253454)
Va inoltre sottolineato che là ove l’art. 648 comma secondo cod. proc. pen. statuisce “se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è Irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla…” non intende ricollegare tout court tale irrevocabilità alla proposizione di un’impugnazione tempestiva, sicché quando un’impugnazione (diversa dalla revisione) sia ammessa dall’ordinamento e questa sia
stata avanzata, ancorché tardivamente, il passaggio in giudicato si realizza soltanto
allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che dichiari inammissibile l’impugnazione (Cass., Sez. 1 n. 3228/1990, Martino, rv. 185586) mentre la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stato affatto
proposto gravame.
Onde tuttavia prevenire indebite strumentalizzazioni volte a meramente ritardare l’irrevocabilità della decisione e di conseguenza l’esecuzione della pena, qualora la tardività del gravame venga in evidenza dopo il suo asseveramento per il tramite dell’apposizione dell’attestazione di irrevocabilità sul titolo da parte della cancelleria, tale fatto consente ugualmente il passaggio alla successiva fase esecutiva,
posto che comunque l’ordinamento, in sede di disamina della tempestività, appresta
al giudice dell’impugnazione, che comunque sarà investito dell’impugnazione, il potere di sospendere l’esecuzione in caso intervenuta verifica da parte sua della tempestività.

Ud. in c.c.: 9 aprile 2013 — TroIse Pasquale

RG: 38555/12, RU: 22;

nei termini (Cass., Sez. 1, 28 settembre 2005, n. 37354, Crepaldi, rv. 232512; Sez.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

La declaratoria di inammissibilità spetta quindi senza dubbio al giudice dell’impugnazione (art. 591 comma secondo cod. proc. pen.), giacché anche la pronuncia
di tardività richiede una verifica e una decisione di competenza esclusiva del predetto giudice, ma questo non impedisce l’inizio della fase esecutiva sulla base di
un’autonoma attestazione di irrevocabilità che ha la specifica legittimità di certificare l’inutile decorso del tempo per impugnare a prescindere dal gravame.

gamento delle spese processuali

per questi motivi

rigetta il ricorso e condanna itricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pa-

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