Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18467 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18467 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAJDARAJ ALBANO nato il 01/03/1990
avverso la sentenza del 28/11/2017 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
Data Udienza: 28/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hajdarai Albano ricorre in proprio per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al reato di
cui all’art.73, comma 1, D.P.R.n.309/90, lamentando il mancato proscioglimento ex
art.129 c.p.p.
L’impugnazione é inammissibile.
La sentenza impugnata, e conseguentemente l’odierno ricorso, sono successivi alla
c.p.p. eliminando la legittimazione della parte a proporre personalmente il ricorso per
cassazione (art.1, comma 63).
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
Il Consigl
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Il Pr sidente
Francesc ìaria
data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l’art.613