Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18467 del 09/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18467 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRANI
nei confronti di:
PISTILLO LUIGI N. IL 03/12/1983
avverso l’ordinanza n. 108/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRANI, del 25/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O s c
c-‘JR4 M 6-o
4 42.
Uditi difensor Avv.;
to
lt 4
g-ea.,42-( Q-4A 572
etrci
Data Udienza: 09/04/2013
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 25.07.2012 il Gip del Tribunale di Treni, in funzione di
giudice dell’esecuzione, disponeva in favore di Luigi Pistillo, ex art. 656, comma 5,
Cod. proc. pen., la sospensione dell’esecuzione della pena di cui alla sentenza
26.03.2009, in considerazione che costui aveva in corso un programma terapeutico di
recupero, ritenuto operante e prevalente il disposto dell’art. 94 DPR 309/90.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cessazione il Procuratore della
Repubblica presso tale giudice che deduceva violazione di legge, posto che si trattava
nn. 2 e 7, Cod. Pen.).Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.Ed invero l’ordinanza impugnata si pone in contraddizione con il consolidato
orientamento interpretativo posto da questa Corte di legittimità, che qui va richiamato
e ribadito (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 25130 in data 17.06.2010, Rv.
247731, Santilli; ecc.), secondo cui il divieto di sospensione dell’esecuzione della
pena, ex art. 656 Cod. proc. peri., in presenza di reato ostativo -il che, nella
fattispecie in esame, è pacifico-, trova applicazione anche nei confronti di soggetti che
abbiano presentato istanza ex art. 94 DPR 309/90. Non sussiste, pertanto, quel
rapporto di specialità (che imporrebbe prevalenza della norma di favore) che
l’ordinanza impugnata sostiene. La stessa deve quindi essere annullata senza rinvio
per violazione della legge processuale.Il presente provvedimento deve essere comunicato all’organo dell’esecuzione per
quanto di sua competenza.-
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani.Così deciso in Roma il 09 Aprile 2013.-
di reato ostativo ex art. 656, comma 9, lett. a) Cod. proc. pen. (artt. 110, 624, 625