Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18466 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18466 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEFA JETMIR nato il 05/03/1992
avverso la sentenza del 01/12/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
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Data Udienza: 28/03/2018
N. 10010/18
R.G.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Sefa .Jetrnir ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi
degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e
processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimente ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23 6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la
richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I.
23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza di applicazione delle pena ex artt. 444 e ss. cod.
proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato , al
difetto di correlazione tra la richiesta e !a sentenza , all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norme dell’art. 616 cod. proc, pen, non ravvisandosi assenza di colpa
nella determ;nazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
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estensore
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Il Presidente
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2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi