Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18465 del 28/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18465 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL FOUZAOUI YASSINE nato il 18/01/1994

avverso la sentenza del 28/11/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

Data Udienza: 28/03/2018

R.G.

N. 9836/18

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. El Fouzaoui Yassine ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai
sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di
una sentenza di proscioglimento e.x art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

senza formalità ai sensi dell’art. 610 comnne5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la
richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I.
23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.
proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell’art. 616 cod. oroc. per, non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P,Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi

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