Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18464 del 28/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18464 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUKA LUIS nato il 04/10/1984

avverso la sentenza del 22/12/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta da! Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
nc usion

Data Udienza: 28/03/2018

N. 9830/18

R.G.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luka Luis ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli
artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza
di proscioglimerto ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

senza formalità ai sensi dell’art. 610 commtt5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la
richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I.
23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.
proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello —
come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
Il C nsigliere estensore
cenzo Pez e la

Il Presidente
Francesco

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi

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