Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18464 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18464 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA
sul ricorso

proposto da:

PAPARCONE GIUSEPPE N. IL 28/11/1965
avverso l’ordinanza n. 2350/2009 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/06/2012
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. 5. VIA-22.0 f4′,1- cirtk,
el43 tm eAA. (34.55-0

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n t tm 0-1. Q ìr 19-1-0

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26.6.2012 il Gip del Tribunale di Napoli, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Giuseppe Paparcone, volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., in relazione a più violazioni della legge n.1423 del 1956 ed ai reati di
cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., commessi tra il 2001 ed il 2009, di cui alle
sentenze specificamente indicate.

continuazione, trattandosi di reati non tutti omogenei e commessi a significativa
distanza di tempo tra loro.

2.

Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il condannato,

personalmente, deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione
avuto riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della
continuazione.
Il ricorrente contesta, in specie, la decisione del giudice dell’esecuzione in
ordine ai reati di cui all’art. 9 legge n. 1423 del 1956 e rileva la omessa
valutazione dello stato di tossicodipendenza, determinate ai fini del giudizio in
oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
L’applicazione

in executivis

dell’istituto della continuazione e la

rideterminazione delle pene inflitte per i reati separatamente giudicati con
sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., è
subordinata ad una valutazione del giudice in ordine alla identità del disegno
criminoso tenuto conto della distanza cronologica tra i fatti, delle modalità della
condotta, della tipologia dei reati, dell’omogeneità delle violazioni, delle
condizioni di tempo e di luogo, della causale e dell’eventuale stato di
tossicodipendenza.
Se è vero che ben possono essere posti a fondamento della valutazione
anche soltanto alcuni di detti indici, in ogni caso è compito del giudice esplicitare
con motivazione esente da vizi di logicità e contraddizione le ragioni per le quali
ne ha ritenuto pregnanti alcuni in direzione del riconoscimento o del diniego del
vincolo della continuazione.
Lo status di tossicodipendente, invero, deve essere preso in esame per
apprezzare, sotto il profilo indiziario, la unicità del disegno criminoso con
riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato anche se tale
2

L,t9■

Il giudice dell’esecuzione riteneva insussistenti i presupposti della

elemento non si sovrappone alla nozione stessa di continuazione delineata
nell’art. 81, secondo comma, cod. pen., e cioè alla imprescindibile necessità che i
fatti siano riferibili ad un medesimo disegno criminoso.
Nella specie, deve rilevarsi come il giudice dell’esecuzione non abbia in alcun
modo preso in considerazione ai fini della valutazione in esame la condizione di
tossicodipendenza che era stata rappresentata nell’istanza dal ricorrente ed era
stata, altresì, documentata con riferimento al periodo dal 1988 al 2006.
Tanto non è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte,

continuazione, il giudice dell’esecuzione verifica che i reati siano frutto della
medesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se il condannato, in
concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto
stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose (Sez. 1, n. 20144
del 27/04/2011 – dep. 20/05/2011, Casa’, rv. 250297; Sez. 1, n. 30310 del
29/05/2009 – dep. 21/07/2009, Piccirillo, rv. 244828).
Deve essere, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
rinviando al Gip del Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale
di Napoli.

Così deciso, il 9 aprile 2013.

laddove ha chiarito che nel deliberare in ordine al riconoscimento della

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