Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18463 del 28/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 18463 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CROCI MARIO nato il 14/12/1961 a MILANO
avverso la sentenza del 10/01/2018 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
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Data Udienza: 28/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Croci Mario, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza
di cui in epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in ordine al
delitto di cui all’art.73, comma 1, D.P.R.n.309/90, prospettando apparenza della
motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
L’impugnazione é manifestamente infondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U.
pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestarla, se non in caso di pena illegale.
Trattasi poi di motivo non deducibile, poiché la sentenza impugnata e
conseguentemente il ricorso odierno sono successivi alla entrata in vigore dell’art.448,
comma 2 bis, c.p.p., che indica i motivi prospettabili in sede di legittimità in caso di
sentenza di patteggiamento, annoverando espressamente la “illegalità della pena”, che
nel caso di specie è da escludere.
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
27 dicembre 1995, Serafino e giurisprudenza successiva conforme) che, attesa la natura