Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18463 del 09/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18463 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENZ1 STEFANO N. IL 21/09/1971
avverso l’ordinanza n. 5/2012 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
28/05/2012
sentita la rJazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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0101. t 14. 54.A *I2
Data Udienza: 09/04/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28.5.2012 il Tribunale di Velletri, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza di applicazione della disciplina del reato
continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. peri., avanzata da Stefano Renzi in
relazione a due sentenze di condanna, rilevando che l’istante aveva allegato
soltanto una delle due sentenze; pertanto, non poteva essere valutata la
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del difensore di fiducia, il Renzi deducendo la violazione di legge con riferimento
alla disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. con la quale si
prevede che le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate
alla richiesta di cui all’art. 671 cod. proc. pen., sono acquisite di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La disposizione richiamata dal ricorrente – art. 186 disp. att. cod. proc. peri.
– non lascia margini di dubbio in ordine alla esclusione di un onere posto a carico
dell’istante di allegazione della copia delle sentenze di condanna cui si riferisce la
richiesta di applicazione della continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen..
Affatto diverso è, all’evidenza, l’onere di indicare al giudice dell’esecuzione
gli elementi sui quali l’istante fonda la richiesta di applicazione della disciplina
della continuazione ritenendo sussistenti i presupposti della unicità del disegno
criminoso tra i reati cui le condanne si riferiscono.
Pertanto, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è inficiato da palese
violazione di legge cui consegue che l’ordinanza impugnata deve essere
annullata con rinvio per nuovo esame al Gip del Tribunale di Velletri.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale
di Velletri.
Così deciso, il 9 aprile 2013.
sussistenza dei presupposti della continuazione.