Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18462 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18462 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Camuglia Filippo

n. il 14 agosto 1955

avverso
l’ordinanza 13 giugno 2012

Tribunale di Sorveglianza di Torino;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;

lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 09/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 13 giugno 2012, depositata in cancelleria
il 18 giugno 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocava l’affidamento terapeutico al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 concesso a
Camuglia Filippo con ordinanza 26 ottobre 2011.

tempestivo ricorso per cessazione Camuglia Filippo chiedendone l’annullamento per
violazione di legge, in relazione agli artt. 178 lett. c), 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 666 comma terzo cod. proc. pen.
In particolare, veniva rilevato che, all’udienza fissata per la trattazione della revoca del beneficio concesso, il difensore di fiducia, pur comparso, faceva presente
di non poter espletare il proprio ministero per il fatto che non risultava pervenuta in
atti la nomina fiduciaria che lo riguardava. Nonostante ciò l’udienza aveva ugualmente luogo, con un difensore di ufficio, e in assenza del condannato anche lui non
presente nonostante che l’Autorità giudiziaria avesse disposto la traduzione dello
stesso e non risultasse la rinuncia a comparire.

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Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Preliminarmente il Collegio osserva che, quando viene dedotto come in questo
caso, mediante ricorso per cessazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come nella fattispecie, la Corte di cessazione è
“giudice anche del fatto” per risolvere la cui questione può — e talora deve necessariamente — accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece,
precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, 16 marzo
1990, Pezzoni, rv. 183864; Sez. 3, 29 ottobre 1993, rv. 195875; Sez. 6, 4 febbraio
1998, rv. 210378; Sez. 6, 21 ottobre 1998, rv. 213332).
3.1 — Ciò posto deve per vero osservarsi che emerge dalla lettura degli atti
processuali che il Camuglia, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. aveva provveduto
alla nomina dell’avv. Greco, in data 13 giugno 2012, dichiarazione che, come anno-

Ud.

in c.c.: 9 aprile 2013 — Camuglia Filippo — RG: 33952/12, RU: 13;

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

tato in calce alla comunicazione, era pervenuta nella cancelleria del giudice procedente, lo stesso giorno del 13 giugno alle ore 11,33.
Dal momento che l’udienza è stata celebrata in pari data, e più esattamente alle
ore 13,07, come emerge dalla lettura del processo verbale di udienza e che il difensore aveva rilevato in modo esplicito di non essere in grado di apprestare la propria
difesa essendovi ‘problemi’ in relazione alla propria nomina di fiducia da parte del

tività della comunicazione (anche presso la matricola del carcere) procrastinando
eventualmente l’udienza di trattazione dell’istanza e non provvedere invece ugualmente alla sua celebrazione comprimendo così in modo ingiustificato i diritti di difesa del Camuglia.

Del resto per giurisprudenza costante di questa Corte, l’art. 123 cod. proc. pen.
mira a impedire che lo stato di detenzione si traduca in una menomazione processuale, accordando al soggetto detenuto o internato la facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste direttamente all’amministrazione penitenziaria o
ad un ufficiale di polizia giudiziaria, con efficacia corrispondente alla presentazione
diretta all’autorità giudiziaria. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 26
marzo 1997, Procopio) in accordo con la lettera e la ratio della disposizione in esame, hanno affermato l’immediata efficacia della nomina di un difensore di fiducia,
evidenziando “l’iniquità di far ricadere sull’imputato (o sull’indagato) le conseguenze
dell’inefficienza dell’apparato burocratico.. .e la negligenza del personale”. Ne discende che l’efficacia della dichiarazione è indipendente dall’osservanza dell’obbligo
di immediata comunicazione all’autorità procedente che può essere rispettato con
qualsiasi mezzo di comunicazione, perfino, nei casi speciali di urgenza ex art. 44
disp. att. e coord., la semplice telefonata (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un. cit.) L’immediata efficacia della nomina effettuata in carcere assicura effettività alle previsioni contenute nell’art. 9, p. 3 del Patto Internazionale per i diritti civili e politici e
all’art. 5, p. 3 della C.E.D.U.
In altri e più conclusivi termini, alla luce di questi principi, la costituzione del
rapporto processuale è stata nel caso di specie affetta da nullità assoluta ex art.
178 c.p.p. lett. e) e art. 179 cod. proc. pen., per omessa assistenza del prefato.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo

Ud. in c.c.: 9 aprile 2013 — Camuglia Filippo — RG: 33952/12, RU: 13;

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Camuglia, che risultava non pervenuta, era compito del giudice verificare l’effet-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di
Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, Il 9 aprile 2013

nsigliere estensore

Il Presidente

Il

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